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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 3 novembre 2003 della
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_RICO0
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contro |
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la decisione 3 ottobre 2003 (n. per-2003.000A) con cui l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro autorizza l’occupazione di personale femminile e maschile durante l’apertura domenicale dei negozi nel periodo pre-natalizio 2003 ad esclusione dei giovani fino ai 19 anni compiuti, rispettivamente degli appresendisti fino ai 20 anni compiuti; |
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 3 ottobre 2003 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha evaso l’istanza 17 febbraio 2003 inoltrata dalla Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino autorizzando l’impiego di personale femminilie e maschile durante l’apertura domenicale dei negozi nel periodo pre-natalizio 2003;
che l’ufficio cantonale ha tuttavia escluso dalla suddetta autorizzazione i giovani di età inferiore ai 19 anni, rispettivamente gli apprendisti di età inferiore ai 20 anni (risoluzione 3 ottobre 2003, punto 1);
che contro detta risoluzione la Divisione della formazione professionale è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, con argomenti che non occorre qui rievocare, che l’autorizzazione venga estesa anche ai giovani e agli apprendisti, purché di età maggiore ai 16 anni;
che, richiamata l’autorizzazione in oggetto, questo Tribunale prescinde dall’assegnazione di un termine per la presentazione della risposta (art. 49 PAmm)
Considerato, in diritto
che giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 6 cpv. 1 LALL, RL 10.1.1.1.3);
che il ricorso, presentato entro il termine di 30 giorni stabilito dall’art.56 LL (RS 822.11), è tempestivo;
che giusta l’art. 56 cpv. 2 1° periodo LL la decisione sul ricorso, con indicazione dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all’autorità che ha emanato la decisione impugnata; per il rimanente (2° periodo) la procedura è disciplinata dal diritto cantonale;
che secondo l’art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che il cosiddetto ricorso delle autorità (“Behördenbeschwerde”), quale forma specifica di rimedio giuridico offerta all’ente pubblico a tutela dell’interesse generale, può essere invece esercitato solo se previsto in modo specifico dalla legislazione federale o cantonale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 9 ad art. 43);
che giusta l’art. 58 cpv. 1 LL sono legittimati al ricorso i datori di lavoro e i lavoratori interessati, come anche le loro associazioni e qualsiasi persona giustificante un interesse diretto;
che tanto la legge federale quanto la relativa legge cantonale di applicazione non prevedono per contro la possibilità di ricorso da parte dell’autorità cantonale;
che nell’evenienza concreta, in assenza di una disposizione specifica in materia, la Divisone della formazione professionale non è pertanto legittimata ad interporre ricorso;
che, stante quanto precede, il ricorso è dunque irricevibile;
che non si prelevano né tassa né spese di giustizia
Per questi motivi,
visti gli art. 56, 58 LL; 6 LALL; 43, 48, 49 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario