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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 maggio 2004 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 4 maggio 2004 (n. 1854) del Consiglio di Stato, che ha accolto l’impugnativa presentata dalla __________ SA avverso la risoluzione 16 febbraio 2004 con cui il municipio di __________ le aveva negato il permesso edilizio per la realizzazione di due servizi igienici all’interno del deposito agricolo esistente sul fondo n. 760 RFD __________, fuori della zona edificabile; |
viste le risposte:
- 1. giugno 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 8 giugno 2004 del Consiglio di Stato;
- 9 giugno 2004 della __________ SA, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A seguito di vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare, il 27 novembre 2003 la __________ SA, qui resistente, ha chiesto al municipio di Ligornetto il permesso di realizzare all’interno del deposito agricolo ubicato sul fondo n. 760 RFD di __________ in località “__________” ed allacciato alla canalizzazione pubblica, due servizi igienici, uno per gli uomini ed uno per le donne, destinati agli operai che la ditta impiega nella coltivazione e nella vinificazione delle uve.
Preso atto dell’avviso negativo formulato dall’autorità dipartimentale, il municipio ha negato alla __________ SA la postulata licenza.
B. Con giudizio 4 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto il ricorso interposto dalla resistente contro la predetta risoluzione, annullandola e rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.
Considerato che l’impianto sanitario dedotto in licenza risponderebbe adeguatamente a precise esigenze fisiologiche oltre che igieniche, disponendo per altro di un allacciamento alla canalizzazione pubblica, esso sarebbe ad ubicazione vincolata e beneficerebbe dunque di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 LPT, ritenuto che al progettato intervento non si opporrebbero interessi pubblici preponderanti.
C. Contro il predetto giudizio governativo il comune soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Non conforme alla funzione della zona in cui è inserito, definita dal PR quale zona di rispetto del paesaggio, incluso nelle superfici per l’avvicendamento delle colture agricole (SAC), il controverso manufatto non sarebbe in sostanza ad ubicazione vincolata e non potrebbe dunque essere autorizzato.
D. All’accoglimento del gravame si oppongono il dipartimento del territorio ed il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, mentre la __________ SA contesta succintamente le tesi del comune ricorrente con argomenti che verranno, se del caso, discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Esso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In effetti, il sopralluogo invocato dal ricorrente non appare idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Sebbene il diritto cantonale possa prevedere disposizioni più restrittive, rientrano perlomeno nella nozione di impianto retta dal diritto federale i manufatti in relazione stabile e duratura con il suolo, suscettibili di influenzare localmente la percezione dell’ordinamento delle utilizzazioni, in particolare modificando in maniera rilevante la percezione dello spazio, intensificando l’uso delle opere di urbanizzazione oppure ripercuotendosi in modo apprezzabile sull’ambiente circostante (DTF 113 Ib 314 ss, consid. 2b; cfr. anche STF 17.02.2004, inc. n. 1A.202/2003, consid. 3.2. e rinvii).
Ancorché progettati all’interno del deposito agricolo, i nuovi servizi igienici comporterebbero un utilizzo più intenso delle opere di urbanizzazione del fondo, giacché verrebbero allacciati all’esistente canalizzazione fognaria. Essi costituiscono dunque un impianto che, in virtù del diritto federale applicabile, necessita di un’autorizzazione edilizia.
3. 3.1. Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura oppure che servono all’ampliamento interno di un’azienda agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A determinate condizioni, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all’immagazzina-mento o alla vendita di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva (cpv. 3). Oltre al requisito della necessità, il rilascio del permesso presuppone, tra l’altro, che all’intervento edilizio non si oppongano interessi preponderanti (art. 34 cpv. 4 OPT).
3.2. In concreto, la realizzazione dei controversi servizi igienici non è oggettivamente necessaria all’utilizzazione agricola del fondo situato in zona SAC. Nemmeno i requisiti posti dalle fattispecie previste dall’art. 34 cpv. 2 e 3 OPT sono evidentemente adempiuti, senza che sia necessario esaminarli dettagliatamente. In linea con quanto questo tribunale ha già avuto modo di rilevare in passato (cfr. RDAT 1982 n. 112), autorizzare la costruzione di questi manufatti significherebbe ammetterne la proliferazione indiscriminata su gran parte del territorio agricolo cantonale, in aperto contrasto con i principi pianificatori che informano la materia (cfr. art. 1 e 3 LPT) e quindi con l’interesse pubblico sotteso ad un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo (cfr. art. 75 Cost.).
Un permesso edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.
4. 4.1. Giusta l’art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che, cumulativamente, la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale requisito devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, n. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare l’edificio o l’impianto fuori del territorio edificabile per motivi d’ordine tecnico, inerenti all’esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall’esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile. In caso di aziende agricole, il concetto di ubicazione vincolata giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT coincide, in sostanza, con le esigenze poste al criterio della conformità di zona ex art. 16a LPT (cfr. DTF 123 II 499, consid. 3b/cc).
4.2. Nel caso di specie, benché i servizi igienici siano strettamente connessi all’esercizio dell’attività agricola svolta, la loro destinazione non è oggettivamente legata all’utilizzo del fondo in questione. Ammettere il contrario, significherebbe infatti autorizzare sistematicamente interventi edilizi in qualche modo connessi all’esercizio dell’attività agricola, eludendo così il severo criterio della conformità di zona sancito dall’art. 16a LPT che, come illustrato, coincide in sostanza con quello dell’ubicazione vincolata. Il controverso impianto non può evidentemente essere ritenuto ad ubicazione vincolata neppure in senso negativo, poiché nulla ne impedisce la realizzazione all’interno della zona edificabile.
5. 5.1. Giusta l’art. 24a cpv. 1 LPT, quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita di lavori di trasformazione ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT, l’autorizzazione è rilasciata se, cumulativamente, non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente (lett. a) e se esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale (lett. b).
5.2. In concreto, l’autorizzazione edilizia non può essere rilasciata in virtù del succitato disposto, già perché l’installazione dei servizi igienici dedotti in licenza, incrementando l’utilizzo della canalizzazione fognaria, ingenererebbe indiscutibilmente nuove ripercussioni sull’urbanizzazione del fondo (v. consid. 2).
6. Infine, l’art. 24c LPT, disciplinante la tutela delle situazioni acquisite fuori della zona edificabile, ossia la trasformazione fuori della zona edificabile di edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione della zona in seguito a modifiche di atti legislativi o piani (cfr. art. 41 OPT) - contrariamente a quanto assume di transenna il Consiglio di Stato – non torna applicabile alla presente fattispecie. Infatti, il deposito agricolo in questione è perfettamente conforme alla destinazione della zona agricola in cui è ubicato.
7. In esito ai precedenti considerandi, il progettato intervento non può essere posto a beneficio di alcuna autorizzazione edilizia.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando il diniego della licenza edilizia pronunciato dal municipio.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
La __________ SA verserà al comune ricorrente, in questa sede patrocinato da un legale iscritto all’albo, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 16, 22, 24, 24a, 24c, LPT; 34, 41 OPT; 21 cpv. 2 LE; 18, 28, 31, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 maggio 2004 (n. 1854) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 16 febbraio 2004 con cui il municipio di __________ ha negato alla __________ SA la licenza edilizia per la realizzazione di due servizi igienici all’interno del deposito agricolo situato sul fondo n. 760 RFD __________ è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della __________ SA, che verserà al comune ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario