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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Stefano Rossi |
statuendo sul ricorso 4 novembre 2003 di
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RI1
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contro |
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la risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento, presentata dall'insorgente il 17 aprile 2003, relativa alla violazione dell'obbligo di discrezione e riserbo da parte dei municipali di __________; |
viste le risposte:
- 18 novembre 2003 del municipio di __________;
- 18 novembre 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI1, che all'epoca dei fatti era membro del municipio d'__________, è stato in sostanza rimproverato dal medesimo esecutivo comunale, con lettera 9 aprile 2002, di essere all'origine di un clima politico intollerabile.
La missiva, indirizzata al municipale interessato, è stata trasmessa in copia pure al presidente del consiglio comunale, al Consiglio di Stato e alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (SEL). La suddetta comunicazione è pervenuta anche alla stampa.
B. A seguito di tali fatti, il 17 aprile 2003 RI1 ha inoltrato un'istanza d'intervento presso le autorità cantonali, ritenendo che la divulgazione dello scritto a persone estranee al municipio violasse l'obbligo di discrezione a cui sono astretti i membri dell'esecutivo.
C. Dopo una serie di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la suddetta istanza d'intervento è stata evasa dal Consiglio di Stato, nella sua funzione di autorità di vigilanza, con risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433).
L'Esecutivo cantonale ha respinto l'istanza del ricorrente, ritenendo che le esternazioni espresse nella lettera 9 aprile 2002 non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC, dato che si limitavano a denunciare un clima politico assai teso. Dalla lettera non emergerebbero informazioni di carattere personale su discussioni, apprezzamenti o simili, espressi nelle sedute di municipio.
Cionondimeno, il Consiglio di Stato ha censurato la scelta del municipio di trasmettere la missiva al presidente del consiglio comunale, non essendo affidati al legislativo dei compiti di vigilanza sull'esecutivo per aspetti quali quelli accennati.
D. RI1 si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) del Consiglio di Stato ed il conseguente avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei municipali firmatari della lettera 9 aprile 2002, per violazione dell'art. 104 LOC. Il fatto di aver trasmesso la missiva, contenente "apprezzamenti di carattere manifestamente personale" indirizzati al qui ricorrente, al presidente del consiglio comunale - circostanza censurata dal Consiglio di Stato - costituirebbe una violazione dell'obbligo di discrezione dei membri di municipio. A seguito di tale agire, si sarebbe altresì verificata una "fuga di notizie", approdata ai quotidiani.
E. Il municipio, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito, si oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Ad identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, che si astiene dal formulare osservazioni.
F. Con scritto 25 novembre 2003, il ricorrente rende noto che - dall'inizio del 2003 - __________ è subentrato a __________ nella carica di municipale ed in tale veste avrebbe preso parte alle risoluzioni municipali relative alla presente fattispecie. Tra il ricorrente e __________ sarebbero intercorse delle vertenze penali ed amministrative.
Considerato, in diritto
1.Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Da questo profilo, va ricordato che il ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).
2.Le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono per principio inappellabili (art. 207 cpv. 1 LOC). Ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune (art. 207 cpv. 2 LOC).
Anche il denunciante può essere legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di vigilanza. La potestà ricorsuale non gli deriva tuttavia dalla sua qualità di denunciante. Ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva occorre che dimostri l’esistenza di una lesione dei propri legittimi interessi: tale lesione deve derivare al ricorrente dalla decisione dell’autorità di vigilanza. La legittimazione attiva ad impugnare decisioni di questa autorità davanti al Tribunale cantonale amministrativo è data, di principio, unicamente a coloro che subiscono un pregiudizio in conseguenza della stessa. In pratica, occorre che l’insorgente dimostri che la decisione dell’autorità di vigilanza è venuta a modificare, a proprio svantaggio, la situazione giuridica preesistente alla denuncia (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 N. 19; STA 15.2.2001 in re C.; STA 26.10.2001 in re M. e G.).
3.Nel caso in esame, la decisione governativa impugnata non modifica minimamente la situazione giuridica preesistente del ricorrente. In effetti, come egli stesso sottolinea nell’impugnativa, il Consiglio di Stato si è limitato a respingere l'istanza d'intervento ritenendo che le esternazioni censurate non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC in quanto si limiterebbero a denunciare un clima politico teso senza riferire il contenuto delle discussioni delle sedute di municipio. Il Governo non è infatti intervenuto nel senso chiesto dal ricorrente ed ha lasciato la situazione in pratica immutata, malgrado abbia giudicato inopportuna la scelta del municipio di trasmettere la missiva contestata al presidente del consiglio comunale. In queste condizioni, la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della giurisprudenza citata. Una soluzione diversa equivarrebbe ad ammettere che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in virtù dei poteri d’imperio e di vigilanza che gli competono possono essere sindacate da un’autorità giudiziaria, ciò che si è proprio voluto evitare disponendo, all’art. 207 cpv. 2 LOC, il principio d’inappellabilità delle decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza (Verbali GC, Sess. Ord. prim. 1966, p. 968; Eros Ratti, Il comune – organizzazione politica e funzionamento, Vol. III, Ed. 1989, p. 1879).
4.Da quanto precede consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 104, 207 LOC; 3, 28, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario