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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
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statuendo sul ricorso 16 ottobre 2003 di
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__________
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Contro |
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la decisione 25 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4191) che disdice il rapporto d'impiego del ricorrente per il 31 dicembre 2003; |
vista la risposta 4 novembre 2003 del Consiglio di Stato:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha assunto il ricorrente __________ quale operaio qualificato (macellaio) presso l'__________;
che da allora il ricorrente è stato assente:
- 12 giorni nel 1996,
- 35 giorni nel 1997,
- 7.5 giorni nel 1998,
- 9 giorni nel 1999,
- 241 giorni nel 2000,
- 58 giorni nel 2001,
- 81 giorni nel 2003,
per malattia;
che il 26 agosto 2002 la Direzione del __________ ha chiesto al Consiglio di Stato (Sezione delle risorse umane) di avviare la procedura di disdetta del rapporto d'impiego; alla richiesta non è stato dato seguito, perché quello stesso giorno il ricorrente ha ripreso il lavoro;
che il 7 luglio 2003 la Direzione del__________ ha rinnovato la richiesta, sottolineando i disagi che le ripetute e prolungate assenze procuravano nella gestione della cucina dell'ospedale;
che il 14 luglio 2003 __________ ha ripreso il lavoro a metà tempo;
che il 19 agosto 2003 il Consiglio di Stato gli ha prospettato la disdetta del rapporto d'impiego;
che un tentativo di conciliazione promosso davanti alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato non ha avuto successo;
che con decisione 25 settembre 2003, notificata al ricorrente il 1° ottobre seguente, il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego per la fine dell'anno in considerazione delle ripetute, prolungate assenze;
che contro la predetta decisione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando in via subordinata il differimento del termine di disdetta al 31 gennaio 2004;
che, posta in evidenza la difficile situazione in cui è venuto a trovarsi in seguito ad un divorzio combattuto, l'insorgente sostiene di essere uscito dalla malattia, che l'avrebbe reso quasi invalido; rimprovera allo Stato di non avergli offerto un'alternativa e di aver disatteso l'obbligo di promuovere l'occupazione delle persone invalide e dei casi sociali, sancito dall'art. 5 LOrd; il licenziamento, soggiunge, sarebbe sproporzionato e discriminatorio, per rapporto ad altri dipendenti versanti in situazioni analoghe;
conclude eccependo il termine di disdetta, che verrebbe a scadere soltanto il 31 gennaio 2004, poiché la decisione le è stata notificata soltanto il 1° ottobre 2003;
che la Sezione delle risorse umane sollecita il rigetto dell'impugnativa contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che improponibile è la domanda di annullamento della disdetta; il dipendente licenziato può soltanto chiedere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento (art. 67 cpv. 2 LOrd, 69 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 69 PAmm, n. 1 seg.);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); le prove documentali e testimoniali genericamente sollecitate dall'insorgente non appaiono invero atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 60 LOrd, l’autorità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi (cpv. 1). Sono considerati giustificati motivi (...) l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza (cpv. 2 lett. b), rispettivamente qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale, non si può pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti (cpv. 2 lett. c);
che il concetto di giustificati motivi è di natura indeterminata (Max Imboden René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 66 B II a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 396); nell'individuazione del suo contenuto normativo l'autorità decidente fruisce dunque di una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi idi una violazione del diritto;
che nell'evenienza concreta, appare del tutto sostenibile ravvisare nelle ripetute e prolungate assenze, accumulate dal ricorrente dal 1° gennaio 2000 alla metà di quest'anno (582 giorni, ossia più di un anno e mezzo negli ultimi tre anni), una circostanza oggettiva, data la quale non si può in buona fede pretendere dal datore di lavoro la continuazione del rapporto d'impiego;
che privo di fondamento è il rimprovero rivolto dal ricorrente al Consiglio di Stato di averlo licenziato senza verificare preventivamente se non fosse possibile trasferirlo ad altra funzione adeguata disponibile nell'ambito dei posti vacanti; le condizioni di salute del ricorrente escludevano a priori una simile eventualità;
che altrettanto infondata è la censura di violazione dell'art. 5 LOrd, che chiama lo Stato a promuovere l'assunzione di invalidi e di casi sociali, in modo di favorirne la reintegrazione;
che questa disposizione di natura programmatica non limita lo Stato nell'esercizio delle prerogative conferitegli dall'art. 60 LOrd in ordine ai motivi che giustificano la disdetta del rapporto d'impiego; il ricorrente non è peraltro invalido e non è nemmeno un caso sociale;
che l'unica censura fondata riguarda il termine di disdetta; trattandosi di una dichiarazione di natura ricettizia, avendo il ricorrente ritirato alla Posta la decisione qui impugnata soltanto il 1° ottobre 2003, il termine di tre mesi per la fine di un mese di cui all'art. 60 cpv. 2 LOrd non giunge a scadenza il 31 dicembre 2003, ma il 31 gennaio 2004;
che di conseguenza, in ossequio all'art. 69 PAmm, va accertato che il termine fissato dalla decisione impugnata è illegittimo e che il ricorrente ha diritto ad un'indennità pari ad una mensilità di stipendio;
che entro questi limiti il ricorso va accolto; la tassa di giustizia è compensata con le ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 31, 60, 67, 69 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, è accertato che il termine fissato dalla decisione impugnata è illegittimo e che il ricorrente ha diritto ad un'indennità pari ad una mensilità di stipendio.
2. La tassa di giustizia è compensata con le ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario