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Incarto n.
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Lugano 15 settembre 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2003 di
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contro |
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la decisione 4 febbraio 2003 (n. 474) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 11 luglio 2002 con cui il municipio di __________ __________ le ha negato il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria per la posa di due binari d’alaggio per imbarcazioni; |
viste le risposte:
- 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
- 7 aprile 2003 del municipio di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria del mapp. n. __________ RFD __________ __________, situato in zona __________, e prospiciente il lago __________. Perpendicolarmente alla strada cantonale il fondo è attraversato da una coppia di binari che sconfinano nel lago (mapp. n. __________ RFD __________ __________) e consentono l’attracco e lo stazionamento di natanti sulla riva.
B. Sollecitata
dall’ente pubblico, che aveva accertato l’invasione dell’area demaniale, il 15
febbraio 2001 la ricorrente ha inoltrato una domanda di costruzione in
sanatoria per il ricovero di due imbarcazioni in riva al lago.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, adducendo motivi di
ordine pianificatorio e ambientale.
Mediante risoluzione 11 luglio 2002 il municipio di __________ __________ ha
quindi negato la postulata licenza edilizia in sanatoria.
C. Con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________
__________.
In linea con il preavviso dipartimentale, il Governo ha ritenuto che l’impianto
non potesse essere autorizzato, difettando in sostanza il requisito della
conformità funzionale di zona, e non potendo essere posto a beneficio di un
permesso eccezionale giusta l’art. 24 LPT. Lo stesso contrasterebbe inoltre con
i disposti della LPN concernenti la protezione della flora e della fauna ripuali.
D. Avverso la predetta pronuncia governativa, __________ __________ si
aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento.
In sintesi, la ricorrente rileva che, data la prassi cantonale di subordinare
la licenza di navigazione al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato,
quella rilasciata per le imbarcazioni stazionanti di fatto sul fondo in
disamina consentirebbe in buona fede di ritenere autorizzate anche le opere
dedotte in licenza, che da decenni verrebbero per altro tollerate dalle
autorità. Invoca inoltre la perenzione di un’eventuale azione di ripristino.
E. All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________ __________, eccependo la collocazione temporale dei manufatti avanzata dalla ricorrente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE) e la legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Come meglio si vedrà nel seguito, l’acquisizione dei testi sollecitata dalla ricorrente e volta a stabilire l’epoca esatta in cui è stato costruito l’impianto, non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per statuire sul diniego della licenza edilizia in sanatoria, oggetto del presente ricorso. Dalla documentazione fotografica trasmessa agli atti dalla Sezione pianificazione urbanistica si deduce in ogni caso che l’impianto non può risalire ad un’epoca antecedente il 1985. Questa deduzione non viene invero eccepita nemmeno dalla ricorrente (v. scritto ricorrente del 24 gennaio 2003).
2.2.1. Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
2.2. Nel caso di specie l’intervento in
esame è stato realizzato su di un fondo che il PR (entrato in vigore nel 1981),
concretizzando il disposto dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LPT (zone protette),
assegna al comprensorio di protezione della riva del lago; comparto, che mira a
salvaguardare e a valorizzare gli aspetti caratteristici e di pregio della zona
lacustre, migliorandone la godibilità e l’accesso al pubblico (cfr. art. 48
NAPR di __________ __________).
In concreto, è indubbio che i binari di alaggio dedotti in licenza si pongono in
netto contrasto con le finalità del comprensorio lacuale, deturpandone
gravemente l’aspetto e ostacolando il già difficile accesso all’area demaniale.
Secondo l’art. 50 NAPR la loro costruzione è anzi di principio vietata. Nemmeno
un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 53 NAPR (opere di interesse
pubblico) può entrare in linea di conto, giacché l’opera è destinata all’uso
esclusivo di alcuni privati.
Atteso quindi che i manufatti in questione non rispondono al requisito della
conformità funzionale, la loro eventuale autorizzazione eccezionale fuori della
zona edificabile dev’essere valutata alla luce del diritto federale.
3.3.1. Giusta l’art. 24 nLPT (di tenore identico all’abrogato art. 24 cpv. 1 vLPT), fuori delle zone edificate possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente. Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono i principi e gli scopi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268, consid. 3b). Si oppongono all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a integrare nel paesaggio gli edifici e gli impianti (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT), a tenere libere le rive dei laghi (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT) e a conservare i siti naturali (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT). D’altra parte è determinante lo scopo perseguito dalla pianificazione territoriale di proteggere le basi naturali della vita come l’acqua (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT).
3.2. Dato per acquisito che i binari di
alaggio sono ad ubicazione vincolata, dovendo essere collocati in acqua per
assolvere convenientemente alla loro funzione, appare evidente come questi si
pongano in netto contrasto con i principi pianificatori appena esposti e
ripresi nella politica pianificatoria cantonale, che prevede di concentrare i
natanti in appositi impianti di stazionamento collettivi, ubicati in luoghi idonei
ed attrezzati, allo scopo di meglio tutelare l’ambiente, gestire correttamente
la navigazione e agevolare il pubblico accesso e la godibilità delle rive (cfr.
le schede di coordinamento 9.15-9.22; cfr. anche titolo II del Regolamento
della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione
interna del 31 marzo 1993 (RCNav). Detta politica viene inoltre appoggiata dal
comune di __________ __________ che – come più sopra osservato – di principio
vieta la costruzione di attracchi e di altre opere lacustri nel comprensorio di
protezione della riva del lago (v. art. 50 NAPR).
L’opera litigiosa contrasta inoltre con le esigenze di protezione della natura
e del paesaggio (art. 5, 6 e 18 ss. LPN), in quanto l’area in cui è inclusa
appartiene al comparto del __________ __________ __________, dal 1977 inserito
nell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza
nazionale (iscrizione n. __________; RS 451.11).
All’interesse privato di mantenere l’opera in questione si oppongono quindi
interessi pubblici preponderanti, che non consentono il rilascio di un permesso
eccezionale giusta l’art. 24 LPT.
4. Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente, la Sezione della circolazione, in tutta
evidenza, non può autorizzare alcun intervento edilizio. Previo avviso
dipartimentale per gli aspetti inerenti il diritto di competenza cantonale, la
concessione della licenza edilizia spetta infatti esclusivamente al municipio
(v. art. 3 cpv. 1 LE).
5. Il
punto 5 della risoluzione municipale 11 luglio 2002 non costituisce un ordine
di demolizione ai sensi dell’art. 43 LE, in quanto non intima espressamente di
demolire i manufatti in questione. Esso si limita a chiedere alla ricorrente di
notificare l’inizio dei lavori di smantellamento, nel caso in cui essa
intendesse provvedervi spontaneamente. A titolo abbondanziale si rileva che se
ciò non dovesse verificarsi, il municipio dovrà emanare un ordine di
demolizione che intimi tanto il termine d’esecuzione quanto l’esecuzione
d’ufficio in caso d’inadempienza (cfr. GAT 392).
6. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 17, 22, 24 LPT; 67 LALPT; 1, 3, 21, 43, 52 LE; 48, 50, 53 NAPR di __________; 18, 28, 43; 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario