Incarto n.
52.2004.154

 

Lugano

11 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 3 maggio 2004 di

 

 

 

RI1

patrocinati da: PA1 6850 Mendrisio,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30 marzo 2004 (n. 1303) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 gennaio 2003 con cui il municipio di __________ ha loro negato il permesso edilizio in sanatoria per la copertura di un portico sul fondo n. 457 RFD __________, fuori della zona edificabile;

 

 

viste le risposte:

-         11 maggio 2004 del Consiglio di Stato;

-         11 maggio 2004 del municipio di __________;

-         14 maggio 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   __________ RI1 sono comproprietari di un rustico situato fuori della zona edificabile di __________ (mapp. n. __________8 RFD), che hanno integralmente ristrutturato a fini abitativi, previa autorizzazione loro accordata dal municipio il 14 ottobre 1996. Nel 2001 l’autorità comunale li ha ulteriormente autorizzati a realizzare un edificio accessorio (mapp. n. __________7 RFD), attiguo a quello principale, definito dai rispettivi piani quale “deposito”.

Scostandosi dal permesso ricevuto, nel 2002 i ricorrenti hanno creato attiguamente al deposito un ulteriore locale, denominato “portico coperto” (mapp. n. __________7 RFD).

Sollecitati dal municipio, il 4 ottobre 2002 hanno chiesto il permesso edilizio mancante.

Preso atto dell’avviso negativo pronunciato dall’autorità dipartimentale, il municipio ha loro negato il rilascio della postulata licenza.

 

 

                                  B.   Con giudizio 30 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dai ricorrenti.

                                         L’intervento edilizio, situato fuori della zona edificabile, non potrebbe beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 LPT, poiché esso non sarebbe ad ubicazione vincolata e vi si opporrebbero inoltre preponderanti interessi pubblici legati ad una coerente pianificazione territoriale. Esso non potrebbe essere autorizzato nemmeno ai sensi dell’art. 24c LPT, in quanto completerebbe la realizzazione dell’attuale porticato, a suo tempo edificato in luogo di un pollaio ormai divenuto fatiscente; inoltre, rispetto agli edifici esistenti, la superficie del locale oltrepasserebbe percentualmente il limite previsto dalla legge (art. 42 cpv. 3 lett. b OPT). Sarebbe infine esclusa un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 42a OPT, entrato in vigore il 21 maggio 2003, in quanto il manufatto in questione non costituirebbe un ampliamento indispensabile per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

                                         L’intervento edilizio dedotto in licenza sarebbe ad ubicazione vincolata, in quanto completerebbe la funzione abitativa dell’edificio principale, già autorizzata dalle competenti autorità. La trasformazione parziale della proprietà, considerata la sua modesta portata, beneficerebbe inoltre della tutela delle situazioni di fatto, come sarebbe peraltro riconosciuto da consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina. Infine, essa risponderebbe agli interessi pubblici legati alla pianificazione del territorio, migliorando in particolare l’estetica del fabbricato e, indirettamente, quella del paesaggio circostante.

 

 

                                  D.   All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l’UDC, senza formulare osservazioni. Il municipio, pur senza esprimersi nel merito, chiede invece che l’impugnativa venga accolta.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare indispensabile. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della lite emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti.

 

 

                                   2.   Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione della zona, situata fuori del perimetro edificabile, l’opera dedotta in licenza non può beneficiare di alcun permesso ordinario. Nemmeno i ricorrenti contestano tale deduzione.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che cumulativamente, la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale requisito devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, n. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare l’edificio o l’impianto fuori del territorio edificabile per motivi d’ordine tecnico, inerenti all’esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall’esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile.

 

                                         3.2. Nel caso di specie, a prescindere dalla connessione funzionale con gli edifici esistenti, l’opera controversa non esige in ogni caso un’ubicazione fuori della zona edificabile. Essa è infatti perfettamente compatibile con la natura degli insediamenti generalmente ammissibili in tale zona. Neppure esistono valide ragioni che impongono la sua realizzazione sul fondo in oggetto. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, è del tutto irrilevante che essa integri la funzione abitativa dell’edificio principale, precedentemente autorizzato.

                                         Non essendo ad ubicazione vincolata, l’intervento dedotto in licenza non può dunque beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 LPT, senza che sia necessario esaminare se vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.

 

 

                                   4.   4.1. Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente.

 

                                         4.2. In concreto, la ristrutturazione del rustico in residenza secondaria, avvenuta nel 1996, è posta al beneficio di un permesso edilizio, nel frattempo cresciuto in giudicato. Se tale autorizzazione fosse conforme al diritto allora vigente, è questione che può restare qui inevasa. Infatti, il contrasto con la zona di utilizzazione determinato dal cambiamento totale di destinazione dell’edificio principale non è in ogni caso riconducibile ad una modifica legislativa, come espressamente richiesto dall’art. 24c LPT (cfr. anche art. 41 OPT).

                                         Di conseguenza, né il rustico in questione, né tantomeno il controverso porticato, ad esso attiguo, possono beneficiare della tutela delle situazioni acquisite sancita dall’art. 24c LPT, giacché tale disposto non è in concreto applicabile.

 

 

                                   5.   Riservato l’adempimento dei singoli requisiti posti dagli art. 24d cpv. 2 LPT (cambiamento totale di destinazione per edifici e impianti degni di protezione) e 39 cpv. 2 OPT (modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio), neppure il rilascio di un’autorizzazione eccezionale secondo le succitate normative entra attualmente in linea di conto, poiché il nostro Cantone non si è ancora dotato dei piani di utilizzazione necessari alla conservazione di tali edifici rurali (cfr. in proposito STA 23.4.2004, in re B.). Analogamente, non e nemmeno applicabile l’art. 42a OPT, norma invocata dall’Esecutivo cantonale, che specifica l’entità degli ampliamenti indispensabili nel quadro dell’art. 24d cpv. 1 e 3 LPT (cfr. art. 42a cpv. 1 OPT). Cade pertanto nel vuoto la censura sollevata dai ricorrenti in ordine ai vantaggi estetici che l’intervento edilizio procurerebbe al porticato e al paesaggio circostante.

 

 

                                   6.   Ritenuto che gli art. 24a e 24b LPT sono a priori inapplicabili alla concreta fattispecie, il ricorso deve pertanto essere respinto, confermando il giudizio impugnato.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm), considerato che il comune, intervenuto in causa in virtù delle proprie attribuzioni, ne va esente.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24c, 24d LPT; 41, 42a OPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1’000.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario