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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 6 agosto 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione 13 luglio 2004 (n. 3280) del CO2 che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 29 aprile 2004 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo; |
vista la risposta 17 agosto 2004 del CO2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI1 qui, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 9 novembre 1976. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
19.11.1980 revoca di 2 mesi, per aver circolato con un motoveicolo senza essere in possesso della licenza di condurre, urtato una vettura che lo precedeva ed essersi allontanato;
20.12.1983 revoca di 1 mese per aver circolato a velocità eccessiva e inadeguata, non riuscendo a fermarsi all’alt intimatogli da un agente di polizia, costringendolo a scansarsi e arrestandosi solo una decina di metri più avanti;
20.01.1987 revoca di 4 mesi per aver circolato a velocità eccessiva, colliso contro una barriera protettiva ed essersi allontanato;
08.09.1989 revoca di 6 mesi per aver circolato a 107/101 km/h (limite di 50 km/h);
11.12.1989 revoca di ulteriori 6 mesi per aver circolato malgrado la revoca;
10.04.1992 ammonimento, per aver circolato a 86/81 km/h (limite 60 km/h);
20.01.1995 ammonimento, per aver circolato a 124/118 km/h (limite 80 km/h);
23.08.1995 revoca di 1 mese, per aver circolato a velocità inadeguata ed eccessiva ed omesso di osservare le segnalazioni di un agente di polizia a seguito di un incidente;
12.08.1999 revoca di 4 mesi per aver circolato in stato di ebrietà, a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo e urtato il guardrail e il muro di sostegno;
26.03.2001 revoca (preventiva e cautelativa) a tempo indeterminato per sospetta dedizione al bere;
13.12.2001 revoca a tempo indeterminato (riesame non prima di settembre 2002) per inidoneità caratteriale; parimenti per aver, il 4 febbraio 2001, circolando a velocità eccessiva, cagionato ripetutamente serio pericolo, messo in pericolo la vita di un agente di polizia (per avere dapprima rallentato ed in seguito accelerato puntando direttamente verso l’agente costringendolo a scansarsi per non essere investito) e per essersi poi opposto al prelievo del sangue, spintonando l’agente, ripartendo repentinamente con l’autovettura e urtandolo con la portiera.
Il 13 agosto 2002, verso le ore 2.10, RI1 nonostante la revoca della licenza di condurre, ha circolato in stato di ebrietà (tasso di concentrazione alcolica 2.03-2.29 per mille) alla guida dell’autovettura “__________ ” targata __________ __________. Preso atto dell’accaduto e sospettando una dedizione al bere, l’autorità cantonale gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).
B. Il 30 gennaio 2003 la Sezione della circolazione, sulla scorta delle risultanze emergenti dal rapporto peritale di Ingrado e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, ha modificato la propria decisione 13 dicembre 2001, confermando la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, prolungando la data del riesame a non prima di agosto 2004 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un ulteriore rapporto di Ingrado, nonché di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, oltre al superamento di un esame psicotecnico. Questa decisione è cresciuta in giudicato.
C. Nel frattempo, mediante rapporto 25 gennaio 2003, la Polizia cantonale ha segnalato alla Sezione della circolazione che il 10 gennaio 2003, verso le ore 20.50, RI1 nonostante la revoca della licenza di condurre, aveva nuovamente condotto l’autovettura “__________ ” targata __________ __________ in stato di ebrietà (alcolemia del 0.91 - 1.13 per mille).
D. Con sentenza 27 novembre 2003 la Pretura penale si è pronunciata sui fatti avvenuti a __________ il 10 gennaio 2003. RI1 è stato dichiarato autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra 2 LCStr).
E. Ricevuta copia del giudizio penale, il 29 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha modificato la decisione 30 gennaio 2003, disponendo la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo e stabilendo pure che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5 anni) ed alle condizioni previsti dall’art. 23 cpv. 3 LCS.
F. Mediante ricorso 11 maggio 2004 RI1 ha impugnato la predetta risoluzione davanti al CO2.
Il 13 luglio 2004 il Governo ha parzialmente accolto il gravame, riformando la decisione 29 aprile 2004 della Sezione della circolazione nel senso che, confermata la revoca a tempo indeterminato, nessun riesame sarà concesso prima del mese di maggio 2008 e la riammissione alla guida subordinata al superamento di un esame psicotecnico, nonché alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico attestanti, dopo un periodo di controllo di 12 mesi l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. L'autorità di ricorso di prime cure ha stabilito inoltre che a tempo debito la Sezione della circolazione avrebbe dovuto valutare se imporre al nuovi esami teorici e pratici o una corsa di controllo.
G. Contro il predetto giudizio governativo RI1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che il riesame venga concesso trascorsi 2 anni dall’ultima infrazione commessa il 10 gennaio 2003.
In sostanza, l’insorgente annota che statuendo sugli accadimenti del 10 gennaio 2003 il Giudice penale non ha revocato - contrariamente a quanto proposto dal Procuratore pubblico - la sospensione condizionale concessa ad una precedente pena di 6 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti, esprimendo così una prognosi favorevole. A tal proposito adduce che la durata del periodo di prova fissato dal Governo è sproporzionata e non considera la prognosi favorevole formulata dal Giudice penale.
Ribadisce che il 10 gennaio 2003 ha percorso solo poche decine di metri al fine di parcheggiare la propria autovettura, lasciata in divieto di sosta dalla compagna a seguito di un diverbio tra i due. Evidenzia che da gennaio 2003 si sottopone a regolari controlli e prelievi di sangue presso Ingrado, i quali comprovano che attualmente è completamente astemio.
Infine, sottolineando che anche la propria situazione professionale è notevolmente migliorata, invoca la necessità di disporre di una licenza di condurre per poter svolgere la propria attività lucrativa.
Altre argomentazioni saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi successivi.
H. Il CO2 ha sollecitato la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
I. Con scritto 8 settembre 2004 il ha prodotto documenti attestanti l'esito positivo del programma di monitoraggio attualmente seguito presso Ingrado a.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all’erroneo apprezzamento di un fatto e all’eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.L’insorgente non contesta la fondatezza della revoca di sicurezza della licenza di condurre in quanto tale, limitandosi a censurare la durata del periodo di prova, l'obbligo di superare un esame psicotecnico e l’eventuale imposizione di nuovi esami di condurre teorici e pratici, oppure di una corsa di controllo.
3.3.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev’essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l’idoneità alla guida.
Conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre deve inoltre essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi negativa in merito al futuro comportamento del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che l’interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). In caso di dubbio dev’essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).
3.2. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (art. 16 cpv. 1, art. 14 cpv. 2 lett. c) o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. d LCStr). La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta “Sperrfrist-wirkung"; cfr. R. Schaffhauser, op. cit. n. 2180 ss., in particolare N. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.
La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss., n. 2202 e seguenti).
L’autorità cantonale - che gode di un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della commisurazione della durata di tale periodo - deve quindi procedere a una valutazione globale degli elementi a favore nonché a sfavore per operare un pronostico il più sicuro possibile sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).
4. 4.1. In passato il è stato oggetto di nove misure di revoca della licenza di condurre.
A prescindere dai primi sei provvedimenti, adottati a scopo d'ammonimento in conseguenza di rimarchevoli infrazioni alle norme della circolazione, particolarmente importanti si avverano le ultime sanzioni amministrative di sicurezza applicate nei confronti dell'insorgente conseguentemente a reati commessi in un lasso di tempo assai breve.
Il recente periodo nero del inizia il 4 febbraio 2001, con una corsa folle in territorio di __________, il tentato investimento di un agente di polizia e la sottrazione intenzionale alla prova del sangue, infrazioni che, previo esperimento di una perizia psicotecnica, gli hanno cagionato la prima revoca di sicurezza a tempo indeterminato per inidoneità caratteriale.
Il 13 agosto 2002, 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova e quindi pendente la predetta revoca di sicurezza, circola in grave stato di ebrietà (gli era già accaduto nel 1999), il che porta ad evidenziare in capo alla sua persona un consumo alcolico problematico aggravato da un quadro personologico preoccupante che lo rende inidoneo alla guida sia dal profilo caratteriale, sia dal profilo della dedizione al bere. L'antecedente periodo di prova di un anno viene allungato (da settembre 2002 ad agosto 2004) e la riammissione, in precedenza subordinata al solo superamento di un esame psicotecnico, condizionata all'ulteriore presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
Il 10 gennaio 2003, a distanza di solamente cinque mesi dalla precedente, gravissima infrazione, il circola nuovamente in stato di ebrietà nonostante la revoca.
Alla luce di questi accadimenti, la riammissione alla guida non prima del mese di maggio 2008 decisa dal CO2 appare senz'altro adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La risoluzione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatez-za della misura adottata.
4.2. Il fatto che la Pretura penale non abbia revocato la sospensione condizionale concessa alla pena di 6 mesi di detenzione decretata in precedenza nei suoi confronti non permette di giungere a diversa conclusione. A differenza di quanto sostenuto dal, il giudice penale non ha espresso alcuna prognosi favorevole. Lo ha dichiarato autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, condannandolo alla pena di 90 giorni di detenzione da espiare e al pagamento di una multa di fr. 2'000.-, senza peraltro minimamente motivare la propria sentenza.
D'altra parte, la prognosi favorevole eventualmente espressa in sede penale non avrebbe influsso alcuno nel contesto amministrativo della revoca di sicurezza, misura la cui decadenza dipenderà solo ed esclusivamente dalla ritrovata idoneità alla guida dell'interessato, comprovata mediante adeguati referti medici e psicologici.
4.3. L’insorgente sostiene che il lungo tempo trascorso dai fatti deve essere considerato nella commisurazione della misura amministrativa. Ritenuto che l’ultima infrazione è avvenuta il 10 gennaio 2003 e che in ogni caso si è in presenza di una revoca a scopo di sicurezza, e non già di ammonimento, tale censura risulta priva di fondamento (DTF 127 II 297, 123 II 225, 122 II 180, 120 Ib 504).
4.4. Il, agente generale di una nota compagnia assicurativa, invoca infine la necessità di condurre veicoli a motore per motivi professionali. La necessità di disporre della licenza di condurre può tuttavia essere esaminata soltanto nell’ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l’idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di sicurezza come quello in esame l’argomentazione addotta dal si avvera dunque improponibile.
5. L'insorgente avversa l'obbligo di superare un esame psicotecnico per essere riammesso alla guida. Egli dimentica tuttavia che la revoca pronunciata nei suoi confronti è dovuta a dedizione al bere, da un lato, e ad inidoneità caratteriale, dall'altro. Il programma di monitoraggio seguito presso Ingrado e gli ulteriori controlli medici in corso gli consentiranno a tempo debito di comprovare l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Resta comunque il problema caratteriale, la cui risoluzione nell'ottica di una tempestiva riammissione alla guida - potrà essere dimostrata solo mediante superamento di un adeguato esame a sfondo psicologico come quello ordinato dal CO2.
6. Il contesta inoltre l’eventualità di essere sottoposto a ulteriori esami di guida. A tal proposito si rileva innanzitutto che il CO2 ha unicamente previsto che a tempo opportuno la Sezione della circolazione dovrà valutare se saranno dati i presupposti per imporre al RI1 nuovi esami di condurre teorici e pratici, oppure una corsa di controllo. Impossibile quindi disquisire su un provvedimento ipotetico e per il momento soltanto prospettato.
Ad ogni buon conto, sappia il che nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c. 3b; Schaffhauser, op. cit, n. 2219), ponendo mente in particolare alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, ad art. 14 LCStr n. 7.2.1).
Nel caso di specie, un riesame della decisione di revoca non potrà essere chiesto prima del mese di maggio 2008, quindi ad oltre sette anni dall’ultima volta che il ha circolato legittimamente sulle nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza una tale astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da giustificare un eventuale obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente dalla precedente esperienza (DTF 118 Ib 518; DTF 108 Ib 62; SJ 1991 pag. 531 n. 94; SJ 1991 pag. 21 n. 11; STA 10 marzo 2003 in re P. e citazioni).
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17 e 23 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’insorgente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria