Incarto n.
52.2004.250

 

Lugano

22 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 29 luglio 2004 di

 

 

 

RI 1

patrocinato dall' PA 1 6901 Lugano,

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 13 luglio 2004 (n. 3293) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 aprile 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;

 

 

viste le risposte:

-    3  agosto 2004 del Dipartimento delle istituzioni,

-    17 agosto 2004 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel 1974 il cittadino __________ __________ __________ RI 1 (1957) -entrato illegalmente in Svizzera unitamente alla madre __________ (1925) il 12 dicembre 1972- è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato fino al 12 dicembre 1982. Dopodiché, egli ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio con ultimo termine di controllo fissato per il 12 dicembre 2003.

Il ricorrente è consulente finanziario ed aziendale.

 

 

                                  B.   a) Il 14 novembre 2001 __________ __________ __________ ha notificato all'ufficio controllo abitanti di __________ la partenza del fratello qui ricorrente da quel comune.

Ritenendo che si fosse trasferito all'estero, il 28 febbraio, 24 aprile e 2 luglio 2002 l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS) ha convocato __________RI 1 allo scopo di regolare le sue condizioni di residenza, invano.

Il 15 dicembre 2003, il ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rinnovo del termine di controllo del proprio permesso di domicilio.

Interrogato il 16 dicembre 2003 dalla Polizia cantonale in merito alla sua residenza effettiva nel nostro Paese, l'insorgente ha dichiarato di vivere presso il fratello __________ __________ ad __________ e di essere rimasto assente dalla Svizzera, sia nel 2002 che nel 2003, ininterrottamente, al massimo 3 settimane consecutive per complessivi 6-7 mesi.

 

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 23 aprile 2004 il dipartimento ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ __________ RI 1.

L'autorità ha rilevato che l'interessato, non dando seguito alle convocazioni delle autorità e non sapendo indicare dove aveva vissuto dopo il 14 novembre 2001, non era stato in grado di dimostrare che il centro della sua vita e dei propri interessi fosse in Svizzera.

Il provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

 

                                  C.   Con giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ __________ RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, almeno dall'inizio del 2002, l'insorgente abbia soggiornato prevalentemente all'estero e che i suoi rientri in Svizzera non siano stati atti a interrompere il termine di sei mesi di cui all’art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, ciò che comporta la perdita di validità del suo permesso di domicilio.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ __________ RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del tutto subordinata, postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Secondo l'insorgente, il giudizio impugnato sarebbe arbitrario e fondato su accertamenti carenti.

Afferma di aver sempre vissuto in Svizzera e di essersi assentato dal proprio domicilio unicamente per motivi di lavoro e mai per periodi continui superiori alle 2-3 settimane.

Rileva inoltre di non aver mai notificato la propria partenza per l'estero, la notifica del 14 novembre 2001 essendo stata sottoscritta dal fratello privo della facoltà di rappresentarlo.

Censura poi la violazione della sua libertà personale, segnatamente di movimento (art. 10 Cost), ed economica (art. 27 Cost).

Chiede inoltre che venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325).

Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da__________ __________ RI 1 è pertanto data.

 

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta al Tribunale supplire alle carenze istruttorie delle autorità inferiori.

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi.

La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 seg.).

Se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).

Una persona risiede effettivamente dove abita regolarmente, questo luogo non essendo necessariamente quello in cui lavora (STF 19 giugno 2000 in re E., consid. 4b).

 

 

                                   3.   Notifica della partenza per l'estero

 

In concreto, il 14 novembre 2001 __________ __________ __________ ha notificato all'ufficio controllo abitanti di Locarno la partenza da quel comune del fratello qui ricorrente per una destinazione sconosciuta. Dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. 18) egli ha poi ha precisato che suo fratello non aveva lasciato la Svizzera e che si trovava all'estero unicamente per motivi di lavoro.

In questa sede il ricorrente sostiene che da tale notifica non può essere dedotta alcuna prova della sua assenza dal territorio elvetico, essendo stata formulata da una persona non autorizzata a rappresentarlo.

Ora, sapere quale sia la portata della dichiarazione rilasciata il 14 novembre 2001 dal fratello del ricorrente tramite il formulario comunale di notifica di partenza può rimanere qui indeciso. Difatti, tale documento indica solo che __________ __________ __________ aveva lasciato il comune di __________. Non dimostra che, all'epoca, l'insorgente fosse partito per l'estero.

Del resto, il Governo ha accertato l'assenza effettiva dell'insorgente dalla Svizzera solo a partire dall'inizio del 2002.

Di conseguenza, non si può considerare che il 14 novembre 2001 sia stata notificata la partenza di __________ __________ __________ dal territorio elvetico.

 

 

                                   4.   Residenza effettiva all'estero

 

4.1. Sollecitato a più riprese nel 2002 a presentarsi presso l'URS di __________ per regolare le sue condizioni di residenza, __________RI 1 è comparso solo il 15 dicembre 2003, quando ha chiesto il rinnovo del termine di controllo sul suo permesso di domicilio.

Interrogato il giorno successivo dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha dichiarato:

"Sono nato e cresciuto in __________, prima di trasferirmi con la famiglia a __________, quando avevo l'età di dieci anni. Ho quindi frequentato le scuole maggiori di __________ e l'apprendistato di falegname al __________ di __________. Dopo qualche anno come operaio, ho deciso di mettermi in proprio nel campo della consulenza in generale, in special modo nei contatti con il mio paese. Ora mi occupo dello stesso lavoro, con consulenze industriali internazionali. Lavoro principalmente in __________, __________, __________, __________ ed altri paesi ancora.

D.: Cosa guadagna dalla sua attività in proprio? R.: Dipende dai contratti che ho. Solitamente il mio stipendio mensile si aggira sui 5/6'000.– franchi mensili.

D.: Noi abbiamo una notifica di partenza dal comune di __________, datata 14.11.2001. Questa partenza è stata notificata dopo numerosissime citazioni di presentarsi a regolare la sua posizione. Cosa è avvenuto? R.: In sostanza io ho sempre abitato a __________. Dopo la morte di mia madre, avvenuta nei primi giorni di dicembre del 2001, ho avuto molti problemi di ordine professionali. Sono stato quasi sempre assente all'estero per il mio lavoro. Quando rientravo magari passavo solo la notte prima poi di ripartire.

D.: Era al corrente che l'autorità comunale la cercava? R.. Sì, certo. Purtroppo non ho mai avuto il tempo materiale per recarmi di persona.

D.: In due anni non ha mai trovato il tempo? R.: No. In questi due anni sono stato così impegnato da mai poter presentarmi personalmente in comune o all'ufficio stranieri.

D.: Quanto tempo è stato all'estero e quanto in Svizzera da quel periodo? Quanto era assente nell'arco di un mese? R.: Su trenta giorni ero assente quindici/venti giorni, anche se mi spostavo giornalmente magari in __________ o fino a __________.

D.: In pratica era più assente che presente a __________? R.: Sì. Ma solo negli ultimi due anni.

D.: Può sostenere queste cose con documenti che legittimano i suoi impegni professionali? R.: Sì. Ho biglietti di aereo e di trasferte varie, fatture di alberghi ed altro ancora.

D.. Quanto è stato assente al massimo dalla Svizzera, ininterrottamente? R.: Al massimo tre settimane consecutive. Tornavo e poi ripartivo.

D.: Nel corso del 2002 quanto tempo approssimativamente è stato assente dalla Svizzera? R.: All'estero circa sei, sette mesi.

D.: E nel 2003? R.: Anche circa sei, sette mesi. (…)"

 

4.2. Fondandosi sulle premesse emergenze, il Consiglio di Stato ha ritenuto che almeno dal 2002 il ricorrente vivesse prevalentemente all'estero e che rientrasse in Svizzera unicamente per brevi soggiorni. Non portava a diversa conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il fatto che l'interessato non era rimasto fuori dalla Svizzera per 6 mesi consecutivi nell'arco di un anno, in quanto i suoi rientri nel nostro paese per brevi periodi non erano tali da interrompere il termine previsto all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

Il Governo ha poi sottolineato che l'insorgente era stato più volte convocato dall'URS di __________ e dall'Ufficio controllo abitanti del comune di domicilio, senza che egli desse seguito alle convocazioni. Inoltre il 9 marzo 2004 la Polizia cantonale aveva accertato che egli, benché avesse indicato di abitare in via __________ 18 ad __________ presso il fratello __________ __________, da oltre due mesi era introvabile, anche per telefono, ciò che confermava l'ipotesi che egli aveva lasciato il territorio elvetico.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato alcune incongruenze sul luogo in cui __________ __________ __________z alloggiava. Solo nel febbraio 2002 il ricorrente aveva ripreso il contratto di locazione per l'appartamento in via S. __________ a __________ intestato alla madre deceduta agli inizi di dicembre 2001, dove avrebbe abitato sino alla fine di maggio 2002. Con uno scritto 10 maggio 2004 indicante quale recapito via __________ 103 a __________ il fratello __________ __________ ha dichiarato che dal giugno 2002 a fine marzo 2003 il ricorrente, benché fosse spesso assente all'estero per lavoro, avrebbe vissuto presso di lui in via __________ 87 sempre a __________, successivamente in via __________ 18 ad __________ fino al marzo 2004 (doc.5).

Il Consiglio di Stato ha poi constatato che anche dopo il marzo 2004 il ricorrente aveva continuato a menzionare quale recapito via __________ 18 ad __________, notando una contraddizione: se da una parte il contratto di locazione per quell'appartamento di 3 locali era stato sottoscritto da __________ __________ il 13 marzo 2003 con la moglie __________ __________ nonché da __________ __________ (1982) e dall'insorgente, dall'altro l'appartamento era adibito ad abitazione famigliare per 2 persone e il ricorrente non aveva mai annunciato il suo arrivo all'Ufficio controllo abitanti di __________ sino al momento del suo interrogatorio di polizia del 23 dicembre 2003.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che, in realtà, __________ __________, nonostante la sottoscrizione di tale contratto, continuava a vivere in via __________ a __________, trasferendosi poi nell'aprile 2004 a __________ in un appartamento ad uso personale.

Tuttavia il Governo non ha ritenuto necessario approfondire tali aspetti, considerando sufficiente per confermare la decadenza del permesso di domicilio il fatto che l'insorgente aveva trascorso 6-7 mesi all'estero nel 2002 e nel 2003.

 

4.3. Ora, sulla scorta di quanto precede, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che __________ __________RI 1 abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano ancora l'assenza semestrale all'estero dell'interessato.

Certo, nel corso del 2002 il ricorrente si è reso diverse volte irreperibile, omettendo di dar seguito alle convocazioni dell'URS di __________ (v. scritti del 28 febbraio, 24 aprile e 2 luglio 2002). Nemmeno le contraddizioni in merito al luogo in cui alloggiava vanno sottovalutate.

Tuttavia tali indizi e il fatto che il suo lavoro lo spinga anche fuori dalla Svizzera non significano ancora che __________ __________RI 1, nel periodo preso in considerazione dal Governo, abitasse prevalentemente all'estero. Giova ricordare che dal 1995 il dipartimento ha sempre rinnovato il termine di controllo del permesso di domicilio dell'insorgente indicando quale scopo del soggiorno: "attività lucrativa all'estero".

Nemmeno le informazioni raccolte tramite la Polizia cantonale il 9 marzo 2004 sono determinanti: se da una parte il rapporto di polizia informa che da oltre due mesi il ricorrente era irreperibile anche per telefono, dall'altra il Governo ha omesso di precisare che secondo gli agenti l'interessato doveva trovarsi nella Svizzera tedesca e che non era possibile stabilire se egli abitasse ancora in Svizzera.

Gli atti di causa si rivelano pertanto insufficienti per pronunciarsi nel merito.

 

4.4. In simili circostanze, si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda ad accertare ancora una volta se __________RI 1, nonostante l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera, abbia effettivamente risieduto all'estero per una durata di oltre sei mesi.

Il Governo provvederà in questo senso ad interrogare nuovamente l'interessato, il quale dovrà documentare in maniera completa tutti i suoi movimenti a partire dal 2001 fino ad oggi, la documentazione agli atti essendo infatti insufficiente per determinare esattamente dove egli ha soggiornato durante tutto questo periodo.

Il Consiglio di Stato dovrà pure provvedere a sentire i custodi delle diverse abitazioni in cui __________ ha asserito di alloggiare come pure tutte quelle persone che possono fornire indicazioni sullo stesso e sulla sua attività professionale.

 

 

                                   5.   Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata, senza che sia necessario esaminare le altre censure solevate dal ricorrente in merito ad alcune violazioni di ordine costituzionale. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61, 64, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 13 luglio 2004 (n. 3293) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

;

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario