Incarto n.
52.2004.242

52.2005.79/86

Lugano

21 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi (a) 19 luglio 2004, (b) 9 marzo 2005, (c) 14 marzo 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

(a)

la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato (n. 3085) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2004 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di mettergli a disposizione una copia del rapporto di constatazione allestito da un agente della polizia comunale;

 

(b)

la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 827) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (part. 608 RF);

 

 

 

(c)

 

 

la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 826) che:

1.      dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca (part. 1855 RF);

 

2.      accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;

 

 

 

viste le risposte:

-      4 agosto 2004 del Responsabile della protezione dei dati;

-    17 agosto 2004 del municipio di __________;

-    17 agosto 2004 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub a;

 

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    23 marzo 2005 del municipio di __________;

-    23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2005 della __________ (__________) ;

al ricorso sub b;

 

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    23 marzo 2005 del municipio di __________;

-    23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2005 della __________ (__________) ;

al ricorso sub c;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata vicino alla __________ (__________), diretta da __________;

 

                                         che tra le parti, in lite anche davanti al giudice civile, si è sviluppato un esteso contenzioso riguardante l'uso che la scuola fa delle sue infrastrutture, rispettivamente il rilascio di licenze edilizie;

 

che degli otto procedimenti di ricorso avviati davanti a questo tribunale ne sono rimasti pendenti tre, concernenti:

 

·        l'esame di atti presso l'allora municipio di __________ (52.2004.242);

·        la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (52.2005.79);

·        la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune varianti d'opera apportate nell'ambito della costruzione di uno stabile ad uso biblioteca (52.2005.86);

 

che nell'ambito dell'ultimo procedimento il 19 luglio 2005 il ricorrente ha comunicato a questo tribunale di aver stipulato un diritto di compera a favore della __________; ha quindi chiesto, come agli accordi presi dalle parti, di stralciare la procedura dai ruoli senza prelievo di spese di prima e di seconda istanza, compensate le ripetibili;

 

che con scritto 9 agosto 2005 la __________ ha comunicato che gli accordi interventi prevedevano il ritiro del ricorso;

 

che il 22 agosto 2005 il ricorrente ha allora chiesto di stralciare le tre procedure sopra menzionate senza prelevare spese, ritenuto che il comune di __________ rinunciava all'assegnazione di ripetibili con l'auspicio che anche la __________ facesse altrettanto;

 

che il 24 agosto 2005 il comune di __________ ha dichiarato di non opporsi allo stralcio, purché anche la __________ rinunciasse alle ripetibili, considerato che sinora non aveva rinunciato ad avanzare pretese per questo titolo nei suoi confronti;

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, erano dunque ricevibili in ordine;

 

che la richiesta di stralcio dei tre procedimenti formulata dal ricorrente è chiaramente da configurare quale dichiarazione di desistenza; accingendosi il ricorrente a vendere la sua proprietà alla __________, anche il suo interesse all'accoglimento dei tre ricorsi è peraltro venuto meno;

 

che la desistenza comporta la crescita in giudicato delle decisioni governative impugnate; una modifica delle tasse di giustizia ivi applicate e delle ripetibili ivi assegnate è pertanto esclusa;

 

che la tassa di giustizia del presente decreto di stralcio, commisurata per difetto, è posta a carico del ricorrente, non potendosi pretendere che i costi occasionati dalle impugnative siano interamente assunti dai contribuenti;

 

che il ricorrente va inoltre condannato a versare alla __________
un'indennità per ripetibili, adeguatamente commisurata al lavoro occasionatole per rispondere al gravame da questi inoltrato contro la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che:

·        dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca;

·        accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;

 

che la pretesa del comune di __________ di subordinare lo stralcio senza assegnazione di ripetibili alla rinuncia della __________ ad avanzare pretese per ripetibili nei suoi confronti va disattesa, poiché il comune non ha impugnato il dispositivo n. 2 della decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso della __________ dichiara nulla la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio ha provvisoriamente vietato l'uso di due aule della biblioteca;

 

che, nella misura in cui questo dispositivo è stato impugnato da RI 1, il comune non può essere condannato al pagamento di ripetibili alla __________ poiché ha chiesto il rigetto dell'impugnativa; le ripetibili tra __________ e comune rimangono in altri termini compensate come sancito dal dispositivo n. 2.2. del giudizio in questione.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 208 LOC; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Il ricorrente rifonderà fr. 600.- alla __________ a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario