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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Matteo Cassina |
statuendo sul ricorso 23 settembre 2003 di
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__________
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Contro |
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La decisione 9 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 3906), con la quale è stata negata al ricorrente l’autorizzazione di esercitare la professione di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario; |
viste la risposta 8 ottobre 2003 del Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, qui ricorrente, ha conseguito nel 1988 la maturità commerciale presso la Scuola __________, dopo di che è entrato alle dipendenze della __________ con la funzione di collaboratore allo sviluppo funzionale dei sistemi informatici, rimanendovi sino all’anno successivo. Tra il 1991 e il 1996 ha lavorato presso la __________, a __________, inizialmente quale praticante allround e poi come collaboratore del servizio amministrazione crediti e consulente. Parallelamente a ciò, tra il 1993 e il 1996, egli ha frequentato la __________ di __________ (__________, ora divenuta __________), conseguendo il 21 novembre 1996 il diploma di economista aziendale SUP. Dal luglio 1996 al marzo 2003 egli è quindi stato alle dipendenze di __________ a __________, assumendo a partire dal 1° luglio 2002 la carica di membro di direzione.
Nel corso degli anni egli ha inoltre seguito dei corsi di postformazione alla __________, nonché di aggiornamento e sviluppo professionale presso __________.
B. Il 23 marzo
2003 __________ ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un’istanza
tendente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni di
fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario. Con scritto del 16 aprile
2003 l’autorità cantonale ha tuttavia comunicato all’istante che egli non
adempiva i requisiti per ottenere l’autorizzazione richiesta, visto che non
aveva svolto un periodo di pratica biennale nei vari rami d’attività.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore legale, il 30 aprile successivo
egli ha riproposto tale domanda, producendo ulteriori documenti a sostegno
della medesima.
Raccolto il preavviso del Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, con decisione 9 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta istanza per quanto attiene alla concessione delle autorizzazioni di fiduciario immobiliare e finanziario, mentre che si è dichiarato disposto a rilasciare all’interessato, con atto separato, l’autorizzazione quale fiduciario commercialista, una volta fornita la necessaria copertura assicurativa. Il Governo, pur riconoscendo all’istante il possesso di un titolo di studio valido, ha ritenuto che questi adempiva il requisito della pratica biennale unicamente in quest’ultimo settore d’attività.
C. Contro la predetta risoluzione governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale amministrativo, chiedendone il parziale annullamento e postulando il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare le attività di fiduciario finanziario e di fiduciario immobiliare. Contesta di non disporre della necessaria esperienza pratica in questi due settori d’attività. Sostiene in sostanza di avere raggiunto nell’organico di __________ una posizione di vertice e di responsabilità, che gli ha permesso di occuparsi personalmente e per molti anni della gestione e dell’amministrazione del patrimonio immobilare della banca, nonché di operare per conto di piccoli clienti e di grossi investitori in campi tipici del settore finanziario (consulenza, compra vendita di titoli, elaborazione di protocolli lombard e di limiti per operazioni a termine, piazzamento della liquidità aziendale, in operazioni di cambio divise, ecc.) Afferma di avere maturato un’esperienza assai più vasta e completa di chi invece ha avuto modo di svolgere la pratica presso una società fiduciaria in senso stretto. Ritiene quindi che la mancata concessione dell’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario nei due suddetti campi sia ingiustificata e lesiva della libertà di commercio e di industria, del principio di proporzionalità e di quello della parità di trattamento.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istutuzioni con argomenti che, per quanto necessario, verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8a LFid), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le prove offerte dal ricorrente, e segnatamente l’assunzione della testimonianza di __________, responsabile delle sede di __________ di __________, non appaiono in effetti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.Nel Cantone Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto
di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv.
1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso di un titolo
di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica di due anni
nel settore specifico in cui s'intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv.
1 lett. e LFid).
Giusta l’art. 6 LFid è considerato fiduciario immobiliare chi svolge
un’attività fiduciaria non occasionale nel campo immobiliare, in particolare in
una o più tra le seguenti attività: mediazione nella compravendita e permuta di
fondi giusta l’art. 655 cpv. 2 CC (lett.a), intermediazione nei negozi
giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società
immobiliari (lett. b), locazione di stabili e appartamenti (lett. c),
amministrazione di immobili e società immobiliari (lett. d), consulenza e
conduzione di promozioni immobiliari (lett. e).
Giusta l’art. 7 LFid è considerato fiduciario finanziario chi svolge
un’attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in particolare in
una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a),
gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e
amministrazione di titoli e di quote di proprietà (lett. c), ), intermediazione
di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori
segnatamente attraverso borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni
di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di
fondi per investimenti in generale (lett. f).
3. È incontestato che il diploma di economista aziendale conseguito
dall'insorgente presso la __________ costituisca un titolo di studio
riconosciuto per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare quale fiduciario
finanziario e immobiliare (art. 11 lett. b e 12 lett. b LFid). Controverso
risulta per contro lo svolgimento del periodo di pratica di due anni nei
specifici settori di attività (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid).
3.1. L' esigenza di un periodo di pratica in Svizzera è una misura di polizia a
tutela della collettività, giudicata legittima dal Tribunale federale, affinché
a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata un'esperienza professionale
diretta (cfr. STF inedita del 4 dicembre1995 in re G.; Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, p. 33 ss, p. 39). Benché la normativa
legale sia silente, le sue finalità impongono da un lato l’esistenza di un
legame temporale ragionevole tra il momento dello svolgimento della pratica e
quello in cui viene chiesta l'autorizzazione (STA inedita del 3 aprile 2002 in
re B.), dall’altro che un simile periodo di formazione venga assolto secondo le
modalità che caratterizzano la professione stassa di fiduciario, vale a dire a
titolo professionale e per conto di terzi (art. 1 cpv. 1 LFid). Ciò significa,
tenuto conto anche della prassi sviluppata da questo tribunale attorno alla
disposizione transitoria di cui all’art. 23 cpv. 3 LFid (e alla norma speciale
di cui all’art. 23a Lfid (STA 3 aprile 2002 in re K.), che intende chiedere il
rilascio di una simile autorizzazione dev’essersi trovato per un periodo di
almeno due anni nella condizione di fungere in maniera non occasionale e con un
sufficiente grado di autonomia da immediato supporto ad una cerchia
indeterminata di clienti in uno dei settori d’attività menzionati, così come
imposto dal ruolo che la legge attribuisce al fiduciario. In caso contrario, le
garanzie di competenza derivanti da un eserzio regolare dell’attività oggetto
della domanda verrebbero a mancare. Analogamente, l’acquisizione delle conoscente
teoriche deve precedere la pratica professionale (STA inedita del 3 aprile 2002
in re B).
3.2. Nel caso di specie il ricorrente ha conseguito il diploma di economista
aziendale SUP il 21 novembre del 1996. Ai fini dell’esame delle suddette
condizioni si deve dunque unicamente tenere conto dell’esperienza professionale
che egli ha maturato dopo tale data presso __________.
Dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione risulta che presso
quest’ultimo istituto finanziario __________ è stato prevalentemente attivo nel
settore crediti. Egli è infatti stato dapprima consulente crediti (sino al
dicembre 1997), poi responsabile dei consulenti crediti (gennaio 1998
all’agosto 1999), in seguito è stato nominato responsabile del settore crediti
per il Ticino (dal settembre 1999 al dicembre 2000) ed infine (dal gennaio
2001) responsabile della clientela commerciale e responsabile specialisti
prodotti e front support. In queste sue funzioni egli si è occupato, a vari
livelli, di finanziamenti alle aziende, di finanziamenti immobiliari, di
pagamenti, nonché di prodotti di finanziamento.
Alla luce del genere d’attività svolta, è senz’altro a giusta ragione che il
Governo ha ritenuto che egli non dispone della necessaria esperienza pratica
nel settore immobiliare. Il fatto che, come attestato nello scritto 23
settembre 2003, firmato dal responsabile della sede di __________ di
__________, __________, e dal responsabile della clientela privata, __________,
il ricorrente si sia occupato anche dell’amministrazione e della vendita di
diversi oggetti immobiliari di proprietà dell’istituto non è sufficiente. Come
giustamente sottolineato dal Dipartimento delle istituzioni nelle sue
osservazioni al gravame, tale attività è infatti stata svolta esclusivamente a
favore della banca, ossia del suo datore di lavoro, e non invece per conto e
nell’interesse di una cerchia indeterminata di clienti, per cui la stessa non
può assolutamente essere parificata a quella di un fiduciario immobiliare.
Da questo profilo, la decisione impugnata, che si fonda su di una valida base
legale ed è volta al perseguimento di preponderanti interessi pubblici, appare
tutto sommato proporzionata e rispettosa della libertà economica, ancorata
all’art. 27 Cost. (RDAT 1990 n. 74; STF inedita 4 dicembre 1995 in re G.
consid. 3).
Inoltre, a prescindere dalla genericità della censura sollevata, non si vede
come il contestato diniego possa essere considerato discriminatorio nei
confronti del ricorrente, dal momento che lo stesso si limita a tenere
correttamente conto della diversa esperienza pratica maturata da chi agendo
quale dipendente di una banca non ha avuto modo svolgere un’attività
parificabile a quella di un fiduciario rispetto a chi invece, operando in un
altro settore professionale, ha fruito di una simile possibilità.
3.3. Per quanto concerne il diniego dell’autorizzazione quale fiduciario
finanziario va detto quanto segue.
Formalmente il ricorrente non ha mai ricoperto all’interno di __________ funzioni
legate alla gestione patrimoniale. Ciò nondimeno, come attestato dai vertici
dell’istituto di credito, egli ha avuto modo di operare anche nel campo della
gestione e consulenza finanziaria in favore di centinaia di clienti privati e
di aziende. In particolare egli si sarebbe occupato di fornire consulenza
nell’ambito degli investimenti, della compravendita di titoli, obbligazioni,
fondi, ecc., del piazzamento della liquidità aziendale, dell’effettuazione di
operazioni di cambio divise, dell’elaborazione di protocolli lombard e
dell’apertura di società finanziarie, fungendo in questo contesto da
responsabile specialisti prodotti investimenti. Ora, benché possano sussistere
alcuni dubbi circa il grado di assiduità con il quale __________ ha svolto tali
mansioni, l’esperienza pratica da lui maturata sull’arco di oltre sei anni nei
vari campi appena menzionati può tutto sommato essere ritenuta bastevole per
rapporto alle esigenze poste dall’art. 8 cpv. 1 lett e LFid. A questo proposito
occorre considerare che, occupando una funzione dirigenziale all’interno di un
istituto bancario di dimensioni tutto sommato contenute, quale è la sede
luganese di __________, il ricorrente ha con tutta verosimiglianza avuto modo
di seguire i propri clienti non solo nel settore creditizio di cui era il
responsabile, ma anche nella trattazione di questioni di carattere finanziario,
fornendo loro consigli sulle strategie di investimento da seguire e operando
per conto di quest’ultimi sui mercati valutari e borsistici alla stessa stregua
di un fiduciario, così da accumulare una certa esperienza pratica anche in
questo settore. Quanto dichiarato nello scritto 22 settembre 2003 dai vertici
della banca risulta quindi del tutto credibile. Viste le circostanze e tenuto
conto anche del fatto che l’insorgente dispone comunque di una valida
formazione teorica (art. 12 lett. b LFid), la decisione di negargli
l’autorizzazione ad operare quale fiduciario finanziario s’avvera pertanto
eccessivamente rigida e, in quanto tale, non può essere tutelata. Sebbene il
requisito dell’esercizio pratico della professione di fiduciario debba di
principio essere inteso nella medesima maniera in tutte le situazioni, non si
può negare che laddove si tratta di esaminare se debba essere rilasciata
un’autorizzazione ordinaria ad una persona in possesso dei titoli di studio
richiesti dalla legge, una certa flessibilità di giudizio può essere necessaria
al fine di evitare il prodursi di situazioni che potrebbero risultare difficilmente
compatibili con il principio della proporzionalità.
4.Stante tutto quanto precede, il ricorso dev’essere parzialmente
accolto. Di conseguenza, i dispositivi 1 e 2 della decisione impugnata devono
essere annullati e riformati nel senso che il ricorrente non è autorizzato ad
esercitare la professione di fiduciario immobiliare, mentre che egli soddisfa i
requisiti per l’ottenimento delle autorizzazioni ad esercitare le professioni
di fiduciario finanziario e, la quali gli potranno essere rilasciate con
decisione separata quando avrà prestato la copertura per la responsabilità
civile, secondo quanto previsto dall’art. 8 cpv. 1 lett. f LFId.
5.
La tassa di giustizia e le spese,
proporzionalmente ridotte, sono poste a carico del ricorrente, secondo
soccombenza (art. 28 Pamm).
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a quest’ultimo, patrocinato da un
avvocato, l’importo di fr. 500.— a titolo di ripetibili ridotte (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 27 Cost; 1, 6, 7, 8, 8a, 12 Lfid; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 9 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 3906) è annullato e riformato come segue:
1.1 La domanda è parzialmente respinta e di conseguenza __________ non è autorizzato ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare.
1.2 A richiesta di __________, l’autorità deciderà separatamente circa il rilascio a quest’ultimo dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di fiduciario commercialista e fiduciario finanziario, atteso che per entrambe queste categorie egli adempie i requisiti del titolo di studio riconosciuto e del periodo di pratica biennale, previsti dall’art. 8 cpv. 1 lett e LFid.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.— sono posta a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
__________
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario