Incarto n.
52.2003.316

 

Lugano

15 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 23 settembre 2003 della

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 8 settembre 2003 del municipio di __________, che ha aggiudicato alla __________ di __________ le opere da idraulico per le canalizzazioni, l'acquedotto e l'illuminazione della I, II e V tappa ai __________;

 

 

viste le risposte:

-     7 ottobre 2003 della __________;

-     7 ottobre 2003 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 20 giugno 2003 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso secondo la procedura libera della LCPubb le opere da idraulico per le canalizzazioni, l'acquedotto e l'illuminazione della I, II e V tappa ai __________ (FU n. __________ p. __________). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in ordine di priorità:

 

1. Economicità-prezzo                              60%

1.1. importo globale dell'offerta                                        80%

1.2. prezzo posizioni principali                                         20%

 

2. Qualità della ditta                                  20%

2.1. referenze ed esperienza in lavori analoghi              50%

2.2. valutazione composizione personale della ditta     40%

2.3. certificato di qualità ISO                                             10%

 

3. Organizzazione del cantiere                 20%

3.1. disponibilità manodopera e mezzi                           50%

3.2. maestranze relative all'appalto                                  40%

3.3. concetto di sicurezza                                                  10%

 

                                         Il modulo d'offerta specificava inoltre il metodo di valutazione di ogni singolo criterio e sottocriterio, che per il prezzo posizioni principali (1.2.) era costituito dall'assegnazione di un punteggio massimo di 12 punti sulla scorta della seguente formula (cfr. modulo di offerta p. 29):

 

A - A x [(B - C) : C]

 

A =  punteggio massimo

B =  somma dei prezzi unitari delle posizioni principali scelte dal committente o dalla DL

C =  somma dei prezzi unitari del minor offerente delle posizioni scelte

 

 

                                  B.   Al concorso hanno partecipato 8 ditte, fra cui la __________ di __________, con un'offerta di fr. 94'934.40, e la __________ di __________, con un'offerta di fr. 98'901.15.

                                         Ponderate le offerte pervenute, il progettista del committente ha allestito - per quanto qui interessa - la seguente graduatoria:

 

 

__________

__________

CRITERIO

Punti

Punti

1. Economicità-prezzo

1.1. importo globale dell'offerta

1.2. prezzo posizioni principali

 

 

46.0

12.0

58.0

 

48.0

7.9

 

55.9

2. Qualità della ditta

2.1. referenze ed esperienza in lavori analoghi

2.2. valutazione composizione personale

2.3. certificato di qualità ISO

 

 

10.0

6.1

0.2

16.3

 

10.0

6.7

0.2

16.9

3. Organizzazione del cantiere

3.1. disponibilità manodopera e mezzi

3.2. maestranze relative all'appalto

3.3. concetto di sicurezza

 

 

8.0

6.4

1.6

16.0

 

8.0

5.9

0.5

14.4

TOTALE PUNTEGGIO

 

90.3

 

87.2

 

                                         Preso atto di tali risultanze, con risoluzione 8 settembre 2003 il municipio di __________ ha aggiudicato le opere alla __________ di __________, prima classificata.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione a suo favore dei lavori posti a concorso. In via subordinata, la ricorrente ha sollecitato il rinvio degli atti al municipio per una nuova decisione e, in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui il contratto con la resistente fosse già stato concluso, l’accertamento del carattere illegale dell’aggiudicazione impugnata. Ha domandato inoltre che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo giusta l’art. 40 cpv.1 LCPubb.

                                         La ricorrente ha sostenuto innanzi tutto che l'offerta della __________ doveva essere esclusa poiché la ditta aveva dato al committente indicazioni false riguardo alla sua sede, che si trova a __________ e non a __________.

                                         Nel seguito, ha contestato le valutazioni esperite dal committente al sottocriterio 1.2. A suo parere, il consulente del comune ha operato in modo arbitrario nella misura in cui fra le sette posizioni reputate principali ai fini dell'esame delle offerte sotto il profilo del sottocriterio 1.2. ha inserito voci del tutto secondarie ed eventuali. In particolare, le posizioni 411-191.111 e 411-415.615, per le quali l'aggiudicataria ha proposto prezzi palesemente sottocosto. Una volta stralciate queste due posizioni, per il criterio 1.2. la ricorrente e l'aggiudicataria otterrebbero punti 10.91 (invece che 7.9), rispettivamente 10.27 (invece che 12.0). Una valutazione corretta delle offerte avrebbe quindi permesso all'insorgente di ottenere il primo posto in graduatoria, con la conseguente aggiudicazione della commessa. Tanto più che al sottocriterio 3.3. (concetto di sicurezza nell'ambito dell'organizzazione del cantiere) il committente avrebbe dovuto assegnarle almeno 1.3 punti, permettendole così di consolidare il suo primato in classifica con un totale di 91.01 punti.

 

 

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il municipio di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi della ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito. La __________ ha condiviso il giudizio del committente, annotando di non aver fornito alcuna falsa informazione, dato che la ditta ha sede a __________ con filiali a __________ e a __________.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1 LCPubb.

                                         Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che contesta l'aggiudicazione pronunciata dal committente in esito ad un concorso al quale ha partecipato.

                                         Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il municipio di __________ ha prodotto infatti tutta la documentazione concernente il concorso.

 

 

                                   2.   L'art. 25 lett. b LCPubb prescrive di escludere dalla procedura gli offerenti che hanno dato al committente indicazioni false. Non è certamente il caso della __________, che a p. 1 del suo modulo d'offerta ha correttamente segnalato di avere sede a __________ (cfr. estratto RC agli atti) e di possedere una filiale a __________.

                                         Le censure sollevate in tema dalla ricorrente si avverano del tutto infondate.

 

 

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv. 2). Riallacciandosi a questa prescrizione, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.

                                         L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14 giugno 2002 in re __________; 29 gennaio 2002 in re __________ e llcc; 26 febbraio 2002 in re __________).

                                         In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.

                                         Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re __________; 6.12. 2002 in re __________).

 

                                         3.2. Nel caso di specie, il committente ha chiaramente indicato nel bando i criteri e i sottocriteri di aggiudicazione, nonché i relativi fattori di ponderazione. Nei documenti di gara ha inoltre preannunciato il metodo di valutazione di ogni singolo sottocriterio (cfr. modulo di offerta p. 28-31). Ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 2 LCPubb e 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb. Nessuno ha d'altronde impugnato il bando ed i suoi contenuti, che in quanto lex specialis del procedimento concorsuale sono quindi divenuti vincolanti tanto per i concorrenti che per l'ente pubblico.

                                         Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.

 

 

                                   4.   La ricorrente contesta nondimeno la valutazione dei prezzi delle posizioni principali esperita dal progettista del comune di __________ e, di riflesso, il punteggio riconosciutole per il sottocriterio 1.2. e la graduatoria finale.

 

                                         4.1. Il committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte. L'esercizio della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso di potere di apprezzamento (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb; STF inedita 23 dicembre 1998 in re __________). Una verifica dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

                                         Il committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo esercita in spregio dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla proporzionalità (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2d ad art. 61 PAmm).

 

                                         4.2. Per valutare le offerte sotto il profilo del sottocriterio 1.2., il committente, come previsto nelle condizioni di gara rimaste inimpugnate (vedi modulo di offerta, p. 29), ha scelto sette posizioni del capitolato ritenute principali nel contesto della commessa posta a concorso. L'insorgente critica questa cernita, sostenendo che due delle sette posizioni prese in considerazione dal consulente del comune (411-191.111 e 411-415.615) sono del tutto secondarie ed eventuali.

                                         In sede di risposta il committente ha spiegato che la posizione 411-191.111 (interventi in cantiere per la posa di piccole tratte; computo per ogni intervento richiesto) è stata inserita nel novero di quelle principali in funzione della natura e delle caratteristiche del lavoro, diverse da quelle che si presentano normalmente per opere analoghe di posa di sottostrutture in campo stradale. In effetti, i lavori interessano sedime stradale nella misura dell'85% e sottostanno all'obbligo inderogabile di permettere il transito veicolare dalle 1700 alle 0800 dei giorni feriali, con chiusura della strada consortile solo durante le ore lavorative diurne. Questo vincolo comporta la necessità di realizzare scavi su lunghezze ridotte di 20-30 m, in modo da poterli coprire con lamiere provvisorie la sera e rendere agibile la strada durante i suoi orari di apertura al traffico. Quanto alla posizione 411-415.615 (manicotti elettrosaldabili ø 63 mm), la stazione appaltante ha sottolineato di aver preso in considerazione le sei voci di capitolato concernenti le tubazioni principali (lunghezze maggiori) con i relativi manicotti, compresi dunque quelli da ø 63 mm che la ricorrente considera di natura secondaria solo perché ha esposto un prezzo superiore a quello offerto dall'aggiudicataria.

                                         Le delucidazioni fornite dall'ente pubblico per giustificare la scelta delle sette posizioni principali ai fini della valutazione del sottocriterio 1.2. sono convincenti. Conferendo lo statuto di posizione principale alle sette voci di capitolato che risultavano maggiormente connesse alla specifica tipologia dei lavori da eseguire, il municipio non è di certo incorso in un abuso del potere di apprezzamento riservatogli dalla legge. In assenza di una violazione del diritto, le censure sollevate a riguardo dall'insorgente vanno disattese.

 

                                         4.3. Parimenti infondate si avverano le doglianze rivolte contro i prezzi proposti dalla concorrente nell'ambito delle due posizioni di cui trattasi. A differenza della previgente LApp, la LCPubb non prevede la possibilità di escludere le offerte sotto costo. Tale possibilità, contemplata da numerose legislazioni cantonali, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, n. 1952 segg; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 476 e rinvio a 468). Il committente può quindi deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4; Tercier, La liberalisation du marché de la construction, pubbl. in Journées du droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; BR 2000/2 pag. 61 seg. S 22 - 27). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle condizioni inerenti alla commessa (STA 15 novembre 2001 in re consorzio __________; cfr. anche § 27 DirCIAP; art. XIII cpv. 4 lett. a AAP). In quest'ottica, l'art. 36 RLCPubb prevede che quando all’apertura delle offerte la seconda in graduatoria è superiore alla prima di almeno il 15%, il committente ha l’obbligo di eseguire l’analisi di tutti i prezzi unitari e globali che concorrono a formare l’offerta (STA 19 agosto 2002 in re __________).

                                         In concreto, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, il committente non era tenuto ad effettuare un'analisi dei prezzi, dato che nessuna delle offerte presentate superava del 15% la prima in graduatoria al momento dell'apertura delle buste. Il fatto che in due specifiche posizioni del capitolato l'aggiudicataria sia stata in grado di proporre un prezzo inferiore a quello offerto dalla __________ non è di decisivo rilievo, atteso che non v'è ragione per ritenere che su questi particolari e nel suo complesso l'offerta della resistente non risponda alla condizioni del bando o costituisca un atto di concorrenza sleale.

 

 

                                   5.   La ricorrente si lamenta infine del punteggio riconosciutole in relazione al concetto di sicurezza presentato con l'offerta (sottocriterio 3.3.). A torto. Un semplice confronto tra i documenti esibiti dalla ricorrente e quelli inoltrati dall'aggiudicataria permette agevolmente di individuare le ragioni che hanno imposto la valutazione avversata: contrariamente ai responsabili della __________, __________ è infatti titolare di un certificato di formazione rilasciatogli dalla CSSTC (Commissione per la sicurezza e la salute nei settori della tecnica nella costruzione) ed ha prodotto una convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di costruzione stilata in modo ineccepibile sulla scorta dell'apposito modello elaborato dalla SUVA. Ne segue che attribuendo 0.5 punti alla ricorrente e 1.6 punti all'aggiudicataria, il municipio non ha di certo abusato della latitudine di giudizio che gli compete in materia.

 

 

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

                                         La tassa di giudizio è a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 8, 25, 32, 36, 38 LCPubb; 5, 31, 36 RLCPubb 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario