Incarto n.
52.2004.174

 

 

7 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 12 maggio 2004 della

 

 

 

_RICO1

patrocinata da: _PAT1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 aprile 2004 (no. 1590) del _CON3 che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio 2004 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di realizzare entro sei mesi tutte le misure di protezione antincendio prescritte nella perizia 21.1.2004 dell'arch. __________ al fine di rendere accettabile il rischio residuo;

 

 

viste le risposte:

-    24 maggio 2004 del Dipartimento del territorio;

-    25 maggio 2004 del _CON3;

-      1° giugno 2004 del _CON1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che la è proprietaria di uno stabile di cinque piani costruito nel 1985 sulla part. __________, nel quale trovano spazio 13 appartamenti, un tea-room e uno studio di estetica;

 

                                         che il 15 ottobre 2003 il municipio di __________ ha ordinato alla di esibire una perizia redatta da un tecnico riconosciuto della polizia del fuoco al fine di accertare se l'immobile ossequiava le prescrizioni antincendio e presentava un rischio residuo accettabile giusta l'art. 44g RLE;

 

                                         che la ha affidato il mandato all'arch. __________, il quale non ha valutato il rischio insito nell'immobile a tenore dell'art. 44g RLE, ma ha verificato la sua conformità con le vigenti prescrizioni in materia di polizia del fuoco;

 

                                         che preso atto delle risultanze emergenti dalla perizia __________, il 27 febbraio 2004 il municipio di __________ ha ingiunto all'amministrazione del condominio di realizzare entro sei mesi tutte le misure indicate dall'esperto per rendere l'edificio conforme alle attuali prescrizioni antincendio;

 

                                         che contro questa decisione l'obbligata è insorta davanti al _CON3 chiedendone l'annullamento;

 

                                         che con giudizio 20 aprile 2004 il Governo ha respinto l'impugnativa; dopo aver ammesso che sarebbe spettato all'autorità comunale provare mediante perizia che l'immobile presenta un reale pericolo per le cose e le persone, il _CON3 ha nondimeno tutelato la risoluzione impugnata adducendo che le misure imposte erano indispensabili per garantire il rispetto delle esigenze minime di sicurezza contro gli incendi e contenere entro un limite accettabile il rischio residuo;

 

                                         che contro questo giudizio la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all’ordine censurato;

 

                                         che in sostanza l'insorgente nega che la propria palazzina possa essere considerata un edificio ad uso collettivo ai sensi degli art. 44d e 44g RLE; queste norme non sarebbero pertanto applicabili alla fattispecie e quand'anche lo fossero non permetterebbero comunque di salvare la decisione impugnata dal suo carattere arbitrario dato che il condominio, edificato prima del 1997, resta soggetto al diritto precedente e non rappresenta alcun pericolo particolare, imminente e non altrimenti evitabile suscettibile di giustificare un intervento a protezione di beni di polizia;

 

                                         che il ricorso è avversato dal _CON3 dal Dipartimento del territorio e dal _CON1 quest'ultimo in rappresentanza del comune nel quale è confluito per fusione  i quali hanno rinunciato a presentare osservazioni particolari;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, la situazione dei luoghi essendo d'altronde perfettamente nota al Tribunale per conoscenza diretta (art. 18 PAmm);

 

                                         che giusta gli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE, alle domande per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, deve essere allegato un attestato, rilasciato da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco, che certifichi che il progetto è allestito conformemente alle norme tecniche in materia emanate dal _CON3;

 

                                         che per l'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1.1.97: cfr. BU 96,735) sono soggetti al diritto precedente e devono essere adeguati alle nuove disposizioni solo in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti (art. 41g cpv. 2 LE);

 

                                         che riallacciandosi all'elencazione dell'art. 44d RLE, l'art. 44g cpv. 1 RLE impone al proprietario di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono "un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente", di "adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo";

 

                                         che l’art. 44g cpv. 2 RLE permette al municipio di "concedere esenzioni all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il rischio presente è accettabile";

 

                                         che quest’ultima disposizione in realtà non è altro che una conseguenza del capoverso precedente: è in effetti evidente che l’obbligo di risanamento non sussiste se il proprietario dimostra mediante perizia che il rischio è accettabile;

 

                                         che dall'insieme delle norme summenzionate emerge chiaramente che il municipio può esigere la presentazione di un attestato di conformità alle prescrizioni di sicurezza antincendio soltanto in caso di costruzione, ricostruzione e riattazione degli edifici elencati all'art. 44d RLE;

 

                                         che per gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore degli art. 41a - 41g LE, che non formano oggetto di interventi di natura edilizia, il municipio non può pertanto pretendere la presentazione di un attestato di conformità;

 

                                         che per questi edifici l'autorità comunale può soltanto imporre le opere necessarie per eliminare “un reale pericolo per le cose e per le persone” (art. 44g RLE) dopo averne adeguatamente comprovato la sussistenza (STA 1° giugno 1999 in re C. S.);

 

                                         che in concreto, il __________ è uno stabile realizzato nel 1985 che di recente non è stato oggetto di alcuna domanda di costruzione; ciononostante, l'autorità comunale ha dapprima ordinato alla di esibire una perizia redatta da un tecnico riconosciuto della polizia del fuoco al fine di accertare la situazione dell'immobile ad uso collettivo dal profilo delle misure di prevenzione antincendio, indi le ha ingiunto di realizzare entro sei mesi tutti gli interventi indicati dall'esperto per rendere l'edificio conforme alle prescrizioni vigenti;

 

                                         che tale imposizione non può essere tutelata già solo perché il condominio della non è un edificio di uso collettivo ai sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE e non rientra neppure nel novero degli edifici di grande mole secondo le norme appena citate;

 

                                         che l'immobile della, 13 appartamenti disposti su cinque piani, non può essere infatti configurato alla stregua di un edificio di uso collettivo solo perché al PT accoglie anche un minuscolo tea-room con pasticceria e un istituto di estetica; né, stante le sue dimensioni, può essergli attribuita la qualifica di edificio di grande mole, conferita per prassi solo agli stabili con oltre 20 appartamenti o 22 m di altezza (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, p. 173-74);

 

                                         che l'art. 44g RLE non gli è pertanto applicabile;

 

                                         che quand'anche lo fosse per l'autorimessa sotterranea di cui è dotato, il municipio non ha per nulla dimostrato che il condominio costituisce un pericolo chiaro, imminente e non altrimenti evitabile, tale da giustificare l'ingiunzione avversata; la perizia che l'autorità comunale ha fatto allestire alla invertendo abusivamente l'onere della prova sancito dall'art. 44g RLE, attesta soltanto che per ossequiare appieno le vigenti prescrizioni antincendio lo stabile dovrebbe subire gli interventi consigliati nel referto (vedi perizia 21.1.2004 arch. __________, punto 1.3. e 5);

 

                                         che contrariamente a quanto indicato nella controversa risoluzione del municipio di  la perizia di cui trattasi non si esprime nemmeno sull'eventuale pericolo particolare di incendio insito nel condominio; le misure ordinate dall'esecutivo comunale sulla scorta di quel referto esulano peraltro da un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo ai sensi dell'art. 44g cpv. 1 in fine RLE;

 

                                         che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto;

 

                                         che, dato l’esito, il Tribunale cantonale amministrativo si limita ad addebitare al comune resistente le ripetibili, prescindendo dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 20 aprile 2004 (no. 1590) del _CON3;

1.2.   la risoluzione 27 febbraio 2004 con cui il municipio di __________ ha ordinato alla di realizzare entro sei mesi tutte le misure di protezione antincendio prescritte nella perizia 21.1.2004 dell'arch. __________.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

3.Il comune di __________ rifonderà alla fr. 1’200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. _CON1

2. _CON2

3. _CON3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario