Incarto n.
52.2004.203

 

Lugano

6 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 7 giugno 2004 di

 

 

 

RI1

patrocinato da: PA1 6901 Lugano,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 maggio 2004 del Consiglio di Stato (n. 2115), che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 7 aprile 2004 della Sezione della circolazione che gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza);

 

 

vista la risposta 22 giugno 2004 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a) RI1, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore del tipo B nel 1967. Da allora egli è stato oggetto di cinque provvedimenti amministrativi: un ammonimento nel 1973 per aver superato il limite di velocità, un nuovo ammonimento nel 1975 per aver nuovamente superato il limite di velocità, una revoca della licenza di condurre di quattro mesi nel 1981 per guida in stato di ebrietà (2.2 g/l) e per esser fuoriuscito dal campo stradale, una revoca di un mese e 7 giorni nel 1989 per aver superato il limite di velocità e una revoca di 6 mesi nel 1996 per guida in stato di ebrietà (2.63-3.05 g/l) e per essersi inoltrato in un'intersezione collidendo in seguito con un altro veicolo.

     

b) Il 29 dicembre 2003 mentre circolava a __________ alla guida dell'autovettura "VW" targata TI __________RI1 è stato fermato dalla polizia e sottoposto a esame alcolemico dal quale è risultato un tasso di 2,20 – 2,72 g/l. Conseguentemente ai fatti poc'anzi riportati, il 5 febbraio 2004 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per una durata indeterminata, a titolo preventivo e cautelativo, nell'attesa che lo stesso si sottoponesse ad una perizia presso Ingrado, Centro di cura dell'alcolismo.

 

      c) Il 7 aprile 2004, visto il rapporto peritale 21 marzo 2004 redatto da Ingrado, la Sezione della circolazione ha notificato a RI1 la revoca della licenza di condurre di durata indeterminata, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto di Ingrado attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.

 

 

C. Con giudizio 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa interposta da RI1. In sostanza il Governo ha giudicato la misura amministrativa pronunciata dalla Sezione della circolazione, alla luce dei precedenti del ricorrente e delle risultanze della perizia Ingrado, legittima e giustificata.

 

 

D. Contro la predetta risoluzione governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il provvedimento venga annullato e in subordine che la risoluzione venga ritornata al Consiglio di Stato per una nuova decisione che riduca il periodo di prova a sei mesi. Il ricorrente sostiene innanzitutto l'incongruenza tra le conclusioni della perizia Ingrado e del giudizio governativo. Sulla base del referto peritale non vi sarebbe infatti né alcolismo né intossicazione alcolica, ciò che di fatto renderebbe l'art. 17 cpv. 1 bis LCStr inapplicabile. Sottolineando la sua buona volontà, dimostrata dalla mancata opposizione al decreto d'accusa 25 febbraio 2004 e dal suo impegno nel rispettare i frequenti e regolari controlli relativi al consumo di alcolici, conclude precisando il lungo tempo che separa i suoi precedenti.

 

 

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr e la legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

                                         1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

 

 

                                   2.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).

 

 

3.   3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia psicologica 21 marzo 2004 allestita dal lic. psic. __________. Secondo tale referto, nel ricorrente appare presente un consumo alcolico problematico con aspetti etilistici frammisti a possibili limiti caratteriali, tali da mettere in dubbio la garanzia dell'idoneità alla guida.

 

      3.2. La revoca della licenza di condurre fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. c e 17 cpv. 1bis LCStr suppone l'esistenza di una dipendenza. La dipendenza dall'alcol è ammessa se la persona interessata consuma regolarmente delle quantità di alcol tali da ridurre la sua abilità alla guida e si rivela incapace di controllare quest'abitudine. La dipendenza deve essere tale che l'interessato presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di porsi al volante di un veicolo in uno stato che non consente più di assicurare la sicurezza della circolazione stradale (DTF 127 II 136 consid. 3c.)

      La nozione di dipendenza intesa dal diritto della circolazione stradale differisce pertanto da quella medica di dipendenza da bevande alcoliche, e consente di allontanare dal traffico stradale le persone che abusano di sostanze alcoliche e che semplicemente rischiano di diventare dipendenti (DTF 129 II 82 = JDT 2003 I pag. 444). In altre parole, è il rischio connesso al consumo di sostanze alcoliche che giustifica la misura di revoca. Un consumo sporadico non esclude pertanto la possibilità per l'autorità di procedere ad una sanzione conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr. Decisivo è stabilire l'esistenza di una dedizione al bere tale da compromettere l'attitudine alla guida del conducente e da costituire un concreto rischio che in futuro egli possa nuovamente porsi alla guida di un veicolo in tale stato.

 

3.3. Nel caso in esame, dagli atti non emergono motivi per scostarsi dalle risultanze peritali. Il fatto che il perito suggerisca una misura amministrativa tale da sottolineare la problematicità della sua attitudine alla guida conferma la bontà della scelta delle autorità inferiori.

All'insorgente viene principalmente rimproverato "un consumo smodato occasionale ma di facile emergenza e di scarsa capacità di controllo personale", confermato del resto anche dal medico curante (cfr. rapporto medico 18.2.2004 del dott. med. __________) e clinicamente inteso come: "un consumo dannoso, caratterizzato dal continuare a bere in un certo modo e quantitativo anche nonostante le conseguenze negative esperite; ciò che avviene per una modalità comportamentale e caratteriale piuttosto che per un esigenza fisica. È quindi un quadro diverso dalla dipendenza fisica, anche se a momenti il modo di bere è praticamente equivalente, la differenza sostanziale sta nel motivo e non nel modo di bere, anche se solitamente è caratterizzato dall'irregolarità dei quantitativi consumati" (rapporto peritale 21 marzo 2004 di Ingrado, pag. 4).

L'inabilità alla guida è pertanto da ricondurre innanzitutto ad un consumo smodato, seppure sporadico, di bevande alcoliche. A questo fatto, particolarmente allarmante se si considerano le gravi alcolemie riscontrate (2.2 g/l nel 1981, 2.63-3.05 g/l nel 1996 e 2,20-2,71 g/l nel caso in esame), va aggiunta l'incapacità del ricorrente di spiegare le elevate concentrazioni alcolemiche misurate, dovuta secondo il rapporto peritale al fatto che "quando beve in tal modo, evidentemente non tiene più alcun conto del proprio consumo" (rapporto peritale 21 marzo 2004 di Ingrado, pag. 3). Ciò si traduce di fatto in un incapacità di controllare la quantità di alcol sorbito, causando preoccupanti stati di alcolemia.

In questo contesto, poco importa che il consumo sia limitato a occasionali ritrovi conviviali. L'incapacità del ricorrente di frenare l'eccessivo consumo di alcolici lo rende potenzialmente pericoloso per la sicurezza stradale. Lo dimostrano le circostanze delle precedenti revoche, innanzitutto considerando la gravità dei tassi alcolemici misurati, mai risultati inferiori a 2 g/l e nel caso in esame persino di 2,20-2,71 g/l. Quest'ultimo valore, rivela infatti un'eccellente resistenza all'alcol, solitamente tipica della dipendenza da bevande alcoliche e conferma l'accresciuta pericolosità del ricorrente per la sicurezza della circolazione stradale. Malgrado l'allarmante quadro che precede, il ricorrente ha dimostrato una "scarsità di autocritica e della critica del proprio potus nonostante la gravità dei fattori oggettivi evidenziati" (rapporto peritale 21 marzo 2004 di Ingrado, pag. 4), ostinandosi a scaricare la responsabilità del proprio consumo unicamente alla compagnia ed alla situazione, (rapporto peritale 21 marzo 2004 di Ingrado, pag. 4), piuttosto che riconoscere la sua difficoltà nel controllarlo.

Anche l'attuale astinenza da bevande alcoliche, alla quale il ricorrente dichiara di attenersi enfatizzando il proprio impegno, ma che è conseguente alle misure imposte dall'autorità cantonale e non a una libera scelta del ricorrente, viene percepita come un obbligo ingiusto, siccome inteso a curare il suo "preteso e indimostrato alcolismo" (cfr. ricorso 7 giugno 2004, pag. 5 pto. 5).  Ne consegue che l'insorgente non riesce ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata, volta non tanto a rimediare ad un consumo cronico di alcolici, quanto all'incapacità di contenere un consumo occasionale eccessivo (rapporto peritale 21 marzo 2004 di Ingrado, pag. 3 in fine), ostinatamente negato malgrado le elevate concentrazioni alcoliche.

 

3.4. La perizia allestita dal lic. psic. __________, fondata sui precedenti, sul rapporto del medico di famiglia e sull'anamnesi dell'alcolismo del ricorrente, corredata da una valutazione del consumo di alcolici, appare chiara e sorretta da una motivazione coerente. I risultati a cui approda si rivelano credibili e convincenti e reggono alle censure del ricorrente, che si astiene dal produrre una controperizia. Non emergono motivi rilevanti per scostarsi dalle conclusioni peritali. In simili circostanze non si può pertanto rimproverare all'Esecutivo cantonale di aver aderito alle conclusioni peritali. La relativa divergenza con quelle del rapporto medico del dr. med. __________ è ininfluente. Limitandosi a escludere problematiche mediche che possano giustificare un'inidoneità alla guida di veicoli a motore, il rapporto medico non può ritenersi atto a stabilire l'idoneità alla guida del ricorrente, semmai conferma come egli sia stato in precedenza confrontato più volte con abusi occasionali di bevande alcoliche, anche importanti (cfr. rapporto medico 18.2.2004 del dott. med. __________).

Considerando i gravi abusi compiuti dal ricorrente, il suo atteggiamento scarsamente critico e la mancanza di capacità di contenere il proprio consumo, va riconosciuto uno stato di dipendenza da sostanze alcoliche ai sensi del diritto della circolazione stradale, tale da costituire un rischio oggettivo che in futuro il ricorrente possa nuovamente condurre un veicolo a motore in uno stato analogo.

Per quanto riguarda invece il termine di controllo, la Sezione della Circolazione lo ha già ridotto al minimo legale di un anno giusta l'art. 17 cpv. 1bis LCStr e pertanto, contrariamente alla domanda del ricorrente, non può essere ulteriormente ridotto.

 

 

4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

                                     

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16 LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario