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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di
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__________
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contro |
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la risoluzione 23 settembre 2003 (n. 4155) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 22 ottobre 2003 del Consiglio di Stato,
- 23 ottobre 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 17 febbraio 2003 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1° ottobre 1995 al 31 gennaio 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 __________, cittadina russa titolare di un passaporto per apolidi rilasciato dalle autorità lettoni, ha beneficiato di diversi permessi di dimora temporanei (L) per esibirsi come ballerina in alcuni locali notturni del cantone.
Il 28 aprile 1997, ella è rientrata in Svizzera per sposarsi con il cittadino elvetico __________. Le nozze sono state celebrate il __________ ad __________. A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 30 giugno 2002.
B. a) Con decisione 15 febbraio 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora alla ricorrente, ritenendo manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico perché non viveva più insieme al marito da diversi mesi (art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS).
La suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato il 17 aprile 2002, sia dal Tribunale cantonale amministrativo il 19 giugno 2002, che non avevano ritenuto determinante la dichiarazione 6 marzo 2002 con la quale il marito della ricorrente attestava la ripresa della vita in comune.
b) Con sentenza 17 febbraio 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento dell'accertamento dei fatti. L'alta Corte ha considerato che una separazione di alcuni mesi non è un indizio sufficiente per ritenere che i coniugi non avessero una reale volontà di ricomporre la loro unione coniugale in maniera definitiva.
Con giudizio 10 aprile 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 17 aprile 2002 e ha rinviato gli atti all'Esecutivo cantonale, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti al fine di determinare con esattezza quando i coniugi __________ si sono separati e l'evoluzione dei loro rapporti coniugali.
C. Con risoluzione 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha accolto "come ai considerandi" il ricorso di __________ e ha annullato la decisione dipartimentale del 15 febbraio 2002, riformandola nel senso di rilasciare all'insorgente un permesso di dimora annuale con l'indicazione 1° maggio 2002 quale data d'entrata in Svizzera e sotto la condizione di comportarsi in futuro in modo irreprensibile.
Esperita l'istruttoria, il Governo ha rilevato che il 31 ottobre 2000 la ricorrente si era trasferita col marito in __________ ed era rientrata in Svizzera insieme allo stesso solo il 1° maggio 2001. Ha quindi ritenuto che il permesso di dimora di __________ avesse perso di validità giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS per aver soggiornato all'estero per oltre sei mesi.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rimproverato all'insorgente di aver interessato le autorità giudiziarie penali elvetiche. Con decreto d'accusa 15 aprile 2002, ella era stata condannata dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 500.– per infrazione e contravvenzione alla LFStup (fatti avvenuti tra il giugno e luglio 2001).
D. Contro la predetta pronunzia governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Postula inoltre il rilascio di un permesso di domicilio e, in via del tutto subordinata, il rinnovo del permesso di dimora che non indichi il 1° maggio 2002 quale data d'entrata in Svizzera e non riporti la condizione di tenere un comportamento irreprensibile durante il soggiorno nel nostro Paese.
Secondo la ricorrente, la condanna a suo carico a una semplice multa di fr. 500.– non giustifica la condizione impostale di tenere un comportamento irreprensibile, in quanto equivarrebbe a un ammonimento ingiustificato e violerebbe la parità di trattamento con altri casi in cui il dipartimento ha rinnovato l'autorizzazione di soggiorno a stranieri con precedenti penali ben più pesanti del suo. A maggior ragione, soggiunge l'insorgente, dal momento che nel 2004 la Repubblica di Lettonia aderirà all'Unione europea farà parte dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).
Critica poi il Governo per aver ritenuto che ella avesse trasferito i propri interessi all'estero per oltre sei mesi.
Contesta in particolare l'interrogatorio cui è stata sottoposta il 27 agosto 2003 dalla Polizia cantonale su indicazione del Consiglio di Stato, in quanto verbalizzata in assenza di un interprete e del suo patrocinatore. Adduce che, durante il periodo trascorso all'estero, ella rientrava comunque regolarmente ad __________ presso i suoceri durante qualche giorno o settimana allo scopo di trovare eventualmente un lavoro per sé e per il marito. Il 31 ottobre 2000 sarebbe partito alla volta di __________ soltanto il marito ed ella era per forza rimasta in Ticino, dove ha richiesto e ottenuto il 21 dicembre 2000 il visto per la Spagna valido solo fino al 20 gennaio 2001, ha ritirato la decisione 21 febbraio 2001 di revoca del suo permesso di soggiorno, e il suo visto Schengen scadeva il 19 marzo 2001 e due giorni prima era rientrata a __________, dove è rimasta fino al 29 marzo successivo per ottenere il rinnovo del visto Schengen.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 15 febbraio 2002 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 30 giugno 2002, che __________ deteneva a quel momento. Contro questo genere di provvedimento è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d OG).
Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta nelle more di causa. Dato che ella non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il suo gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, __________ è sposata con un cittadino elvetico dall'11 luglio 1997. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per contro, la richiesta dell'insorgente volta a ottenere un permesso di domicilio è inammissibile in questa sede, trattandosi di una nuova domanda (art. 63 cpv. 2 PAmm).
2. 2.1. Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
2.2. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità e va esaminata soltanto se non vi sono prove di un matrimonio fittizio (DTF 127 II 49 consid. 5a e rif., 121 II 97 segg.; cfr. anche Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 276).
In particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
2.3. Giusta il combinato agli art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 ODDS, il permesso di dimora perde ogni validità - tra l'altro - quando la dimora cessa di fatto perché lo straniero ha trasferito il centro d’interessi all’estero.
L'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno presuppone infatti che la si utilizzi (Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 587).
Per determinare se la dimora è effettivamente cessata bisogna fondarsi su circostanze oggettive, quali ad esempio una prolungata assenza all'estero, la rescissione di un rapporto di servizio, la disdetta di un contratto di locazione, l'assunzione di un impiego all'estero, un'assenza dalla Svizzera che perdura la maggior parte dell'anno, mentre in ogni caso le intenzioni soggettive dell'interessato non sono determinanti. Il trasferimento all'estero della residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS può essere ammesso anche per assenze inferiori ai 6 mesi nei casi in cui l'assenza provvisoria non è stata preannunciata alla polizia degli stranieri (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 324; n. 323 delle "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera" emanate dall'allora Ufficio federale degli stranieri, ora dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, stato dicembre 1998, con riferimenti giurisprudenziali).
Concretamente quindi si tratta di determinare la permanenza della ricorrente in un determinato luogo, atteso come il concetto di "dimorare" in questo ambito va sicuramente inteso come "abitare", a maggior ragione se il ricorrente lo fa con la famiglia. In caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta per evitare la decadenza del permesso, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va inoltre osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui l'insorgente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STA 14 agosto 2001 in re S., consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3. Come già accennato in narrativa, la ricorrente si è sposata il __________ ad __________ con il cittadino elvetico __________, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. I coniugi __________ hanno vissuto in comunione domestica ad __________ fino al gennaio 2000, allorquando __________ si è trasferito in __________.
Andata a vivere presso i suoceri ad __________ il 30 ottobre 2000, il 20 dicembre successivo l'insorgente ha formalmente informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che suo marito stava cercando lavoro a __________ e che se le ricerche avessero avuto esito positivo, ella lo avrebbe raggiunto in quella località; in caso negativo, egli sarebbe tornato a vivere ad __________ entro sei mesi.
Il 21 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi prorogato la validità dell'autorizzazione di soggiorno alla ricorrente fino al 30 giugno 2001 e poi fino al 30 giugno 2002 in quanto il 22 maggio 2001 __________ aveva segnalato all'autorità di essere tornato a vivere in Svizzera ad __________, dove è stato raggiunto da __________ all'inizio del mese.
Il 12 settembre 2001, __________ ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che viveva separato di fatto dalla moglie da circa 3 mesi. Tale dichiarazione è stata confermata dallo stesso nel corso del suo interrogatorio svoltosi il 24 dicembre successivo dinnanzi alla Polizia cantonale, precisando di vivere presso la madre ad __________. Interrogata a sua volta, il 31 gennaio 2002 la ricorrente ha affermato di vivere separata dal marito dalla metà del mese di ottobre 2001, quando si è trasferita in via __________ a __________ per motivi di lavoro, essendo cameriera-barmate.
4. 4.1. Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 15 febbraio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata il 21 gennaio precedente da __________ volta ad ottenere l'autorizzazione a iniziare l'attività di barista presso un esercizio pubblico di __________, fissandole un termine con scadenza il 30 aprile 2002 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che l'interessata, a parte la breve convivenza dal maggio al luglio 2001, non viveva più con __________ dal 1° dicembre 2000. Ha quindi ritenuto manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di continuare a dimorare sul territorio elvetico.
La suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato il 17 aprile 2002, sia dal Tribunale cantonale amministrativo il 19 giugno successivo, che non avevano ritenuto determinante la dichiarazione del 6 marzo precedente con la quale il marito della ricorrente attestava la ripresa della vita in comune.
Con sentenza 17 febbraio 2003, il Tribunale federale ha per contro accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento dell'accertamento dei fatti. L'alta Corte ha considerato che una separazione di alcuni mesi non era un indizio sufficiente per ritenere che i coniugi non avessero una reale volontà di ricomporre la loro unione coniugale in maniera definitiva.
Con giudizio 10 aprile 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta annullato la risoluzione governativa del 17 aprile 2002 e rinviato gli atti all'Esecutivo cantonale, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti al fine di determinare con esattezza quando i coniugi __________ si sono separati e l'evoluzione dei loro rapporti coniugali.
In fase istruttoria, la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ e la custode del palazzo di via __________ a __________, allestendo l'8 settembre 2003 il seguente rapporto d'esecuzione:
"In data 05 agosto 2003 il sottoscritto ha provveduto ad effettuare gli accertamenti del caso, senza preavviso, nell'appartamento dei coniugi __________ e __________. Era presente unicamente la __________, mentre il marito __________ si trovava sul posto di lavoro.
A precisa richiesta, la stessa ha acconsentito che il sottoscritto facesse un'accurata ispezione nell'appartamento e negli armadi, onde accertare la presenza del vestiario, scarpe, oggetti d'igiene intima, ecc., appartenenti ai due coniugi. In merito si conferma che nell'appartamento vi erano tutti gli oggetti/effetti personali riguardante entrambi i coniugi __________, a conferma che gli stessi vivono effettivamente assieme. La __________, il 06.08.2003 si è recata in __________ per le vacanze ed è rientrata il 24.08.2003.
Lo stesso giorno (05.08.2003) è stata interpellata la custode Signora __________, la quale ha subito confermato che i coniugi __________ e __________ di fatto vivono assieme, questo a partire dal mese di aprile/maggio 2002. La Signora __________ è stata assunta a verbale d'interrogatorio il 05.09.2003 (assente per vacanze) e per ulteriori particolari si fa capo al verbale d'interrogatorio in allegato.
Il marito __________ ha confermato che non corrisponde al vero quando ha dichiarato all'URS di __________ che erano separati dal mese di giugno 2001. Come non corrisponde al vero quando ha dichiarato che quando lui si è trasferito a __________ dal 31.10.2000 al 30.04.2001, la moglie __________ si è trasferita ad __________ presso l'abitazione di sua madre e rispettivamente suocera __________. Di fatto la __________ ha seguito il marito __________ a __________ ed è sempre rimasta con lui fino a quando tutti e due sono rientrati definitivamente in Ticino il 01.05.2001, andando ad abitare nell'appartamento di __________. Versione confermata dalla __________. Tutti e due hanno dato queste informazioni all'URS di __________ per il fatto che dicendo la verità (quella surriferita) avevano paura che la __________ poteva avere dei problemi con il permesso di dimora.
Di fatto i coniugi __________ a seguito di una crisi matrimoniale e per il fatto che la __________ non gli piaceva vivere ad __________, hanno abitato separatamente dal 14 ottobre 2001, quando il __________ è andato ad abitare con la madre ad __________ mentre la __________ si è trasferita a __________ via __________.
Al dire di quest'ultima, il marito __________ già dal mese di dicembre 2001, quando la loro crisi matrimoniale era praticamente terminata, soventemente gli rendeva visita nell'appartamento di via __________.
In seguito il marito __________ ha dato la disdetta dell'appartamento di __________ per il 30 aprile 2002 e in quest'ultima data si è trasferito definitivamente nell'appartamento di __________ via __________ per vivere nuovamente con la moglie come tutt'oggi.
I coniugi __________ lavorano entrambi e non dovrebbero avere problemi finanziari. Al dire della custode Signora __________ i coniugi __________ vivono normalmente senza creare alcun disturbo.
Da parte nostra si conferma che di fatto i coniugi __________ e __________ vivono sotto lo stesso tetto a __________ via __________ dal 30 aprile 2002."
Preso atto di quanto sopra, con risoluzione 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha quindi accolto il ricorso di __________ e ha annullato la decisione dipartimentale del 15 febbraio 2002.
Tuttavia, dal momento che il 31 ottobre 2000 l'insorgente si era trasferita col marito in __________ ed era rientrata in Svizzera insieme allo stesso solo il 1° maggio 2001, il Governo ha ritenuto che il permesso di dimora di __________ avesse perso di validità giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS per aver soggiornato all'estero per oltre sei mesi. Ritenuto poi che a partire dalla fine di agosto 2001 i coniugi __________ hanno vissuto separati fino al 30 aprile 2002, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione dipartimentale, nel senso che era fatto ordine alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare all'insorgente un nuovo permesso di dimora annuale con l'indicazione 1° maggio 2002 quale data d'entrata in Svizzera.
Il permesso doveva inoltre indicare la condizione di comportarsi in futuro in modo irreprensibile, perché in fase di procedura era emerso che il 15 aprile 2002 __________ era stata condannata dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 500.– per infrazione e contravvenzione alla LFStup.
5. Litigioso nel caso concreto rimane unicamente la data d'entrata del permesso di dimora dell'insorgente fissata dall'Esecutivo cantonale al 1° maggio 2002 e la condizione impostale di tenere in futuro un comportamento irreprensibile.
La ricorrente contesta ora di aver soggiornato dal 31 ottobre 2000 al 30 aprile 2001 all'estero. Dopo aver precisato che inizialmente soltanto suo marito era partito alla volta della __________, l'insorgente sostiene di averlo successivamente raggiunto a __________ ma che durante quel periodo ella risiedeva sovente e a lungo in Ticino presso i suoceri al fine di cercare un lavoro per sé e per il marito.
5.1. Interrogata dalla Polizia cantonale il 27 agosto 2003, la ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato quanto segue:
"Mio marito il 31.10.2000 si è recato a __________ in cerca di un lavoro. Io nello stesso periodo mi sono trasferita ad __________ per abitare con i miei suoceri.
Di fatto, ad __________ ho abitato per pochi giorni per il fatto che ho seguito mio marito a __________, rimanendo sempre con lui.
L'appartamento di __________, nel frattempo è stato subaffittato ad un conoscente di mio marito.
Quest'ultimo a __________ non ha trovato un posto di lavoro fisso, lavorando in nero, per il fatto che ha avuto delle difficoltà per ottenere il permesso di lavoro.
In data 01 maggio 2001 mio marito ed io siamo rientrati definitivamente dalla __________ e siamo andati ad abitare assieme nell'appartamento di __________. Il contratto di locazione di detto appartamento è stato disdetto il 30 aprile 2002."
(verbale d'interrogatorio di __________, pag. 2)
La versione dell'insorgente corrisponde con le dichiarazioni rilasciate dal marito alla polizia. Difatti, sollecitato dall'agente interrogante, __________ ha - tra le altre cose - dichiarato quanto segue:
"D6. Con verbale d'interrogatorio del 31.10.2002 sua moglie ha dichiarato che ella ha abitato ad __________ sino al 15 ottobre 2001, per poi trasferirsi a __________ in via __________, allorché lei, signor __________, ha affermato che durante il suo soggiorno in __________ sua moglie ha vissuto ad __________ con sua madre. Cosa ci può dire in merito?
R6. Non corrisponde al vero che mia moglie, durante il mio soggiorno in __________, dal 31.10.2000 al 30.04.2001, ha vissuto ad __________ presso mia madre, poiché la stessa è venuta con me a __________ ".
(verbale d'interrogatorio 27 agosto 2003 di __________, pag. 2)
5.2. Sulla scorta di queste affermazioni, risulterebbe pertanto che durante tutto il periodo dal 31 ottobre 2000 al 30 aprile 2001 __________ ha soggiornato all'estero con il marito.
Tali dichiarazioni, che la ricorrente cerca ora di relativizzare adducendo di essere stata interrogata senza la presenza del proprio patrocinatore e di un'interprete, lasciano invero perplessi ritenuto che in precedenza __________, nel corso dei loro rispettivi interrogatori del 24 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002, avevano dichiarato che in __________ si era trasferito soltanto il marito della ricorrente, mentre la moglie era rimasta tutto il tempo in Svizzera. Tanto più che una certa presenza dell'insorgente in Ticino appare avvalorata dall'inserto di causa e dai documenti versati agli atti dalla stessa dinnanzi al Tribunale (v. scritti 1°, 5 e 20 dicembre 2000 dell'insorgente all'Ufficio regionale degli stranieri di modifica d'indirizzo; doc. D: visto d'entrata in Svizzera valido dal 21 dicembre 2000 al 20 gennaio 2001; domanda di proroga del permesso del 15 febbraio 2001; doc. E e F: scadenza il 17 marzo 2001 del visto Schengen e rinnovo dello stesso il 30 marzo 2001 presso il Consolato __________ a __________).
Sennonché, tali emergenze non permettono in ogni caso di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente.
Difatti ella non nega di aver risieduto a __________ presso il marito, al fine di vivere colà la propria vita coniugale.
La ricorrente sostiene peraltro che la sua assenza all'estero non è stata continua e ammette che durante quel periodo i suoi soggiorni in Svizzera erano limitati a qualche giorno o settimana ed erano volti a rendere visita ai suoceri e alla ricerca di un posto di lavoro per sé e per il marito.
In questo senso, semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita in Svizzera non sono sufficienti per ritenere che la ricorrente soggiornasse regolarmente nel nostro Paese.
Detto soggiorno inoltre non è stato preannunciato alla polizia degli stranieri, per cui si può dubitare dell'effettivo carattere provvisorio che l'insorgente gli voleva dare.
Lo dimostra il fatto che l'insorgente ha notificato quale recapito l'indirizzo dei suoceri ad __________, ritenuto che l'appartamento coniugale di __________ era stato subaffittato. Ciò conferma che l'insorgente, senza lavoro, dipendeva dal marito.
Visto che ella non ha mai notificato la sua partenza alla volta della __________, non permette quindi di mutare il giudizio lo scritto 20 dicembre 2000 con cui l'insorgente comunicava all'Ufficio stranieri di __________ che suo marito stava cercando lavoro a __________ e che se le ricerche avessero avuto esito positivo, ella lo avrebbe raggiunto in quella località; in caso negativo, egli sarebbe tornato a vivere ad __________ entro sei mesi.
5.3. Alla luce di tali risultanze, si deve dunque ammettere che dall'ottobre 2000 all'aprile 2001 l'insorgente ha continuato la propria vita coniugale in __________ con il marito e rientrava a volte in Svizzera per rendere visita ai suoceri e per motivi amministrativi o per ricercare un lavoro per sé e per il consorte., ciò che è insufficiente per ritenere che la sua residenza principale fosse effettivamente ad __________, e ciò in conformità alla giurisprudenza federale.
A ragione quindi il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sua dimora fosse cessata di fatto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS.
L'ostinazione della ricorrente a sostenere il contrario pare invero ancora più incomprensibile, dato che se ella effettivamente fosse rimasta sempre in Svizzera, si sarebbe richiamata in maniera manifestamente abusiva a un matrimonio esistente solo sulla carta per oltre un anno e mezzo.
Non può per contro essere condiviso l'argomento del Consiglio di Stato laddove fissa il 1° maggio 2002 quale giorno d'entrata del permesso di dimora di __________ a seguito del prolungato soggiorno all'estero.
Ella è rientrata in Svizzera con il marito il 1° maggio 2001. E' quindi a partire da questa data che va stabilita l'entrata in Svizzera dell'insorgente. Certo, ella si è separata dal marito a partire dalla fine di agosto 2001. D'altra parte, però, la comunione coniugale è stata ricomposta alla fine di aprile 2002, allorquando __________ si è trasferito nell'appartamento della moglie di via __________ a __________.
6. Giusta l'art. 5 cpv. 1 seconda frase LDDS, il permesso di dimora può essere condizionale.
La ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver posto il suo permesso di dimora sotto la condizione di comportarsi in futuro in modo irreprensibile a seguito della condanna del 15 aprile 2002 a una multa di fr. 500.– per infrazione e contravvenzione alla LFStup (fatti avvenuti tra il giugno e luglio 2001). A torto.
L'autorità inferiore si è avvalsa della facoltà concessale dall'art. 5 cpv. 1 LDDS. Se è scontato che una persona straniera deve comportarsi bene durante il suo soggiorno in Svizzera, lo è ancora di più se è già stata condannata. Nulla impedisce all'autorità di porre tale condizione in maniera esplicita sul permesso di dimora all'interessata.
Del resto, l'insorgente non è stata ammonita e le rimane sempre riservato il diritto di impugnare i provvedimenti che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dovesse eventualmente adottare, in futuro, nei suoi confronti.
A torto la ricorrente chiede di tenere conto che nella primavera 2004 la Repubblica di Lettonia aderirà all'Unione europea. A prescindere che non è dato sapere quando entrerà in vigore l'ALC per i cittadini titolari di un regolare passaporto lettone, lo stesso non impedisce di porre la condizione litigosa sul permesos di soggiorno.
Anche su questo punto il gravame risulta infondato.
7. Così stando le cose, si deve dunque concludere che la decisione impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
8. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 5, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente