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Incarto n.
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Lugano 13 giugno 2005 |
In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 7 maggio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 20 aprile 2004 (n. 1574) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 20 ottobre 2003 con cui il municipio di CO 1 gli ha ordinato di rimuovere una recinzione posata su un sentiero pubblico (part. n. __________ RFD); |
viste le risposte:
- 14 maggio 2004 del CO 2,
- 18 maggio 2004 del Consiglio di Stato,
- 25 maggio 2004 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 è proprietario a __________ dei mappali n. __________ RFD, confinanti con un sentiero pedonale di proprietà del comune (part. __________);
che nel corso di un sopralluogo l'Esecutivo comunale ha constatato che il ricorrente stava eseguendo diversi lavori sulla part. __________ senza la necessaria autorizzazione e aveva posato una recinzione sul sentiero comunale;
che l'11 marzo 2002 il municipio gli ha ordinato di sospendere i lavori e lo ha sollecitato a inoltrare, entro quindici giorni, una domanda di costruzione a posteriori per quanto stava realizzando sul fondo n. __________;
che il 2 aprile 2002 l'esecutivo comunale gli ha inoltre ordinato di rimuovere, entro cinque giorni, la recinzione posata sulla part. n. __________ in quanto ostacolava il normale transito pedonale;
che quest'ultimo ordine essendo rimasto inascoltato, il 27 agosto 2002 il municipio ha proceduto a rimuovere la recinzione tramite l'intervento di una ditta;
che il 29 agosto 2002, RI 1 ha posato sul sentiero comunale una nuova rete metallica, sostenendo di essere proprietario della parte di terreno delimitata dalla recinzione;
che il 20 ottobre 2003 il CO 1 ha ordinato al ricorrente, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva, di rimuovere entro quindici giorni la nuova recinzione dal sedime comunale;
che con giudizio 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;
che l'Esecutivo cantonale ha considerato l'ordine di ripristino intimato al ricorrente un semplice atto di esecuzione, secondo la procedura in materia edilizia, della precedente risoluzione municipale del 2 aprile 2002;
che secondo il Governo l'insorgente non poteva rimettere ora in discussione né il provvedimento alla base dell'ordine di ripristino del 2 aprile 2002, in quanto da tempo cresciuto in giudicato, né l'estensione della proprietà dei propri fondi stabilita nell'ambito della procedura in materia di raggruppamento terreni;
che avverso la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla unitamente all'ordine di rimozione;
che il ricorrente sostiene di essere proprietario dell'area della part. n. __________ appartenente al comune e sulla quale ha eretto la recinzione, ribadendo di essere stato oggetto di un'indebita sottrazione di una porzione dei propri fondi al momento della procedura di raggruppamento dei terreni e della terminazione della nuova mappa;
che egli contesta inoltre che l'ordine di ripristino intimatogli il 20 ottobre 2003 sia un semplice atto di esecuzione della precedente risoluzione municipale del 2 aprile 2002, asserendo di averne preso conoscenza solo nell'ambito della presente procedura ricorsuale, ciò che gli avrebbe impedito di impugnarla tempestivamente;
che all’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio di CO 1 senza formulare osservazioni, mentre il dipartimento osserva che la vertenza non è di sua competenza;
che in seguito il ricorrente ha versato agli atti ulteriori scritti e documenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 cpv. 1 LOC;
che il ricorso , tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC) e inoltrato da una persona legittimata ad agire (art. 209 lett. b LOC), è dunque ricevibile in ordine;
che il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), ritenuto che l'audizione degli ex vicini di casa __________ e __________ allora proprietari della part. n. __________ RFD e il richiamo dal municipio di CO 1 e dal geometra revisore ing. __________ di diversa documentazione relativa ai mappali interessati alla vertenza non apporterebbero al tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio;
che, in concreto, il fondo n. __________ sul quale è tracciato il sentiero pubblico, è iscritto a registro fondiario come appartenente al comune di __________;
che il ricorrente non può contestare ora la delimitazione della proprietà di questo fondo a confine con i suoi mappali, rivendicandone in parte l'attribuzione perché si ritiene vittima di un'indebita sottrazione di una porzione dei propri terreni;
che le contestazioni relative all'estensione delle sue particelle e alle terminazioni della nuova mappa dovevano essere fatte valere a suo tempo nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni e d'impianto del registro fondiario definitivo;
che, ferme queste premesse, giusta l'art. 179 cpv. 1 LOC il municipio provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza;
che oggetto del contendere è la nuova rete metallica posata dall'insorgente il 29 agosto 2002 sulla part. n. __________ del comune;
che il percorso pedonale caratterizzante la part. n. __________ è senz'altro un bene comunale d'uso comune ai sensi dell'art. 176 lett. a LOC e 102 lett. b del regolamento comunale di __________ (RC);
che il municipio, dispone l'art. 107 cpv. 1 LOC, esercita le funzioni di polizia locale che hanno - tra l'altro - per oggetto le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a disciplinarne l’uso accresciuto ed esclusivo (cpv. 2 lett. c);
che l'esecutivo comunale, precisa l'art. 25 RLOC, ha la facoltà di adottare misure per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche oppure per assicurare il libero transito delle persone o degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustificano;
che con l'ordine di rimuovere la recinzione posata su parte del sentiero comunale, il municipio ha voluto assicurare l'uso del bene conformemente alla sua destinazione, giusta l'art. 104 RC;
che è incontestato infatti che la rete metallica in parola impedisce alle persone di transitare regolarmente sul sentiero in quanto occupa abusivamente una parte del fondo comunale;
che la decisione municipale impugnata rientra pertanto nel quadro delle competenze attribuite al municipio dall'art. 107 LOC;
che non risulta inoltre che l'insorgente sia al beneficio di un'autorizzazione o di una concessione per uso esclusivo rilasciatagli dal comune per posare nuovamente una rete metallica sul passaggio pubblico giusta l'art. 106 RC;
che a ragione quindi il municipio gli ha ordinato di rimuoverla sotto la comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva a spese dell'obbligato giusta l'art. 34 cpv. 3 PAmm;
che l'ordine municipale di ripristino risulta pertanto immune da violazioni del diritto;
che può quindi rimanere indecisa la questione a sapere se la vertenza poteva essere esaminata anche dal profilo della normativa edilizia, come ha fatto il Consiglio di Stato che ha considerato l'ordine di ripristino del 20 ottobre 2003 alla stregua di un semplice atto di esecuzione della risoluzione municipale 2 aprile 2002, avente in oggetto la precedente rete metallica posata abusivamente nel medesimo punto e rimossa con la forza il 27 agosto 2002;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto;
che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 176, 177, 179, 208, 209, 213 LOC; 25 RLOC; 102, 104 e 106 RC di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tasse e spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dell'insorgente.
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3. Intimazione a: |
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t erzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario