|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 23 settembre 2003
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2003 di
|
|
__________, __________,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 10 dicembre 2002 (n. 5926) del Consiglio di Stato, che nega all’insorgente il permesso di dissodare definitivamente 690 mq di superficie boschiva sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________; |
viste le risposte:
- 28 gennaio 2003 del municipio di __________;
- 10 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è proprietaria di un’abitazione secondaria
sul mappale n. __________ RFD di __________. Il 17 maggio 2002 ella ha
inoltrato una domanda di costruzione per dotare tale edificio di un accesso
carrozzabile attraverso le part. n. __________ e __________ RFD di __________,
anch’esse di sua proprietà.
Essendo entrambi questi fondi ricoperti da vegetazione, il medesimo giorno
l’insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di dissodare
definitivamente 690 mq di superficie boschiva sui medesimi ed ha proposto un
rimboschimento compensativo di pari superficie sul vicino mappale n. __________
RFD di __________, pure di sua proprietà.
B. La domanda di dissodamento è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. __________ del __________ e gli atti sono rimasti esposti presso la cancelleria comunale di __________.
Il 5 agosto 2002 la Sezione della pianificazione urbanistica ha espresso preavviso negativo alla domanda di dissodamento, annullando e sostituendo una sua precedente presa di posizione favorevole datata 27 luglio 2002. Il 13 agosto 2002 anche l’Ufficio protezione natura si è detto contrario all’accoglimento dell’istanza. La Sezione forestale ha invece emesso il 27 giugno 2002 un preavviso favorevole.
C. Con decisione 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di dissodamento. Dopo avere illustrato i principi che reggono la materia, il Governo ha in sostanza considerato che la richiesta non era sorretta da nessun motivo preponderante per rapporto all’interesse pubblico insito nella salvaguardia dell’area forestale.
D. Contro la
predetta risoluzione governativa, __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio del permesso
rifiutato. Richiamandosi al preavviso favorevole emesso dalla Sezione
forestale, sostiene che il tracciato proposto per la strada presenta
un’ubicazione vincolata, ragione per la quale i motivi della sua domanda
dovrebbero prevalere sull’interesse al mantenimento dell’attuale superficie
boschiva sui due fondi in questione. Rimprovera quindi al Consiglio di Stato di
non avere proceduto ad una corretta ponderazione dei contrapposti interessi,
violando così il principio di proporzionalità.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, per conto del Consiglio di Stato. Dal canto suo, il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 42 cpv. 2 LCFo. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) e inoltrato da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla domanda di costruzione tuttora pendente davanti al municipio di __________, che questo tribunale ha richiamato al fine di garantire un minimo di quella coordinazione, prescritta dal diritto federale (art. 25a LPT), che l’ordinamento delle competenze decisionali in materia edilizia e forestale rende difficile da attuare.
2.2.1. Giusta l’art. 3 LFo, l’area forestale non va diminuita. La foresta
deve essere conservata quale ambiente naturale di vita nella sua estensione e
ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue
funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib
327 consid. 2).
I dissodamenti sono dunque vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Con questo termine si
intende ogni cambiamento durevole o temporaneo, delle finalità del suolo
boschivo (art. 4 LFo).
Allo scopo di attenuare il rigore della legge, l’art. 5 cpv. 2 LFo prevede
nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto di dissodamento in
casi del tutto eccezionali e a determinate condizioni. Giusta l’art. 5 cpv. 2
LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra l’esistenza di
gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti sull’interesse alla
conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
a) l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel
luogo previsto (ubicazione vincolata); b) l’opera soddisfa materialmente le
condizioni della pianificazione del territorio; c) il dissodamento non comporta
seri pericoli per l’ambiente.
Non sono considerati gravi interessi finanziari, come uno sfruttamento più
redditizio del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non
forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della
natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).
2.2. Affinché la legge raggiunga il suo scopo, consistente per l’appunto nella
conservazione dell’area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di
dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse
a conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato.
Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del
dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta.
L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal
valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di
bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di
dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata
ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco che non deve
considerare unicamente il dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che
verrà costruita sull'area disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 29 giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156;
DTF 117 Ib 325 c. 2, 112 Ib 564 e ss.; Stefan M. Jaissle, "Der dynamische
Waldbegriff und die Raumplanung", 1994, pp. 134 e ss.).
3. Nell'evenienza
concreta, l'autorità cantonale ha in sostanza ritenuto che i motivi addotti
dalla ricorrente a sostegno della domanda di dissodamento non prevalessero
sull'interesse alla conservazione del bosco.
3.1. Le deduzioni dell'autorità di prime cure sfuggono alla critica della ricorrente.
Come correttamente rilevato nel giudizio impugnato, dagli atti di causa emerge
che, pur non disponendo di un accesso veicolare diretto, l’abitazione della
ricorrente può comunque essere agevolmente raggiunta a piedi percorrendo il
breve tratto di scalinata che la separa dall’ampio posteggio coperto esistente
più a valle lungo il lato SE del fondo, a confine con la via pubblica. Non vi è
pertanto dubbio che il mappale in questione già fruisce attualmente di un
accesso sufficiente, ritenuto che per gli insediamenti residenziali tale
requisito è di regola adempiuto allorquando il fondo è dotato – come nel caso
di specie - di un accesso che consente di avvicinarsi convenientemente con dei
veicoli all’opera edificata (cfr. A. Scolari, Commentario, 2a ed., n. 574 ad
art. 77 LALPT).
In simili circostanze, si deve ammettere che la strada progettata sulle part.
n. __________ e __________ RFD di __________ non sarebbe destinata a soddisfare
una necessità essenziale per lo sfruttamento del mappale n. __________ RFD di
__________, ma servirebbe unicamente a rendere più comodo il raggiungimento
dell’abitazione esistente sul medesimo. Ciò non costituisce però un motivo
sufficiente a far apparire l’interesse della ricorrente al dissodamento
prevalente su quello pubblico alla conservazione dell’area boschiva esistente.
Da questo profilo dunque la ponderazione dei contrapposti interessi in gioco
operata dal Consiglio di Stato appare del tutto corretta, non sussistendo
concretamente alcun motivo grave ai sensi dell’art. 5 LFo, tale da giustificare
una deroga al divieto di dissodamento istituito dalla legislazione federale in
materia forestale. Il previsto rimboschimento su di un fondo vicino non
permette di giungere ad una diversa conclusione.
Già per questi motivi, il Governo poteva dunque respingere la domanda senza
dover ancora esaminare se fossero date o no le altre condizioni previste dalla
legge per autorizzare il dissodamento.
3.2. Nulla muta inoltre che la Sezione forestale, nel suo preavviso del 27 giugno 2002, abbia proposto l’accoglimento dell’istanza formulata dall’insorgente. Per quanto importante, la presa di posizione di detta autorità non era vincolante per il Governo, il quale, sentito il parere anche degli altri uffici amministrativi interessati, era comunque tenuto a pronunciarsi sulla domanda di dissodamento con piena autonomia di giudizio.
4. Sulla base
delle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato va di
conseguenza confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5 Lfo; 42 LCFo; 25a LPT; 3,18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
|
4. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario