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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser |
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segretario: |
Leopoldo Franscini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di
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contro |
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la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 675), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 9 dicembre 2002 del consiglio comunale di __________, in materia d’attinenza comunale; |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con risoluzione 9 dicembre 2002 il consiglio comunale di __________ ha negato l’attinenza comunale a __________ ed ai figli di quest’ultimo: __________, __________ e __________;
che contro questa decisione il consigliere comunale __________ __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato;
che con giudizio 11 febbraio 2003, reso in applicazione dell’art. 17 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso;
che avverso il suddetto giudizio governativo __________ __________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio con motivazioni che non occorre qui riassumere;
che nei casi in cui il gravame appare manifestamente irricevibile o manifestamente infondato l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingerlo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48 PAmm);
che prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio l’adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, cioè soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC le risoluzioni degli organi comunali sono suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono poi appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che la risoluzione impugnata è stata resa in applicazione dell’art. 17 LCCit che dichiara definitive le decisioni del legislativo comunale in materia di concessione dell’attinenza comunale;
che pertanto la decisione del consiglio comunale in narrativa non era impugnabile né davanti al Consiglio di Stato, né davanti a questo Tribunale, poiché la LCCit esclude ogni via ricorsuale in caso di rifiuto dell’attinenza comunale (art. 17 LCCit);
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 17 LCCit; 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico dell’insorgente.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario