Incarto n.
52.2003.69

 

Lugano

14 maggio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2003 del

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 790) che dichiara nulla la multa inflitta alla Fondazione __________ (__________) per aver eseguito alcuni interventi edilizi senza autorizzazione su suolo patriziale;

 

 

viste le risposte:

-    10 marzo 2003 del municipio di __________;

-    11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

-    18 marzo 2003 della Fondazione __________;

-      1 aprile 2003 della Sezione dei beni monumentali e ambientali;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 10 ottobre 2002 l'Ufficio patriziale di __________ ha inflitto una multa di fr. 2'000.- alla Fondazione __________ (__________) per aver abusivamente realizzato su terreno patriziale alcune opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni;

 

                                         che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la multa, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________;

 

                                         che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Ufficio patriziale non fosse competente a sanzionare abusi edilizi;

 

                                         che contro il predetto giudizio il patriziato insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della multa inflitta alla __________;

 

                                         che l'insorgente rileva di aver imputato alla __________ di aver violato l'art. 14 del regolamento patriziale, che assoggetta all'autorizzazione del patriziato qualsiasi intervento edilizio su suolo patriziale;

 

                                         che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 121 cpv. 3 e 147 lett. b LOP;

 

                                         che per principio la multa può essere inflitta soltanto alle persone fisiche; vale il principio societas delinquere non potest; eccezioni alla regola sono date soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 1032);

 

                                         che la LOP non prevede la possibilità di punire le persone giuridiche;

 

                                         che la __________ è una persona giuridica; non era quindi punibile;

 

                                         che già per questo motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, la multa andava annullata;

 

                                         che il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto;

 

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del patriziato secondo soccombenza;

 

 

 

per questi motivi,

visti gli art. 118, 147 LOP; 2, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il patriziato di __________ rifonderà fr. 300.- alla __________ a titolo di ripetibili di seconda istanza.

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario