Incarto n.
52.2004.198

 

Lugano

25 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 1 giugno 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 maggio 2004 del Consiglio di Stato, n. 1970, che ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1RI 1 contro la risoluzione 10 settembre 2002 del municipio di __________, con la quale è stata respinta la domanda di costruzione presentata a posteriori per la trasformazione e l'ampliamento del rustico esistente ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile;

 

 

viste le risposte:

-    22 giugno 2004 del Consiglio di Stato;

-    23 giugno 2004 del Dipartimento del territorio;

-    24 giugno 2004 del Comune di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel corso dei primi mesi del 2002, RI 1 ha intrapreso dei lavori di ristrutturazione del rustico esistente ai mappali n. __________ (appartenente a __________ e __________ e alla comunione ereditaria fu __________) e n. __________ RF di __________ (di proprietà del patriziato di __________), entrambi situati fuori zona edificabile.

Il 10 aprile 2002, il municipio di __________, accortosi che l'intervento edilizio non era stato preventivamente autorizzato ha intimato la sospensione dei lavori e ha imposto a RI 1 la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria.

 

 

B. Il 10 giugno 2002, il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per ristrutturare e ampliare il rustico situato ai mapp. n. 2551 e n. 2984 RF.

L'intervento prevede la sostituzione integrale del tetto e l'ampliamento della costruzione tramite il prolungamento della falda ovest, in modo da integrare l'attuale spazio adibito a legnaia (ca. 8 mq) nella porzione abitabile del manufatto. In corrispondenza della facciata sud, le falde del tetto verrebbero invece estese di circa 1.20 m, ricavando una legnaia e un portico per complessivi 7.4 mq. L'intervento prevede inoltre la formazione di tre nuove aperture, due sulla facciata ovest e una su quella est. Per quanto riguarda invece la formazione dei servizi igienici, il ricorrente si è limitato a indicare che relativamente allo smaltimento delle acque luride, avrebbe prodotto una perizia idrogeologica, ma soltanto dopo il rilascio della licenza edilizia, senza che alcun servizio igienico o impianto di evacuazione delle acque luride fosse rappresentato sui piani di costruzione.

Alla domanda di costruzione in sanatoria si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo il progetto incompatibile con le norme pianificatorie relative alle costruzioni fuori delle zone edificabili.

Il 10 settembre 2002, il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia, accogliendo l'opposizione dipartimentale.

 

 

C. L'11 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata contro di esso dall'insorgente. Il Governo cantonale ha in sostanza condiviso le motivazioni addotte dal Dipartimento del territorio nella sua opposizione al rilascio della licenza edilizia.

 

 

D. Contro questa decisione, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia a posteriori per la ristrutturazione e l'ampliamento del rustico.

      Il ricorrente giustifica innanzitutto l'inizio dei lavori di costruzione senza il necessario permesso con la necessità di stabilizzare il tetto dell'immobile. L'entità dell'intervento consentirebbe inoltre di rinunciare a presentare i piani di costruzione firmati da un ingegnere o da un architetto, siccome limitato a soli 2.4 mq. Poco importa che nei piani allegati alla domanda di costruzione non figuri alcun servizio igienico. Il rustico, utilizzato negli ultimi 20 anni dai parenti del ricorrente, risulterebbe infatti già allacciato all'acquedotto comunale.

 

 

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del territorio ha rinunciato a prendere posizione. Il municipio ritiene invece di non avere osservazioni particolari da formulare e si rimette alle conclusioni di questo tribunale.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 43, 46 PAmm) e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   Di principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti, può essere rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Sono inoltre riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale (art. 22 cpv. 3 LPT).

                                        

 

                                   3.   3.1. In deroga al principio della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti. I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.

 

                                         3.2. Il requisito dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo ed è soddisfatto soltanto se l’edificio o l’impianto dev’essere realizzato fuori dal territorio edificabile per motivi d’ordine tecnico, o inerenti all’esercizio, o relativi alla natura del terreno. Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall’esigenza di una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall’esclusione di ogni altra ubicazione (DFT 114 Ib 186 e rinvii).

      Nel caso concreto, la realizzazione di un’abitazione secondaria (cfr. domanda di costruzione 10 giugno 2002) su un fondo sito fuori della zona edificabile, non risponde al requisito dell’ubicazione vincolata. Infatti, lo scopo abitativo, anche se limitato ad una residenza secondaria, può essere conseguito tanto all’interno quanto all’esterno della zona edificabile.

      Il progetto non è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell’ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se interessi preponderanti si oppongono all'intervento.

 

                                     

                                   4.   Resta da esaminare se l'intervento possa essere autorizzato in base agli art. 24a-24d LPT e 39 cpv. 2 OPT.

                                     

                                         4.1. Innanzitutto va rilevato che l’intervento in disamina non può beneficiare di un'autorizzazione giusta l’art. 24a LPT. Questa norma, si riferisce infatti esclusivamente a cambiamenti di destinazione senza l’esecuzione di lavori di costruzione, ciò che nella fattispecie non si verifica. Inapplicabile risulta pure l’art. 24b LPT, in quanto regola le aziende accessorie non agricole, con cui l’edificio in esame non ha nulla a che vedere.

                                         Considerando che il progetto in esame si configura invece come un ampliamento dell’edificio esistente con cambiamento di destinazione, l’intervento va esaminato alla luce degli art. 24c, 24d LPT e 39 cpv. 2 OPT.

 

                                         4.2. Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione di zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto; con il permesso dell'autorità essi possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente e fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24c LPT). La norma, di fatto, codifica la precedente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale la protezione della situazione di fatto è limitata agli edifici e installazioni che si trovano in uno stato tale per cui la loro utilizzazione è ancora possibile conformemente alla destinazione originaria della costruzione. Non protegge invece le utilizzazioni cessate ormai da lungo tempo (Zen-Ruffinen/Ecabert, Amenagement du territorie, construction, éxpropriation, n. 595 e rif.).

                                         Nel caso concreto, l’edificio in questione non era più utilizzato da circa vent'anni e giaceva in uno stato di abbandono (cfr. ricorso dinanzi al Consiglio di Stato del 25 settembre 2002). Non può pertanto più beneficiare della garanzia della protezione della situazione acquisita prevista dall'art. 24c LPT.

                                         Ad analoga conclusione si giunge considerando che la norma citata risulta applicabile soltanto a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona (art. 41 OPT).

                                         A prescindere infatti dalla data di costruzione dell’immobile, il cambiamento di destinazione in abitazione secondaria non è avvenuto grazie a una modifica legislativa o dei piani di utilizzazione, bensì conseguentemente all'attuale ristrutturazione. Poco importa che fosse precedentemente utilizzato dai nonni e in parte dai genitori del ricorrente. Dagli atti non risulta infatti che la destinazione abitativa sia mai stata autorizzata, tantomeno quale abitazione secondaria.

L'intervento non potrebbe beneficiare di un'autorizzazione a posteriori nemmeno considerandolo un semplice ampliamento senza cambiamento di destinazione. In effetti, l'estensione della superficie edificata destinata all'abitazione, dai precedenti 12 mq agli attuali 28 mq, comporta un incremento della superficie utilizzabile in contrasto con la destinazione della zona di 16 mq, 8 dei quali, pari alla porzione occupata precedentemente dalla legnaia, computabili soltanto per metà (art. 42 cpv. 3 OPT). Ne risulta un incremento complessivo di 12 mq, equivalenti ad un ampliamento del 100% della superficie preesistente e pertanto nettamente superiore al limite di tolleranza del 30% posto dall'art. 42 cpv. 3 OPT.

 

                                         4.3. Il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente e se la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (art. 24d cpv. 2 LPT).

                                         L’edificio in disamina, non è mai stato sottoposto a formale protezione ai sensi dell’art. 24d cpv. 2 LPT e non può pertanto essere autorizzato conformemente a tale norma.

 

                                         4.4. Considerando che il comune di __________ non dispone di un inventario comunale degli edifici meritevoli di conservazione, l'intervento non può essere autorizzato nemmeno conformemente all'art. 39 cpv. 2 OPT. Giusta tale norma, i cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio. Ciò presuppone però la realizzazione di due condizioni cumulative e meglio che il paesaggio e gli edifici formino un'unità degna di protezione e siano stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (art. 39 cpv. 2 OPT lett. a). L'oggetto protetto non è infatti costituito soltanto dagli edifici del paesaggio ma anche dal paesaggio stesso, che va posto sotto protezione nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (art. 39 cpv. 2 OPT; Zen-Ruffinen/Ecabert, op. cit., n. 624; USTE, op. cit., parte I, pag. 39 e 40). Nel caso in esame non solo fa difetto un inventario comunale degli edifici meritevoli di conservazione approvato dal Consiglio di Stato, ma anche il piano di utilizzazione cantonale. Nonostante il 30 gennaio 2002 il Consiglio federale abbia approvato la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore cantonale, il Ticino non si è infatti ancora dotato di un piano di utilizzazione conformemente alla lettera a) della disposizione citata. Anche qualora il Governo dovesse approvare un inventario comunale che inserisca l'edificio in esame tra quelli meritevoli di conservazione, l'intervento potrà essere autorizzato solo dopo che il Cantone Ticino si sarà dotato di un piano di protezione del paesaggio. Fino ad allora, non potranno essere rilasciate autorizzazioni edilizie ai sensi della norma appena citata, né per cambiamenti di destinazione, né per semplici ampliamenti.

 

 

5.   L'intervento in rassegna non può pertanto essere autorizzato neppure sulla base degli art. 24 e segg. LPT. Le ulteriori censure del ricorrente risultano ininfluenti, siccome inutili a sanare il contrasto poc'anzi evidenziato con le norme di diritto pubblico applicabili. Il ricorso va dunque respinto e la decisione governativa confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 e segg. LPT; 39 OPT; 21 LE; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico di RI 1.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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;

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario