Incarto n.
52.2003.318

 

Lugano

3 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Irène Pavone, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 23 settembre 2003 di

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 2 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 3755) che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 11 luglio 2003, con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, specificando che nessun riesame verrà concesso prima del mese di giugno 2004;

 

 

 

vista la risposta 7 ottobre 2003 del Consiglio di Stato;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   __________, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 17.01.1994. Da allora non ha mai interessato le autorità amministrative preposte alla sorveglianza della sicurezza della circolazione.

 

 

                                  B.   Il 19 dicembre 2002, verso le 14:15, in territorio di __________ la ricorrente è stata sorpresa alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà (tasso di alcolemia alla prova etanografica di 1.10 gr. per mille, e confermato in min. 1.55 g/kg - mass. 1.89 g/kg dal prelievo di sangue). Mentre circolava ad una velocità massima di 50 km/h (limite vigente: 50 km/h), arrivata su un rettilineo, dopo avere eseguito un tornante piegante a destra, ha perso la padronanza del suo veicolo fuoriuscendo sulla destra contro un muro di sostegno, provocando delle ferite sia a lei che al suo passeggero, __________. La licenza di condurre veicoli a motore le è stata immediatamente sequestrata dalla polizia.

 

 

                                  C.   Con sentenza 6 giugno 2003 del Pretore penale, __________ è stata condannata al pagamento di una multa di fr. 600.- per circolazione in stato di ebrietà giusta l’art. 91 LCStr, nonché violazione degli art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC.

 

                                         L’autorità penale ha riconosciuto le attenuanti specifiche della scemata responsabilità e della grave angustia, considerati i gravi avvenimenti personali che hanno in qualche modo favorito l’incidente stradale di __________, ossia la grave depressione di seguito alla rottura conflittuale di una relazione sentimentale con un uomo violento, la conseguente degenza di quattro mesi presso una clinica, le minacce rivoltele dall’ex compagno subito dopo l’uscita dallo stabilimento e il giorno stesso dell’incidente.

 

                                          Tale decisione non è stata impugnata.

 

 

                                  D.   Il 27 marzo 2003, la Sezione della circolazione, dopo aver dato la possibilità alla diretta interessata di prendere posizione in merito ai fatti accaduti, ha notificato all’insorgente la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo con effetto immediato (art. 35 cpv. 3 OAC), in attesa che fossero appurati i motivi di esclusione. A questo scopo, l’autorità ha diffidato __________ a sottoporsi ad una perizia presso Ingrado Centro di cura dell’alcolismo.

La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con pronunzia del 6 maggio 2003.

 

 

                                  E.   Preso conoscenza delle conclusioni della perizia 25 maggio 2003 di __________ (perito presso il __________), l’11 luglio 2003 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di giugno 2004 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto peritale e di un certificato medico internistico attestanti dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante l’idoneità a condurre. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr e 34 OAC.

 

 

                                  F.   Il 2 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da __________, ritenendo che alla luce degli atti e della perizia Ingrado fossero dati gli estremi per una revoca della licenza di durata indeterminata ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr senza che fosse necessario procedere ad un complemento istruttorio.

 

 

                                  G.   Contro questa decisione, la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con atto del 23 settembre 2003, postulandone l'annullamento e chiedendo l’adozione di misure cautelari nonché la concessione dell’effetto sospensivo. Secondo la ricorrente sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentita, perché il Consiglio di Stato non ha ammesso delle prove da lei proposte, determinanti per il giudizio, ossia: una nuova perizia psichiatrica allestita dal dr. __________ (prodotta comunque dalla ricorrente con il ricorso oggetto di questa decisione), l’audizione del teste __________ e l’edizione da parte di __________ di un rapporto del dr. __________, menzionato nel referto peritale del 25 maggio 2003, ma non versato agli atti.

                                         Inoltre, a parere di __________, non sarebbero dati gli estremi per una revoca di sicurezza, non essendo presente alcuna dipendenza dal bere. In effetti, l’episodio all’origine dell’incidente è stato un evento unico causato da circostanze particolari, che si preciseranno di seguito se necessario. A comprova di ciò sottolinea che in sede penale sono state riconosciute le attenuanti specifiche della scemata responsabilità e della grave angustia.

                                         Censura inoltre il fatto che il rapporto del perito __________ è stato allestito sulla base di un unico colloquio e sarebbe pertanto lacunoso, incompleto ed inattendibile.

                                         Infine non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità, in quanto nella situazione della ricorrente era sufficiente sottoporla all’obbligo di presentare le analisi di sangue ed un rapporto peritale, invece di revocare la patente.

 

 

                                  H.   Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L’audizione del teste __________ e l’edizione da parte del perito __________ del rapporto del dr. __________, non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per statuire sulla revoca della licenza di condurre, oggetto del presente ricorso. Dai documenti versati agli atti, nonché dalla nuova perizia prodotta dalla ricorrente si evincono tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei fatti rilevanti per il presente giudizio.

 

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm), ciò che la ricorrente precisamente contesta.

 

 

                                   2.   2.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.

 

Deve essere considerato come alcolizzato colui che consuma abitualmente quantità di alcol tali che la sua capacità di guidare è diminuita e che non è in grado di combattere quest’inclinazione con la propria volontà (DTF 129 II 82 consid. 4.1. p. 86).

 

La revoca di sicurezza fondata sull’art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr si giustifica nei casi in cui il conducente versa in uno stato più o meno duraturo di alcolismo o di tossicomania implicante il rischio che comprometta la circolazione quando si trova a condurre un veicolo a motore. Da questo punto di vista non è necessario che sia incapace di condurre al momento in cui viene emessa la decisione di revoca della licenza di condurre: è il pericolo potenziale che è decisivo. Tuttavia, non è sufficiente la semplice eventualità di una messa in pericolo successiva. Lo stato di dipendenza nei confronti dei prodotti tossici deve essere tale che l’interessato presenta più di ogni altra persona il rischio di prendere il volante di un veicolo in uno stato – duraturo o momentaneo – che lo rende pericoloso per la circolazione (DTF 105 Ib 385 consid. 1b p. 387; STF del 21 maggio 2003 nella causa X, 6A.25/2003).

 

                                         2.2. Per costante giurisprudenza il ritiro della licenza a scopo di sicurezza dovuto all’alcol o ad altre forme di tossicomania costituisce indubbiamente un’ingerenza nella personalità del conducente toccato. Prima di pronunciare una simile misura, l’autorità deve dunque valutare d’ufficio e caso per caso la situazione della persona interessata.

L’esame dell’incidenza dell’alcol o di altre sostanze sul comportamento come conducente, così come la determinazione della relativa dipendenza, esige delle conoscenze particolari che giustificano il ricorso a degli specialisti e dunque che venga ordinata una perizia.

La perizia deve essere esaustiva e considerare tutti i parametri rilevanti. Deve apprezzare tutti gli elementi pertinenti e discuterli. La perizia deve comportare informazioni da terzi ed analisi di laboratorio sui parametri biologici CDT, MCV, Gamma-GT, GOT e GPT (STF del 21 maggio 2003 nella causa X, 6A.25/2003).

 

 

3.3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza essenzialmente sulle risultanze della perizia 25 maggio 2003 di __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, la ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni, pronunciate, a suo dire, senza sufficienti approfondimenti.

 

3.2. Il perito ha avuto un unico colloquio personale con l'interessata il 17 aprile 2003, ha tenuto conto delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (cfr. perizia, p. 1) nonché dei test effettuati dal dr. __________ (vedi scritti del 13 marzo e 1° aprile 2003).

L'esperto, riferendosi al certificato medico del dr. __________ (medico psichiatra, capo clinica __________ di __________), constata che il collega conferma il quadro clinico ansioso e depressivo associato alla situazione personale della ricorrente, nonché l’abuso alcolico, da cui però la paziente non sembrerebbe essere dipendente.

Le analisi di laboratorio a cui si è sottoposta __________ (vedi scritti del 13 marzo e 1° aprile 2003 del dr. __________) hanno evidenziato che i valori epatici sono moderatamente alterati, segnatamente un valore del CDT di 5,8% (normale fino a 3%) e un valore GLDH più del doppio del normale. Il dr. __________ ha però affermato che “non posso pertanto esprimermi né pro né contro la sua idoneità alla guida” e che “dal punto di vista strettamente tecnico internistico […] la paziente poteva considerarsi idonea alla guida”, ma consigliava in ogni caso una valutazione dal profilo psichiatrico. A proposito dei valori riscontrati, __________ ha parzialmente ammesso la possibilità di aver bevuto più del solito durante le due settimane precedenti il prelievo in questione.

Il perito ripercorre poi i gravi avvenimenti personali che hanno favorito l’incidente stradale di __________, segnatamente le minacce proferite dall’ex compagno il giorno stesso dell’incidente, le quali hanno portato la ricorrente ad assumere calmanti e qualche bicchiere di vino, prima di mettersi al volante per recarsi in polizia a sporgere denuncia.

 

L’esperto sottolinea inoltre che, malgrado fosse stato concordato, l’insorgente non gli ha mai fatto pervenire i risultati di un nuovo esame ematochimico, ciò che sarebbe per lui segno del perdurare della situazione di abuso alcolico.

 

Da un punto di vista psicologico, sulla base dei risultati degli esami esperiti, il perito ha ravvisato una certa problematizzazione del proprio potus, ciò che potrebbe comunque essere un aspetto prognosticamente favorevole, in quanto risulta poco espressa. Non ha invece riscontrato la chiara presenza di un profilo etilistico della personalità nonché di difese consapevoli nell’affrontare tali test.

L'esperto ha sottolineato infine che la dinamica dei fatti solleva dei seri dubbi sulla capacità di autocontrollo e del controllo potorio in situazione di marcata emotività e di ansia. Il rischio rimane alto considerata la fragilità dell’equilibrio della peritanda, nonché il fatto che riconosca solo limitatamente la problematicità del suo modo di bere.

Il perito __________ ha concluso dunque ad una prognosi sfavorevole a medio termine.

 

3.3. La perizia allestita da __________ appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso. Il referto, che verte sull'idoneità dell'interessata alla guida, è chiaro e approfondito. Non vi è motivo di ritenere che il giudizio della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato poi sia stato in alcun modo lacunoso o incompleto, come sostenuto dalla ricorrente. A giusta ragione le autorità inferiori hanno aderito alla prognosi sfavorevole a medio termine formulata dall'esperto, fondata in modo preponderante sulle risultanze dell'esame psicologico dell'insorgente.

 

3.4. La nuova perizia chiesta dalla ricorrente al dr. __________, psichiatra (doc. C), e prodotta con il ricorso oggetto della presente decisione (sull’ammissibilità di nuove prove in sede ricorsuale, vedi art. 10 cpv. 3 LALCStr e 63 PAmm), non smentisce questa conclusione.

 

In effetti, questo secondo rapporto conferma in primo luogo la situazione constatata da __________ (vedi p. 4):

 

                                         “Una certa instabilità clinica sia relativamente ai disturbi affettivi che alla condotta tossicofilica tende a persistere anche alla dimissione dalla __________ fino all’incirca alla primavera scorsa. Ciò è comprovato, almeno per l’abuso alcolico, dal riscontro di valori di laboratorio alterati (presso lo studio del dr. __________ in febbraio e marzo 2003, gli enzimi epatici sono doppi rispetto al normale ed il CDT risulta a sua volta più che raddoppiato)”.

 

Per quanto concerne lo stato attuale, sebbene il medico constati che la situazione è “sicuramente migliorata rispetto a qualche mese fa”, in quanto la ricorrente avrebbe radicalmente ridimensionato la terapia psicofarmacologica così come il consumo alcolico (p. 5), egli valuta comunque necessario, prima di poter rilasciare un’attestazione di idoneità alla guida definitiva, che tale situazione si confermi fino al dicembre 2003. Di seguito, sarebbe, a suo parere, sufficiente la prosecuzione del trattamento psichiatrico e psicoterapeutico in corso, integrato da puntuali controlli somatici e di laboratorio, con aggiornamenti puntuali all’ufficio giuridico della sezione circolazione ogni 2-3 mesi (p. 7).

 

 

4.Dagli atti risulta pertanto chiaramente che, sebbene __________ non possa essere considerata come alcolizzata, la sua instabilità psicologica, la conseguente assunzione di medicinali ed alcol e il controllo ancora relativo del consumo concorrono a concretizzare un rischio accresciuto per la circolazione in capo alla sua persona.

 

Lo stato di grave angustia riconosciuto in sede penale al momento dell’incidente stradale non cambia nulla a questa conclusione. In effetti, determinante è, per quanto concerne la misura amministrativa, il rischio concreto effettivo per la circolazione e non le circostanze particolari che hanno giustificato una riduzione del grado di colpa in sede penale.

 

                                         In queste condizioni, la decisione di revoca, emessa dalla Sezione della circolazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1bis LCStr, deve essere integralmente confermata.

 

                                         Il periodo di prova, fissato ad un anno, corrisponde al minimo prescritto dall’art. 17 cpv. 1bis LCStr e non può pertanto essere ridotto.

 

 

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque respinto.

                                         L'emanazione del presente giudizio rende superflua l’adozione delle misure provvisionali chieste dalla ricorrente.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 34 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria