statuendo sulle petizioni 15 ottobre 2002, 30 gennaio 2004, 9 marzo 2004 e sul ricorso 3 maggio 2004 di
|
|
RI 1
|
||
|
|
contro |
|
|
|
|
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino e la decisione 27 aprile 2004 del Consiglio di Stato nell’ambito del rapporto d’impiego come dipendente dello Stato; |
ritenuto che all’udienza 12 novembre 2004, il giudice delegato, dopo discussione, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
·
Il rapporto
d'impiego è sciolto di comune accordo per il 31 luglio 2004.
Lo Stato da atto che non v'erano motivi validi per non rinnovare l'incarico
alla scadenza del 31 dicembre 2002.
Lo Stato da atto all'attrice che ha lavorato in modo diligente e coscienzioso.
·
Vengono estromessi
da ogni incarto ufficiale presso:
- l'ufficio della sezione del personale
- l'ufficio del cancelliere __________, nella sua qualità di capo del personale
del
Tribunale d'appello
- l'ufficio del Direttore della divisione della giustizia __________ -
l'ufficio del Presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello
le seguenti lettere:
- 3 settembre 2002 (due)
- 17 settembre 2002
- 25 settembre 2002
- 7 luglio 2003
- 19 dicembre 2003
redatte dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello
che vengono depositate in busta chiusa sigillata presso il Tribunale cantonale
amministrativo.
·
All'attrice/ricorrente
lo Stato verserà un'indennità unica di fr. 15'000.- a liquidazione di ogni
pretesa per qualsiasi titolo (indennità ex art. 18 Lstip, 5 Lpar, 69 cpv 2
Lpamm + 67 cpv 3 Lord, 31 LPAmm).
· Le cause pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo verranno stralciate senza spese.
preso atto che l’attrice/ricorrente, con lettera 25 novembre 2004 ha accettato la proposta transattiva e che il Consiglio di Stato, con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5427, ha ratificato l’accordo come al verbale d’udienza 12 novembre 2004 davanti a questo tribunale;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1.Le petizioni 15 ottobre 2002, 30 gennaio 2004, 9 marzo 2004 e il
ricorso 3 maggio 2004 sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
|
3. Intimazione a: |
|
|
terzi implicati |
CO 1
|
||
|
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |
|
|