Incarto n.
52.2003.334-335-336

 

Lugano

16 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 3 ottobre 2003 di

 

 

 

(a) __________

(b) __________

(c) __________

tutti patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 settembre 2003 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che cita i ricorrenti ed il Dipartimento del territorio, Sezione forestale a comparire per procedere all’audizione di due testi;

 

 

richiamato l’art. 48 PAmm,

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale dall'8 luglio 2002 al 6 agosto 2002 i piani di rilievo dell'area boschiva a contatto con la zona edificabile;

 

                                         che i ricorrenti si sono tempestivamente opposti alle risultanze dell'accertamento;

 

                                         che il 13 dicembre 2002 la Sezione forestale ha convocato gli opponenti ad un sopralluogo da esperirsi il 20 di quello stesso mese;

 

                                         che contro questa ordinanza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare;

 

                                         che il 14 gennaio 2003 i ricorrenti hanno ricusato il dr. __________, Capo dell'Ufficio forestale del __________ circondario;

 

                                         che il 2 luglio 2003 i ricorrenti hanno chiesto al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di fissare un'udienza preliminare sulle prove;

 

                                         che il 23 settembre 2003, il Servizio dei ricorsi ha convocato i ricorrenti ed il Dipartimento del territorio a comparire il 6 ottobre 2003 ad un'udienza per l'audizione dei testi dr. __________ e dr. __________;

 

                                         che il 29 settembre 2003 i ricorrenti hanno chiesto al Servizio dei ricorsi di annullare la citazione per l'audizione dei testi summenzionati perché non era stata preceduta da un'udienza preliminare;

 

                                         che il 2 ottobre 2003 il Servizio dei ricorsi ha confermato la citazione, precisando che il dr. __________ non sarebbe stato sentito come teste, ma sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio formale;

 

                                         che contro la citazione 23 settembre 2003, modificata il 1° ottobre seguente, i ricorrenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

                                         che con risoluzione 7 ottobre 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato i ricorsi irricevibili, trasmettendoli per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);

 

                                         che quando, come in concreto, sono pendenti davanti alla stessa autorità più ricorsi fondati sugli stessi fatti, l'autorità può deciderli con un unico giudizio (art. 51 PAmm);

 

                                         che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

                                         che, giusta l'art. 4 cpv. 1 e 2 LCFo, il Consiglio di Stato accerta, d'ufficio o su istanza di parte, il carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura (cpv. 1 e 2);

 

                                         che nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con l'area edificabile e lo riporta nei PR (art. 4 cpv. 3 LCFo);

 

                                         che l'accertamento del limite del bosco a contato con la zona edificabile esperito dal municipio è pubblicato presso la cancelleria comunale con annuncio sul FU ed agli albi comunali per un periodo di 30 giorni; chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può opporvisi entro 15 giorni dal termine della pubblicazione (art. 5 cvp. 3 RLCFo);

 

                                         che la Sezione forestale istruisce la pratica, evade le opposizioni ed accerta il limite del bosco (art. 5 cpv. 4 RLCFo) con decisione che può essere impugnata dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 cpv. 7 RLCFo e 42 cpv. 1 e 2 LCFo);

 

                                         che, in concreto, la procedura si trova attualmente nella fase di istruzione e di evasione delle opposizioni che fa seguito alla pubblicazione dei rilievi del limite del bosco e precede la decisione di accertamento della Sezione forestale;

 

                                         che in quest'ambito i ricorrenti hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la citazione 13 settembre 2002 della Sezione forestale, che li convocava ad un sopralluogo;

 

                                         che nell'ambito di tale impugnativa, demandata al Servizio dei ricorsi per l'istruzione, gli insorgenti hanno ulteriormente impugnato davanti al Consiglio di Stato l'ordinanza 23 settembre 2003, rettificata il 2 ottobre seguente, con cui tale servizio li ha convocati ad un'udienza per l'audizione di due testi, rispettivamente per l'audizione di un teste e per l'interrogatorio formale di un funzionario dirigente, contro il quale è peraltro pendente un'istanza di ricusa;

 

                                         che giusta l’art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, contro le decisioni dei dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;

 

                                         che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è subordinato direttamente al Consiglio di Stato ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato (art. 1 del Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato);

 

                                         che avendo il ricorso per oggetto una decisione (ordinanza) del Servizio dei ricorsi, manifestamente a torto il Consiglio di Stato ha declinato la propria competenza;

 

                                         che i ricorsi vanno di conseguenza dichiarati inammissibili;

 

 

per questi motivi,

visti gli art. 4 LCFo; 5 RLCFo; 4 cpv. 4 legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, art. 1 Decreto esecutivo che modifica l’aggregazione del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; 3, 4, 44, 48, 51 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono inammissibili.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario