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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 maggio 2004 di
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contro |
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la decisione 3 maggio 2004 del consorzio formato dal Cantone Ticino e dai comuni di ____________________ e __________, che esclude l'insorgente dalla procedura del concorso di idee, indetto per l'elaborazione di una proposta urbanistico/paesaggistica d'insieme per il nuovo quartiere di __________; |
vista la risposta 17 maggio 2004 del consorzio committente;
assunte le prove,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 febbraio 2004 lo Stato del Cantone Ticino ed i comuni di __________ e __________ hanno indetto un concorso di idee, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura selettiva, per l'elaborazione di una proposta urbanistico/paesaggistica d'insieme per il nuovo quartiere di __________.
Il bando di concorso, alla posizione B 1.4 (Fasi di concorso e procedure), stabiliva che le candidature dovevano essere presentate, tramite sito Internet, entro il 16 aprile 2004 (18:00).
I materiali di certificazione delle qualifiche e quanto altro richiesto dal programma dovevano invece essere inoltrati per il tramite corriere o mediante consegna diretta entro il 20 aprile 2004 (18:00).
Per la consegna degli elaborati cartacei di concorso relativi alla prima fase, il bando precisava inoltre che avrebbero dovuto pervenire entro le ore 18:00 del 20 aprile 2004 al seguente indirizzo
CH- __________
specificando che avrebbero potuto essere consegnati direttamente o tramite corrieri alla segreteria di concorso oppure tramite posta indirizzati al recapito summenzionato (posizione B 1.11).
B. Il gruppo __________, composto da __________ __________ __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ha annunciato tempestivamente la propria candidatura mediante Internet.
Il 19 aprile 2004 alle 13:35, il gruppo __________ ha spedito dalla posta di Zurigo Fraumünster (8021) all'indirizzo succitato un plico raccomandato contenente i documenti di certificazione e gli altri atti richiesti per confermare e formalizzare la candidatura.
Stando alle registrazioni della posta, l'invio è giunto all'ufficio posta di __________ __________ __________ (__________04) il giorno seguente, 20 aprile 2004, alle 07:10. L'ufficio postale ha registrato la ricezione dell'invio con il codice 44 (Zugestellt Postfach), che viene utilizzato per i cosiddetti grandi clienti. Alle 17:37 l'invio è inoltre stato ulteriormente registrato con il codice 63 (Avisiert).
Tra le 17:30 e le 18:00 di quello stesso giorno, l'arch. __________ TE1, collaboratore amministrativo della ha vuotato la casella postale senza trovare alcun avviso di ritiro di invii raccomandati.
Sempre quel giorno, alle 19:10, l’ing. __________ __________, responsabile della gestione del concorso per conto della predetta società, ha poi inviato all’indirizzo e-mail __________ __________ __________ un messaggio del seguente tenore:
non abbiamo ricevuto oggi entro le 18:00 il materiale cartaceo della vostra candidatura, per cui riteniamo la candidatura non valida.
Il giorno seguente, 21 aprile 2004 alle 07:08, l’ufficio postale di __________ __________ __________ ha nuovamente registrato l’invio con il codice 44 (Zugestellt Postfach).
__________ __________, collaboratrice della ha vuotato la casella postale verso le 09:30 senza trovare alcun avviso di ritiro. La sera di quello stesso giorno, alle 16:49, la raccomandata, rimasta presso l'ufficio postale, è stata nuovamente registrata con il codice 63 (Avisiert), mentre il giorno appresso, 22 aprile 2004, alle 07:15, l'ufficio postale ha ripetuto la registrazione con il codice 44 (Zugestellt Postfach). L'invio è stato infine ritirato alle 09:27 di quel giorno.
C. Con decisione 3 maggio 2004, il committente ha escluso la candidatura del gruppo __________ dalla procedura d'aggiudicazione per tardività dell'offerta.
D. Contro questa decisione, il gruppo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che sia fatto ordine al committente di esaminare l’idoneità della candidatura.
Narrati i fatti, l’insorgente sostiene che il plico degli atti accompagnanti la sua candidatura sarebbe pervenuto tempestivamente al committente, che non l'avrebbe ritirato dalla casella postale. Il ritardo non gli sarebbe imputabile.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone l’ente banditore, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente. Le prescrizioni - allega - stabilivano chiaramente che gli atti dovevano pervenire alla in entro le 18:00 del 20 aprile 2004. Entro quell'ora non sono pervenuti.
F. Le risultanze dell'istruttoria esperita saranno illustrate nei seguenti considerandi per quanto non se ne sia già detto sopra.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante escluso dal concorso, il gruppo insorgente è legittimato a ricorrere. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti integrati dalle risultanze dell'istruttoria esperita da questo tribunale.
2. Secondo il § 21 cpv. 1 DirCIAP, l'offerta deve essere inoltrata per iscritto brevi manu o per posta, nel termine fissato, al servizio indicato dal bando di concorso. Offerte tardive sono escluse dall'aggiudicazione (Herbert Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000, 226). Lo esigono il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della sicurezza del diritto. Va comunque tenuto presente che secondo l'art. XIII cpv. 2 dell'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici, nessun concorrente può essere penalizzato se, in seguito ad un ritardo imputabile unicamente al committente, l’offerta perviene al servizio designato nel fascicolo di gara dopo la scadenza del termine (cfr. Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 347).
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il committente ha disciplinato la consegna degli elaborati (cfr. bando posizione B 1.11), stabilendo che avrebbero dovuto pervenire entro le ore 1800 del 20 aprile 2004 al seguente indirizzo:
CH-__________ __________
Al riguardo ha precisato che gli elaborati avrebbero potuto essere consegnati direttamente o tramite corrieri alla segreteria di concorso oppure tramite posta indirizzati al recapito summenzionato. Ha quindi chiaramente accordato ai concorrenti la possibilità di farglieli pervenire anche per mezzo della posta. Contrariamente a quanto sostiene in sede di risposta al ricorso, il committente non ha quindi previsto un'unica modalità di ricezione delle candidature e delle offerte, ma ne ha predisposto una seconda, esperibile in alternativa alla consegna diretta degli elaborati presso gli uffici della società incaricata della gestione del concorso.
Ora, la dispone della casella __________ presso l'ufficio postale di __________ __________ __________. Notoriamente, i detentori di caselle postali ricevono la posta in casella. Anche se indicano un certo recapito, la corrispondenza non viene consegnata al domicilio o all’indirizzo indicato, ma viene depositata nella casella postale, dove viene ritirata dal titolare della stessa. Per gli invii raccomandati viene depositato un invito di ritiro (avviso di giacenza). Offrendo ai concorrenti la possibilità di fargli pervenire gli invii tramite posta, il committente doveva di conseguenza considerare che le candidature e le offerte che non gli fossero state recapitate direttamente nell'ufficio di potevano pervenirgli nella casella postale. Era quindi tenuto a predisporre quanto necessario affinché alla scadenza del termine per l’inoltro delle candidature, fissata per le 18:00 del 20 aprile 2004, la casella fosse vuotata ed eventuali invii raccomandati, in giacenza presso l’ufficio postale, fossero ritirati. I concorrenti, dal canto loro, potevano attendersi che la candidatura inviata tramite posta raccomandata fosse considerata tempestiva se l’avviso di giacenza fosse pervenuto nella casella postale del destinatario entro le 18:00 di quel giorno. Essi erano tenuti unicamente a sopportare il rischio di un deposito tardivo dell’invio o dell’invito di ritiro nella casella postale della. Non può invece essere fatto loro carico anche del rischio di un ritiro tardivo, da parte del committente, dell’invio (non raccomandato) depositato per tempo in casella o dell'invio (raccomandato), di cui fosse stata notificata la giacenza presso l’ufficio postale, mediante deposito tempestivo di un invito di ritiro nella stessa.
3.2. Nell’evenienza concreta, il committente ha vigilato attentamente sulla ricezione degli invii presso gli uffici della ma ha trascurato di vigilare altrettanto attentamente sugli invii che avrebbero potuto pervenirgli per posta, mediante deposito nella casella postale. Fondandosi sull’erronea convinzione che determinante fosse soltanto la ricezione degli invii presso gli uffici della in il committente ha in particolare omesso di organizzare una formale vuotatura della casella postale alle 18:00 del 20 aprile 2004, limitandosi a predisporne una poco prima della scadenza prestabilita.
Le registrazioni della posta fanno stato di una notifica in casella (codice 44: Zugestellt Postfach) alle 07:10 di quel giorno e di un ulteriore avviso di giacenza alle 17:37 di quello stesso giorno (codice 63: Avisiert). L’effettivo deposito di un avviso di ritiro nella casella non è provato. Esso è tuttavia presunto, salvo prova del contrario.
Ora, il responsabile amministrativo della arch. __________ TE1 sentito come teste, ha affermato di aver vuotato la casella tra le 17:30 e le 18:00 e di non aver rinvenuto alcun avviso di ritiro. Considerato che in casella v’erano soltanto poche lettere e che la vuotatura era stata organizzata al preciso scopo di prendere in consegna eventuali ulteriori invii di concorrenti, si può ragionevolmente escludere che l’avviso a quel momento giacesse in casella e che l’incaricato della vuotatura l’abbia inavvertitamente smarrito. Stante l'orario impreciso della vuotatura, non si può tuttavia escludere che, a dispetto della registrazione delle 07:10 (codice 44: Zugestellt Postfach), l’avviso sia stato depositato soltanto alle 17:37 (codice 63: Avisiert), dopo che la casella era stata vuotata. In questo caso, l'avviso sarebbe tuttavia stato trovato il giorno seguente, 21 aprile 2004, dall'impiegata della che verso le 09:30 ha vuotato la casella. Nonostante che la posta, alle 07:08 di quel giorno, avesse nuovamente registrato la raccomandata con il codice 44 (Zugestellt Postfach), l'invito di ritiro non è però stato reperito nemmeno in occasione di questa nuova vuotatura. Considerato che l'impiegata incaricata della vuotatura della casella ha esperito sul posto, come d'uso, una cernita della corrispondenza rinvenuta, non v'è motivo di ritenere che l'invito di ritiro fosse depositato in casella e non sia stato visto. Questa deduzione è avvalorata dalla constatazione che, a dispetto delle ulteriori, peraltro inspiegabili, registrazioni delle 16:49 del 21 aprile 2004 con il codice 63 (Avisiert) e delle 07:15 del 22 aprile 2004 con il codice 44 (Zugestellt Postfach), l'avviso di giacenza non è stato rinvenuto nemmeno in occasione dell'ultima vuotatura che ha preceduto il ritiro effettivo dell'invio raccomandato. Constatazione, questa, che permette di ritenere che le registrazioni di raccomandate, effettuate dall'ufficio postale di __________ __________ __________, non sono necessariamente abbinate all'effettivo deposito in casella di un avviso di giacenza.
3.3. Stando così le cose, si può ritenere provato che l'ufficio postale in questione ha omesso di deporre nella casella del committente un invito a ritirare l'invio raccomandato del gruppo __________. La consegna tardiva non è quindi da imputare al committente, ma alla posta, alla quale compete veste di ausiliaria del ricorrente, al pari di un qualsiasi altro corriere. A torto reputa il ricorrente di non essere tenuto a sopportare le conseguenze derivanti dal fatto che il committente dispone di una casella postale. Il rischio di ritardi nella consegna, imputabili al corriere prescelto, non grava sul committente, ma sul concorrente. Come non spetterebbe al committente farsi carico di ritardi attribuibili alla posta nella consegna dell'invio presso gli uffici della in anche il mancato deposito di un avviso di ritiro nella casella della destinataria va pertanto addebitato esclusivamente al gruppo ricorrente.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo socombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 21 DirCIAP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico di __________ in solido.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario