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Incarto n.
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Lugano 20 ottobre 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
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__________
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Contro |
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la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
- 23 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 25 settembre 2003 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il __________ la cittadina lettone __________ si è sposata a __________ con __________, di nazionalità elvetica, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 dicembre 2002;
che il 15 ottobre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora alla ricorrente, perché dal 30 marzo 2001 ella non viveva più insieme al marito e quest'ultimo era intenzionato a chiedere il divorzio, ritenendo in tal modo manifestamente abusivo da parte dell'interessata appellarsi al matrimonio per poter continuare a dimorare sul territorio svizzero (art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);
che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo, quest'ultimo ritenendo ininfluenti per il giudizio l'assunzione delle prove testimoniali offerte dall'insorgente volte ad appurare i motivi che hanno portato quest'ultima a costituirsi una residenza propria e a chiarire la natura dei rapporti con il marito;
che con sentenza 25 settembre 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento dell'accertamento dei fatti;
che, secondo l'alta Corte federale, l'apprezzamento anticipato delle prove cui era pervenuto il Tribunale cantonale amministrativo disattendeva l'art. 29 cpv. 2 Cost (violazione del diritto di essere sentito);
che il Tribunale federale ha rilevato come dagli atti non si evinceva con la necessaria chiarezza l'esistenza di una rottura definitiva del vincolo coniugale e che occorreva pertanto indagare ulteriormente sulla natura delle relazioni tra i coniugi __________;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati per economia di giudizio direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché statuisca nuovamente sul gravame previo completamento, come indicato dal Tribunale federale, degli accertamenti necessari al fine di determinare se l'insorgente abusa dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, richiamandosi ad un matrimonio esistente solo formalmente, all'unico scopo di poter continuare a beneficiare dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera;
che non rientra infatti nei compiti primari di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle autorità inferiori, in particolare dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm);
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata nel gravame diviene priva di oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 15 ottobre 2002 (ST 235) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
2. Gli atti sono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili.
5. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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6. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario