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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2003 di
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contro |
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la risoluzione 28 gennaio 2003 (n. 435) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso l'atto 6 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinvio; |
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 8 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda del cittadino __________ __________ __________ (__________) volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora, in quanto egli non aveva mai vissuto insieme alla moglie cittadina svizzera __________ __________ (__________), e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2002 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);
che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo, che hanno ritenuto che fosse manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un permesso di soggiorno, e, in ultima istanza, dal Tribunale federale, il quale con sentenza 13 novembre 2002 ha considerato il gravame inoltratogli ai limiti della temerarietà;
che, preso atto della menzionata sentenza dell'alta Corte federale, il 3 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato a __________ __________ un termine con scadenza il 31 dicembre 2003 per lasciare il territorio cantonale (art. 12 LDDS);
che il 6 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato a __________ __________ un nuovo termine di partenza, questa volta con scadenza il 31 dicembre 2002, evidenziando che tale scritto annullava e sostituiva quello del 3 dicembre precedente;
che con giudizio 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da __________ __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale, ritenendo in sostanza che la comunicazione del termine di partenza non fosse una decisione d'esecuzione e, in quanto tale, non fosse suscettibile di ricorso;
che a titolo abbondanziale l'Esecutivo cantonale, dopo aver indicato che la procedura ricorsuale non sospendeva il termine di partenza, ha osservato che sia l'insorgente sia il suo patrocinatore, siccome entrambi ben cogniti dell'iter amministrativo fino a quel momento percorso, potevano facilmente riconoscere che la prima comunicazione dipartimentale che fissava il termine di partenza entro il 31 dicembre 2003 era frutto di un errore, l'interessato non potendo beneficiare di un termine così esteso per lasciare il territorio cantonale;
che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione era indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia governativa __________ __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via cautelare, di autorizzarlo a soggiornare nel nostro cantone durante la litispendenza, e, nel merito, di annullarla;
che il ricorrente ritiene questo Tribunale competente a decidere la vertenza, perché esercita la giurisdizione amministrativa per il cantone giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI, perché oggetto del contendere è una decisione di revoca, e perché avrebbe diritto in virtù dell'art. 6 CEDU di presenziare alle udienze per la vertenza che lo oppone alla moglie cittadina elvetica;
che, nel merito, il ricorrente espone argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
che con istanza pedissequa al gravame l'insorgente postula la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che il Tribunale non ha ordinato uno scambio degli allegati;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni dell'Esecutivo cantonale è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che lo scritto dipartimentale del 6 dicembre 2002 costituisse una semplice comunicazione a __________ __________ del termine di partenza con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale;
che il quesito non deve essere risolto ai fini del presente giudizio;
che, in effetti, ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 4 OG il ricorso di diritto amministrativo non è in ogni caso ammissibile dinnanzi al Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 131, cifra 5.2.3.3.);
che, di conseguenza, la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente non sarebbe data nemmeno se lo scritto 6 dicembre 2002 dovesse essere considerato quale vera e propria decisione di esecuzione;
che la tesi ricorsuale, secondo cui il Tribunale cantonale amministrativo è competente in materia di revoca (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), è fuori luogo, ritenuto che l'atto con cui il 6 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato a __________ __________ un nuovo termine di partenza per lasciare il territorio cantonale, annullando e sostituendo quello del 3 dicembre precedente, non concerne un permesso di soggiorno di cui l'interessato nemmeno beneficia;
che il richiamo del ricorrente all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma regolante la giurisdizione, ma non la competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che per quanto concerne l'art. 6 CEDU, esso non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);
che non è certo il fatto che egli avrebbe nel frattempo sottoscritto un contratto di locazione e si sarebbe iscritto a una scuola di lingue che permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente (art. 8 cpv. 2 ODDS);
che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso, temerario, dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale adìto;
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari;
che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio;
che tassa e spese di giustizia, proporzionate al dispendio causato dalla vertenza, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 100 lett. b n. 4, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 900.–, sono a carico del ricorrente.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario