Incarto n.
53.2002.33
53.2004.2
53.2004.3
52.2004.156

Lugano

13 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

 

statuendo sulle petizioni 15 ottobre 2002, 30 gennaio 2004, 9 marzo 2004 e sul ricorso 3 maggio 2004 di

 

 

 

RI 1

coadiuvata dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

 

lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino e la decisione 27 aprile 2004 del Consiglio di Stato nell’ambito del rapporto d’impiego come dipendente dello Stato;

 

 

ritenuto che all’udienza 12 novembre 2004, il giudice delegato, dopo discussione, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:

 

·        Il rapporto d'impiego è sciolto di comune accordo per il 31 luglio 2004.
Lo Stato da atto che non v'erano motivi validi per non rinnovare l'incarico alla scadenza del 31 dicembre 2002.
Lo Stato da atto all'attrice che ha lavorato in modo diligente e coscienzioso.

·        Vengono estromessi da ogni incarto ufficiale presso:
- l'ufficio della sezione del personale
- l'ufficio del cancelliere __________, nella sua qualità di capo del personale del
  Tribunale d'appello
- l'ufficio del Direttore della divisione della giustizia __________ - l'ufficio del Presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello
le seguenti lettere:
-   3 settembre 2002 (due)
- 17 settembre 2002
- 25 settembre 2002
-   7 luglio 2003
- 19 dicembre 2003
redatte dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello
che vengono depositate in busta chiusa sigillata presso il Tribunale cantonale amministrativo.

·        All'attrice/ricorrente lo Stato verserà un'indennità unica di fr. 15'000.- a liquidazione di ogni pretesa per qualsiasi titolo (indennità ex art. 18 Lstip, 5 Lpar, 69 cpv 2 Lpamm + 67 cpv 3 Lord, 31 LPAmm).

·        Le cause pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo verranno stralciate senza spese.

 

 

preso atto che l’attrice/ricorrente, con lettera 25 novembre 2004 ha accettato la proposta transattiva e che il Consiglio di Stato, con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5427, ha ratificato l’accordo come al verbale d’udienza 12 novembre 2004 davanti a questo tribunale;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

decreta:

 

 

 

1.Le petizioni 15 ottobre 2002, 30 gennaio 2004, 9 marzo 2004 e il ricorso 3 maggio 2004 sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario