Incarto n.
52.2003.53

 

Lugano

18 marzo 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 13 febbraio 2003 della

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 febbraio 2003 del municipio di __________, che delibera alla __________ le opere da gessatore relative alla costruzione della nuova scuola elementare;

 

viste le risposte:

-    26 febbraio 2003 della __________;

-    28 febbraio 2003 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 3 dicembe 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da gessatore relative alla costruzione della nuova scuola elementare (FU __________, pag. __________);

 

                                         che il bando indicava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

 

- aspetto economico                                        50%

- termini d'esecuzione                                      30%

- qualità delle prestazioni                                 15%

- formazione apprendisti                                    5%

 

                                         che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisava il metodo per determinare le note da attribuire ai concorrenti;

 

                                         che al concorso hanno preso parte nove ditte, fra cui la __________ con un'offerta di 109'088.10 e la __________ con un'offerta di fr. 111'791.00;

 

                                         che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione il committente ha assegnato alla __________ 77.64 punti (1° rango) e 59.16 (4° rango) alla __________;

 

                                         che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando i termini d'esecuzione indicati dalla __________, che non sarebbero attendibili e non garantirebbero un lavoro a regola d'arte;

 

                                         che il ricorso è avversato dal municipio e dall'aggiudicataria, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono incontestabilmente date;

 

                                         che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

                                         che le contestazioni sollevate dall'insorgente contro i criteri d'aggiudicazione relativi ai termini d'esecuzione (30%) ed alla qualità delle prestazioni (15%) sono improponibili (art. 38 cpv. 3 LCPubb); se la ricorrente riteneva che si sarebbe dovuto dare più peso alla qualità e meno ai termini avrebbe dovuto impugnare il bando di concorso; lo esigono i principi della buona fede e della sicurezza del diritto; la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, indica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (art. 31 cpv. 2 RLCPubb);

 

                                         che non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità dei termini d'esecuzione indicati dalla __________ (28 e non 20 giorni come ritiene la ricorrente): i tempi indicati sono appena leggermente inferiori alla media di quelli esposti dalle altre ditte che hanno preso parte alla gara (media 32 giorni);

 

                                         che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;

 

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al lavoro procurato a questo tribunale dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 400.- di ripetibili alla resistente.

 

                                    3.   Intimazione a:

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario