Incarto n.
52.2003.93

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 14 marzo 2003 di

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 892), che ha accolto l’impugnativa presentata in materia di abusi edilizi da __________ e __________ nei confronti del municipio di __________ per denegata giustizia;

 

 

viste le risposte:

-    25 marzo 2003 di __________ e __________;

-    31 marzo 2003 del municipio di __________;

-    1 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che la ricorrente __________, è proprietaria di una casa d’abitazione situata a __________ (part. n. __________ RF);

 

                                         che l’abitazione confina con quella dei resistenti __________ e __________ (part. __________ RF);

 

che il 16 ottobre 2001 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di svolgere dei controlli sulla particella della ricorrente, in quanto secondo loro sarebbero stati eseguiti degli interventi edilizi senza preventiva autorizzazione;

 

che il 23 aprile 2002, sollecitando nuovamente una formale presa di posizione, i resistenti hanno comunicato all’autorità comunale che la ricorrente avrebbe effettuato degli interventi edilizi non autorizzati, segnatamente la costruzione di nuovi muri a confine, la realizzazione di un grill in muratura e la chiusura dell’apertura nord del garage con la conseguente creazione di un nuovo accesso all’interno dell’abitazione; inoltre, contrariamente alla destinazione originale, diversi locali situati al piano seminterrato presenterebbero caratteristiche di abitabilità;

 

che ulteriori solleciti in tal senso seguivano il 24 maggio 2002 e il 19 luglio 2002; 

 

che il 7 agosto 2002 il municipio ha comunicato ai resistenti che il tecnico comunale era stato incaricato delle necessarie verifiche;

 

che da allora nessun ulteriore atto formale è stato notificato ai resistenti;

 

che contro l’inazione del municipio i resistenti si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato per denegata giustizia;

 

che il 25 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa e ha imposto al municipio di prendere posizione in merito alle loro richieste;

 

che in sostanza, il Governo ha ritenuto che le circostanze del caso non fossero tali da giustificare il ritardo accumulato nell’evasione della richiesta d’accertamento;

 

che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l’annullamento;

 

che ritenendo i resistenti dei semplici denuncianti, l’insorgente eccepisce innanzitutto la loro qualità di parte e pertanto la ricevibilità del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato; il 7 agosto 2002 il municipio gli avrebbe inoltre comunicato che delle verifiche erano in corso, ciò che escluderebbe un suo ritardo ingiustificato;

 

che all’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni e i resistenti con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito; da parte sua il municipio si rimette alla decisione di questo tribunale;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dai combinati art. 21 e 45 LE;

 

che in caso di reclamo del vicino, il municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile, (art. 41, 42 PAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l’opera realizzata è sorretta da un valido permesso; se il municipio omette di pronunciarsi con decisione impugnabile sulla richiesta di accertamento, incorre in un diniego di giustizia;

 

che pertanto, il Consiglio di Stato non è intervenuto in qualità di autorità di vigilanza come sostenuto dalla ricorrente, ma quale autorità di ricorso giusta i combinati art. 45 e 21 LE;

 

che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone che l’insorgente possa prevalersi di un interesse personale, diretto ed attuale all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata per il pregiudizio che questa effettivamente gli arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2 e rif.);

 

che nel caso concreto, con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per denegata giustizia, inoltrato da __________ e __________ nei confronti del municipio per il ritardo frapposto nell’evasione della domanda di accertamento della legalità degli interventi edili realizzati sul fondo della ricorrente;

 

che accogliendo l’impugnativa, il Consiglio di Stato ha ordinato al municipio di prendere posizione sugli interventi citati;

 

che alla ricorrente va negata la legittimazione ad impugnare il giudizio governativo;

 

che l’interesse fatto valere dalla ricorrente, proprietaria del fondo interessato dagli accertamenti ordinati dal Consiglio di Stato, non è né diretto, né attuale;

 

che obbligato a dar seguito all’ordine impartito dal Governo è soltanto il municipio, poco importa che l’ingiunzione abbia per oggetto il fondo della ricorrente;

 

che l’obbligo in discussione non grava pertanto la ricorrente, la quale sarà semmai gravata dall’ordine di presentare la domanda di costruzione in sanatoria, che il municipio le notificherà qualora dagli accertamenti esperiti sul suo fondo risulti  una violazione formale della LE;

 

che soltanto a quel momento la ricorrente potrà far valere le sue ragioni, impugnando l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;

 

che da questo profilo, il ricorso va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;

 

che tuttavia, nella misura in cui il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa dei coniugi __________ ponendo a carico di __________ la tassa e le spese di giudizio per complessivi fr. 300.--, condannandola inoltre a rifondere a __________ e __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili, il giudizio impugnato pregiudica gli interessi della ricorrente;

 

che entro questi limiti la legittimazione attiva deve esserle riconosciuta;

 

che in questa misura il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);

 

che giusta l’art. 49 cpv. 1 PAmm, se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e a eventuali altri interessati con l’assegnazione di un congruo termine per la risposta; sotto la voce di “interessati” la PAmm accomuna tanto le parti quanto gli interessati in senso stretto (RDAT 1997 II n. 12 e rif.);

 

che una volta ricevuto un ricorso, l’autorità può tuttavia invitare a presentare una risposta anche eventuali altri interessati, ovvero chi abbia dei validi motivi di esprimersi nel procedimento, senza essere legittimato a ricorrere, ossia senza essere parte allo stesso, (STA 27 marzo 2001 in re R. B. e rif.);

 

che la differenza tra il ruolo di parte e quello di interessato ad un procedimento è decisiva in merito all’assegnazione dei costi dello stesso; la parte soccombente può difatti essere tenuta al pagamento della tassa di giudizio e al versamento delle ripetibili a favore della parte vincente, non invece l’interessato (STA cit.);

 

che nell'ambito del procedimento per denegata giustizia promosso da __________ e __________ davanti al Consiglio di Stato __________ aveva veste di semplice interessata;

 

che il Consiglio di Stato non poteva pertanto condannarla al pagamento di una tassa di giudizio e di ripetibili a favore dei coniugi __________;

 

che da questo profilo il ricorso dev’essere parzialmente accolto, riformando il dispositivo n. 2 del giudizio governativo impugnato nel senso che non viene prelevata una tassa di giudizio e che le ripetibili sono poste a carico del comune, in quanto unico antagonista e soccombente dinanzi al Consiglio di Stato (RDAT 1993 I n. 19);

 

che dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili sono invece compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti (art. 31 PAmm);

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 1, 3, 18, 28, 31, 41, 42, 43, 45, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della risoluzione 25 febbraio 2003 (n. 892) del Consiglio di Stato è riformato come segue:

 

                                                        “2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Il comune di __________ è tenuto a versare a __________ e __________ l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili”.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario