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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
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statuendo sul ricorso 9 ottobre 2003 di
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Comune di __________
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Contro |
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la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4156) che annulla la decisione 12 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ ha subordinato a condizioni la licenza edilizia rilasciata all'Ente smaltimento rifiuti del __________ per costruire un impianto di imballaggio e trasbordo dei rifiuti, negandogli il permesso di realizzare un piazzale per il deposito temporaneo dei rifiuti imballati; |
viste le risposte:
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 ottobre 2001 il municipio di __________ ha rilasciato all'Ente smaltimento rifiuti del __________ (ESR) il permesso di costruire un impianto per la compattazione ed il trasbordo dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel comparto della discarica situata in località __________. Un ricorso inoltrato contro il permesso da un abitante di __________ è stato dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva da parte del Consiglio di Stato con giudizio 18 dicembre 2001, confermato da questo tribunale con sentenza 7 marzo 2002.
B. Il 4 luglio 2002 l'ESR ha inoltrato al municipio una domanda di variante per integrare il predetto impianto con un'installazione per l'imballaggio dei rifiuti e con un piazzale destinato al deposito delle balle di rifiuti imballate in attesa di essere avviate verso gli inceneritori di __________ e __________.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 febbraio 2003 il municipio ha autorizzato soltanto la costruzione dell'impianto d'imballaggio, negando invece il permesso per il piazzale di stoccaggio delle balle di rifiuti da trasportare oltralpe. La licenza edilizia per l'impianto d'imballaggio è stata subordinata ad una serie di condizioni volte a limitarne l'impatto sull'ambiente e la durata, che avrebbero dovuto essere inserite nella successiva autorizzazione d'esercizio.
C. Con giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'ESR e rinviando gli atti al municipio, affinché rilasciasse senza condizioni il permesso richiesto per l'impianto d'imballaggio ed il piazzale di deposito.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il piazzale costituisse un'opera accessoria dell'impianto di compattazione e di trasbordo dei rifiuti autorizzato in precedenza dal municipio. Costituendo anch'esso un impianto destinato al pretrattamento dei rifiuti sarebbe conforme all'art. 5.1 della norme di attuazione del piano d'utilizzazione cantonale della __________ (NAPUC/VM).
Le clausole accessorie della licenza sono invece state annullate per mancanza di base legale.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che il ricorso, definito cautelativo, sospenda la decisione del Consiglio di Stato in attesa che le parti interessate definiscano in modo chiaro e definitivo il problema riguardante la gestione dei rifiuti a livello cantonale. In via subordinata, postula invece l'accoglimento del gravame e la conferma della decisione di negare la licenza per il deposito delle balle da trasportare verso gli inceneritori.
L'insorgente mette in risalto le dimensioni e la stabilità del deposito, a suo avviso contrario al PUC, che riserva un altro comparto al deposito dei rifiuti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'ESR, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo tribunale.
Il giudizio ha per oggetto soltanto il piazzale per il deposito temporaneo dei rifiuti imballati in attesa di essere avviati verso gli impianti di termodistruzione d'oltralpe. Il comune ha espressamente rinunciato a postulare il ripristino delle condizioni apposte alla licenza rilasciata per l'impianto d'imballaggio dei rifiuti.
2. La discarica (di classe III) realizzata nella __________ è stata concepita per depositarvi in modo duraturo i RSU (freschi o pretrattati) del __________, scorie d'incenerimento e fanghi residui disidratati dei impianti di depurazione (cfr. rapporto PUC/VM, cifra 3.1.). Il comprensorio della discarica è suddiviso in diversi comparti. Uno di questi è destinato alla discarica vera e propria, ossia l'area di deposito realizzata nell'invaso della __________. Un altro è invece riservato alle opere di entrata dei rifiuti alla discarica, gli edifici e le installazioni di servizio (rapporto PUC/VM, cifra 3.2.).
La zona d'ingresso alla discarica, ubicata in prossimità della strada che collega l'abitato di __________ all'incrocio denominato __________, è destinata ad accogliere le installazioni necessarie alla gestione della discarica, che il rapporto succitato colloca lungo il confine adiacente alla strada agricola, così da preservare parte della superficie in vista di un eventuale insediamento di opere necessarie al pretrattamento dei rifiuti (rapporto PUC/VM, cifra 3.51).
Conformemente alle indicazioni del rapporto PUC, l'art. 5 NAPUC/VM stabilisce che la zona per edifici ed impianti è destinata ad accogliere gli edifici e gli impianti necessari per la gestione della discarica.
La gestione della discarica, così com'è stata concepita dal PUC, comportava diverse operazioni volte essenzialmente a ricevere, pesare, selezionare, eventualmente pretrattare, depositare, stipare i rifiuti nelle grandi vasche impermeabili, predisposte a tale scopo, raccogliere il percolato, recuperare semmai il biogas e coprire i rifiuti depositati con uno strato di terra vegetale. Sono quindi da considerare necessari per la gestione della discarica soltanto gli edifici e gli impianti destinati ad assicurare lo svolgimento di queste operazioni, ovvero le infrastrutture volte a permetterne il funzionamento. Anche le installazioni per il pretrattamento dei rifiuti sono conformi alla destinazione della zona per edifici e impianti soltanto se sono destinate alla lavorazione dei rifiuti da depositare nella discarica.
3. L'art. 53a OTR, entrato in vigore nel 1996, ha imposto ai Cantoni di cessare entro il 31 dicembre 1999 il conferimento di RSU nelle discariche autorizzate.
In ossequio a questa disposizione ed a seguito del contemporaneo smantellamento degli impianti d'incenerimento di __________ e __________, il Cantone, rispettivamente il resistente, non disponendo ancora di un nuovo impianto di incenerimento, si è visto costretto a trasportare i RSU verso gli impianti d'incenerimento dei cantoni di __________ e __________. A tale scopo, l'ESR ha dovuto anzitutto realizzare appositi impianti per trasbordare, previa compattazione, i rifiuti raccolti dagli appositi veicoli in speciali contenitori da caricare su vagoni ferroviari.
In quest'ottica, il 3 ottobre 2001, il resistente ha ottenuto dal municipio di __________ il permesso di costruire un impianto per il trasbordo e la compattazione dei RSU nel comparto riservato alle infrastrutture necessarie per la gestione della discarica della __________. Essendo la capacità di smaltimento degli impianti d'oltralpe soggetta a variazioni stagionali, il resistente ha poi dovuto anche dotarsi di infrastrutture atte ad assicurare il deposito temporaneo di parte dei rifiuti raccolti. A tale scopo, l'ESR ha inoltrato all'autorità comunale una domanda in variante del permesso in questione, con la quale ha chiesto l'autorizzazione a costruire, nel predetto comparto, un impianto d'imballaggio dei RSU ed un piazzale asfaltato di circa 4'500 mq, da adibire allo stazionamento temporaneo di un quantitativo variabile (sino a 10'000) di balle di rifiuti di circa 0.5 mc l'una, depositate in attesa di essere trasportate verso i suddetti impianti d'incenerimento.
Con la decisione qui in esame, il municipio ha autorizzato la costruzione dell'impianto d'imballaggio, ma non quella del piazzale destinato allo stoccaggio temporaneo delle balle da asportare, ritenendola contraria all'art. 5 cpv. 2 NAPUC/VM, che riserva il comparto in oggetto agli impianti necessari per la gestione della discarica. Essendo destinato ad essere occupato in misura variabile, ma in modo più o meno continuo da rifiuti imballati, il piazzale andrebbe a suo avviso realizzato nella zona di discarica.
La tesi non può essere condivisa, poiché questa zona è riservata al deposito duraturo e definitivo di RSU. Depositarvi, sia pure a titolo transitorio, ma in modo continuato, rifiuti imballati in attesa di essere asportati configura a non averne dubbio un'utilizzazione impropria della discarica, che è stata concepita e pianificata per depositarvi tali rifiuti in modo definitivo e permanente.
Altrettanto contraria all'art. 5 cpv. 2 NAPUC/VM è tuttavia anche la realizzazione del piazzale per lo stazionamento temporaneo delle balle di rifiuti in attesa di essere convogliati verso gli impianti d'incenerimento d'oltralpe. Pur essendo configurabile alla stregua di un'installazione connessa agli impianti di compattazione, imballaggio e trasbordo dei rifiuti, recentemente autorizzati dal municipio, quest'opera non costituisce in effetti un impianto necessario alla gestione della discarica. Le sue finalità sono sostanzialmente diverse. Il piazzale, di ragguardevoli dimensioni, non serve invero all'utilizzazione della discarica esistente, che peraltro deve cessare l'attività, ma allo stazionamento provvisorio di rifiuti imballati da trasportare verso gli impianti d'incenerimento.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto limitatamente ala domanda subordinata, ripristinando la decisione 12 febbraio 2003 del municipio nella misura in cui nega al resistente la licenza edilizia per la costruzione del piazzale per il deposito delle balle di rifiuti.
Il giudizio governativo impugnato è riformato di conseguenza, riducendo le ripetibili assegnate all'ESR in misura proporzionale al grado di soccombenza. La tassa di giustizia è a carico del resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 5 NAPUC/VM; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 febbraio 2003 del municipio di __________ è ripristinata nella misura in cui nega all'ESR la licenza edilizia per la costruzione del piazzale per il deposito delle balle di rifiuti.
1.2. la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato è annullata e riformata in tal senso, ritenuto che le ripetibili sono ridotte a fr. 200.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dell'ESR.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario