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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione 16 marzo 2004 (n. 1099) del CO2 che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 4 febbraio 2004 con cui la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, gli ha negato l’autorizzazione per l’acquisto di 3 armi da fuoco; |
viste le risposte:
- 28 aprile 2004 del Dipartimento delle istituzioni, (UP);
- 11 maggio 2004 del CO2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto d’accusa 17 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha condannato RI1 qui, al pagamento di una multa di fr. 500.- siccome ritenuto colpevole di ingiuria (per avere il 5 settembre 1998 a presso la propria abitazione apostrofandolo con il termine “__________di merda”, offeso l’onore ____________________), di minaccia (per avere, tenendolo dapprima sotto tiro col fucile, indi esplodendo diversi colpi di pistola, incusso grave spavento e timore ad __________ __________) e contravvenzione alla legge sull’ordine pubblico (per avere, esplodendo 5 o 6 colpi di rivoltella Smith & Wesson, cal. 38, scaricato nell’abitato un’arma da fuoco). Ha inoltre ordinato la confisca dell’arma utilizzata il 5 settembre 1998.
La proposta di pena è cresciuta in giudicato incontestata.
Per gli stessi avvenimenti il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere per il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), difettando l’elemento oggettivo dell’imminenza del pericolo. Ha infatti ritenuto che, nella fattispecie in esame, il fucile a pompa Remington imbracciato dal denunciante necessitava di un determinato movimento di carica, al fine di creare la pressione sufficiente allo sparo; che, in concreto non risulta che il denunciato avesse già compiuto tale movimento di carica.
B. Il 16 dicembre 2003 RI1 ha chiesto all’UP il rilascio di un permesso per acquistare 3 armi da fuoco.
C. Fondandosi sul decreto d’accusa 17 gennaio 2000, con decisione 4 febbraio 2004 l’UP ha respinto l’istanza, non disponendo a suo avviso il dei requisiti stabiliti dalla Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni (LArm). Tale risoluzione è stata resa sulla base dell’art. 8 cpv. 2 lett. c LArm.
D. Con giudizio 16 marzo 2004 il CO2 ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l’impugnativa contro di essa interposta da RI1.
L’autorità di ricorso di prime cure, richiamandosi all’art. 8 LArm, ha rilevato che i trascorsi penali del (indipendentemente dalla circostanza che, presentemente, è in possesso di un attestato del casellario giudiziale assolutamente integro) mettono in luce una personalità inquieta, aggressiva e propensa ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni (o presunte tali) con mezzi discutibili se non addirittura con la forza.
Infine ha ripercorso gli avvenimenti del 5 ottobre 1998.
In sostanza, il Governo ha reputato che l’autorizzazione per l’acquisto di armi postulata fosse quantomeno inopportuna e rischiosa.
E. Contro il predetto giudizio governativo RI1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando, in via preliminare un contraddittorio orale con chi ha sottoscritto la decisione impugnata ed eventualmente con il giurista responsabile del Servizio dei ricorsi che ha redatto la sentenza, in via principale il rilascio dell’autorizzazione postulata e, in via subordinata, la retrocessione degli atti al CO2 per un nuovo giudizio.
Postula in primo luogo che le affermazioni del Governo in merito alla sua personalità vengano cancellate e rettificate, in quanto lesive e infondate.
Eccepisce inoltre la violazione da parte del CO2 del diritto di essere sentito.
Precisa in seguito di non avere “trascorsi penali”, come asserito dal Governo, che prescindano dall’incidente del 5 settembre 1998.
Ricorda che l’autorità penale ha decretato un non luogo a procedere nei suoi confronti per il reato di esposizione a pericolo della vita altrui, sottolineando che l’autorità amministrativa non avrebbe potuto scostarsi da tali conclusioni penali.
Per di più soggiunge di essere in regolare possesso di un’arma da fuoco.
Infine riassume brevemente i fatti che hanno condotto alla condanna penale, concludendo che la decisione governativa difetta di proporzionalità.
F. Con scritto 17 giugno 2004, dopo aver preso visione degli atti penali, il, pur ammettendo di essere di fronte ad un decreto penale cresciuto in giudicato, precisa come occorra tenere conto che una decisione amministrativa inerente agli stessi fatti non lesina da una ponderazione del caso, sottolineando che dall’esame degli atti penali emergono alcune contraddizioni ed incertezze che non permettono di concludere con inappuntabile certezza una colpevolezza “amministrativa” grave da parte del.
G. All’accoglimento del gravame si oppone il CO2 precisando che possedeva tutti gli elementi utili ed indispensabili per l’emanazione della decisione e che l’apprezzamento in merito al carattere del era riferito agli avvenimenti del 5 settembre 1998, contestando infine che tali affermazioni possano essere considerate lesive della personalità e della professionalità del.
Ad identica conclusione perviene l’UP, con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
H. Il 12 agosto 2004 l’insorgente è stato sentito dal giudice delegato.
Delle risultanze dell’udienza si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
I. Il 31 agosto 2004 l’insorgente ha presentato le proprie conclusioni ex art. 52 PAmm, riconfermandosi in sostanza nelle tesi addotte con il ricorso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 16 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della LArm (LCLArm).
La legittimazione attiva del è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell’udienza esperita in questa sede. Non è compito di questo Tribunale rimediare ad ulteriori, eventuali carenze istruttorie poste in essere dal CO2.
2. 2.1. Nel proprio gravame il ha invocato una violazione dell’art. 6 cpv. 1 CEDU, postulando un contraddittorio orale, in modo da potersi esprimere in merito agli apprezzamenti caratteriali espressi dal CO2 che contesta e ritiene lesivi.
Tale censura è ormai priva d’oggetto.
In effetti, il 12 agosto 2004 l’insorgente è stato sentito dal giudice delegato dopo aver rinunciato espressamente alla facoltà di essere ascoltato dal Tribunale cantonale amministrativo in corpore, autorità che costituisce a non averne dubbio un’istanza giudiziaria pienamente adempiente i criteri di indipendenza ed imparzialità sanciti dalla predetta disposizione convenzionale.
2.2. Nel corso dell’udienza 12 agosto 2004, l’insorgente ha eccepito in via preliminare una carenza di rappresentanza processuale in capo all’, che a suo parere non avrebbe il potere di rappresentare il CO2 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
A tal proposito si rileva semplicemente che l’, direttore del Servizio ricorsi del CO2 è evidentemente abilitato a rappresentare quest’ultimo in procedimenti amministrativi come quello in esame (cfr. Allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994, RL 2.4.1.8; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., n. 1182, p. 350).
Tale censura, peraltro irrilevante al fine del presente giudizio, risulta priva di qualsiasi fondamento e ai limiti della temerarietà.
2.3. Quanto alla richiesta di cancellazione o rettifica degli apprezzamenti contenuti nella decisione del CO2 si rileva che non è compito del tribunale procedere all’intersecazione di considerazioni, quand’anche infelici, espresse dal CO2 nelle proprie decisioni.
Anche tale censura va pertanto disattesa.
3. 3.1. Giusta l’art. 8 cpv. 1 LArm, chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma nell’ambito commerciale necessita di un permesso d’acquisto di armi. Tale permesso è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità accerta che il richiedente soddisfa le premesse per l’acquisto di armi o parti essenziali di armi (FF 1996 I 883 ad. art. 8). A questo proposito, il cpv. 2 della predetta disposizione precisa che il permesso non è rilasciato alle persone che non hanno compiuto 18 anni (lett. a), sono interdette (lett. b), danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c), o sono iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia cancellata, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente (lett. d). Tale disposizione regola le condizioni di rilascio del permesso in modo esaustivo (Hans Würst, Waffenrecht, 1999, p. 74).
L’autorità competente per il rilascio può dunque rifiutare il permesso, sostenendo che il richiedente presenta un elevato rischio in relazione all’utilizzo di armi, fintanto che sussiste un motivo di impedimento all’acquisto di cui all’art. 8 cpv. 2c LArm.
3.2. In Ticino, l’autorità competente per il rilascio del permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm) è il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio Permessi (art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LCLArm, nonché art. 1 RLCLArm).
3.3. Come già rilevato, alle persone che danno motivo di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi, non può essere rilasciato alcun permesso d’acquisto di armi.
A questo proposito, la dottrina (Würst, op. cit, p. 76) annota che l’autorità competente ha un ampio potere d’apprezzamento in merito all’applicazione dell’art. 8 cpv. 2c LArm.
Non potendo escludere a priori un’eventuale pericolo legato all’utilizzo di armi, l’autorità dovrà basare la propria valutazione su circostanze concrete. In particolare, dovrà esaminare se nel caso specifico la persona in questione è incline al suicidio o se vi sono prove consistenti che la stessa non utilizzerà in modo accurato e responsabile l’arma che intende acquistare.
Il rischio di esposizione a pericolo per sé stesso e per i terzi, in relazione all’utilizzo di un’arma, dev’essere altamente verosimile e fondato su elementi oggettivi.
Chi ha più volte minacciato una persona con un’arma da fuoco deve prendere in considerazione la possibilità che l’autorità competente rifiuti di rilasciare il permesso postulato.
Nell’eventualità di sospettato pericolo, l’autorità dovrà effettuare chiarimenti supplementari (domande in merito al motivo di acquisto delle armi, un certificato di buona condotta o un certificato medico). Ulteriori accertamenti, più approfonditi, s’impongono in caso di sospettata dipendenza da stupefacenti o altre sostanze, oppure in caso di disturbi psichici del richiedente.
Nel caso in cui il richiedente soffre di problemi psichici che lo rendono imprevedibile, tale pericolo è generalmente da confermare.
Una scarsa sicurezza nel maneggiare le armi o una carente istruzione in merito all’utilizzo delle stesse non è invece motivo di impedimento all’acquisto.
3.4. Nel caso in esame l’UP, richiamandosi unicamente agli avvenimenti del 5 settembre 1998, ha respinto l’istanza presentata dal intesa all’ottenimento del permesso d’acquisto d’armi, in quanto a suo avviso il non disponeva di tutti i requisiti stabiliti dalla LArm.
Nelle proprie osservazioni 28 aprile 2004, l’UP riconosce che i documenti versati agli atti non permettono un’attenta e precisa valutazione della personalità del. Sostiene però che nel caso in esame non ci si può comunque esimere dal considerare che almeno in un’occasione il RI1 ha fatto un uso improprio e pericoloso della propria arma da fuoco.
Dal canto suo, il CO2 anch’esso fondandosi esclusivamente sui fatti del 1998, ha rilevato che l’autorizzazione per l’acquisto di armi appare quantomeno inopportuna e rischiosa.
Nel corso dell’udienza 12 agosto 2004 sia l’UP che il CO2 hanno confermato di non aver preso in considerazione la personalità del richiedente e il suo rapporto con le armi.
Siffatto giudizio non può essere tutelato nella misura in cui basa il proprio apprezzamento unicamente sui fatti che sono sfociati nel decreto d’accusa emanato nel 2000.
Il Governo ha ignorato ogni altro elemento di valutazione necessario per esprimere la prognosi negativa contemplata dall’art. 8 cpv. 2 c LArm, fondandosi unicamente su un evento isolato, benché oggettivamente grave e tutt’altro che trascurabile al fine del giudizio.
Il CO2 al pari dell’UP, non ha svolto alcun accertamento sulla personalità del.
In particolare, l’autorità di prime cure non ha effettuato alcuna inchiesta sul comportamento generale del, sul suo carattere e la sua mentalità per rapporto all’utilizzo di armi da fuoco. A fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per un nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi all’occorrenza ordinando adeguate indagini d’ordine medico-psicologico.
4. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Dato l’esito dell’impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al, assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati, un’adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 8 cpv. 1, cpv. 2, 9 LArm; 2 cpv. 1a, cpv. 2, 16 cpv. 2 LCLArm; art. 1 RLCLArm; Allegato al R sulle deleghe di competenze decisionali 24.08.1994; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 52, 60, 61, 63, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 marzo 2004 (n. 1099) del CO2 è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al CO2 per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria come ai considerandi.
2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria