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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 agosto 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione 30 giugno 2004 del Consiglio di Stato (n. 2957), che ha accolto il ricorso inoltrato da __________ avverso la decisione 25 marzo 2004 con cui il municipio di __________ ha concesso a RI1 la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di voliere in grigliato metallico sul mapp. 2543 RFD di __________; |
viste le risposte:
- 19 agosto 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 27 agosto 2004 di __________, __________;
- 30 agosto 2004 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In epoca imprecisata, RI1 ha costruito senza chiedere alcun permesso una serie di dieci voliere in grigliato metallico su un fondo (part. n. 2543 RF) situato nella zona residenziale intensiva R4 di __________, a confine con le proprietà della resistente __________ (part. n. 567 RF) e di __________ (part. n. 1530 RF). Le tre voliere contigue che sorgono lungo il confine verso il fondo della resistente sono lunghe complessivamente 12 m, larghe circa 3 ed alte 2.50.
Il 27 novembre 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio di rilasciargli il permesso in sanatoria. Alla domanda si è opposta la vicina, contestando l’intervento soprattutto dal profilo della natura accessoria dei manufatti, della conformità con la destinazione di zona e delle immissioni.
B. Con decisione 25 marzo 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione della vicina.
L’autorità comunale ha in sostanza ritenuto che le voliere fossero compatibili con la vocazione residenziale della zona e che non arrecassero disturbo al vicinato.
C. Con giudizio 30 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo l’impugnativa contro di essa interposta dall’opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le voliere non potessero sorgere a confine già perché superano la lunghezza massima (10 m) prescritta dall’art. 8 cpv. 8 NAPR per le costruzioni accessorie. I manufatti, aperti verso il fondo della vicina, si porrebbero inoltre in contrasto con l’art. 9 cpv. 2.2 NAPR che permette di edificare a confine soltanto costruzioni accessorie prive di aperture.
Dal profilo della conformità di zona, il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che le dimensioni delle voliere superassero i limiti ammissibili per la costruzione di piccoli manufatti destinati alla detenzione di animali nelle zone residenziali.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza edilizia sia confermata.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il diritto di essere sentito rifiutandosi di esperire il sopralluogo richiesto, l’insorgente osserva che le voliere, considerate singolarmente e non nel loro insieme, sarebbero conformi alle NAPR. Si tratterebbe di costruzioni accessorie che per l’assenza di immissione moleste sarebbero conformi alla vocazione residenziale della zona.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e __________ che contesta invece in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio sollecita invece il ripristino della licenza accordata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è perciò ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza esperire il sopralluogo richiesto dall’insorgente (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge in effetti chiaramente dalla documentazione annessa (fotografie, piani). La visita in luogo non appare dunque atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per lo stesso motivo, va respinta l’eccezione di violazione del diritto di essere sentito, sollevata dall’insorgente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di esperire un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa circa la rilevanza e l’utilità della prova richiesta appare del tutto sostenibile.
2. 2.1. Giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l’autorizzazione a costruire edifici e impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di zona).
Nelle zone residenziali sono di regola ammesse soltanto costruzioni destinate all’abitazione ed alle attività strettamente connesse con questa specifica utilizzazione. Altre attività che non risultano strettamente connesse e subalterne alla funzione abitativa sono considerate estranee ed escluse dalle zone residenziali. All’interno delle zone riservate esclusivamente agli insediamenti residenziali, edifici e impianti destinati alla custodia od all’allevamento di animali più o meno domestici sono quindi ammessi soltanto nella misura in cui si configurano come costruzioni collocate in una posizione subalterna ed accessoria ad un edificio principale ed alla vocazione abitativa della zona.
2.2. La zona cosiddetta residenziale intensiva R4 di __________ è riservata all’insediamento di abitazioni e di stabilimenti commerciali e amministrativi (art. 46 lett. a NAPR). Al di là del marginale che accompagna la norma, non si tratta quindi di una zona esclusivamente residenziale, ma di una zona mista (residenziale e commerciale).
Voliere destinate alla custodia o all’allevamento di uccelli a titolo hobbistico non sono comunque costruzioni ad uso residenziale o commerciale. Dal profilo della loro destinazione, non servono né all’abitazione, né all’esercizio di attività mercantili.
In linea di massima, simili costruzioni non sono quindi conformi alla funzione della zona residenziale intensiva R4 di __________. Possono di conseguenza sorgere in questa zona soltanto nella misura in cui svolgono una funzione subalterna, ovvero accessoria a quella abitativa o commerciale di una costruzione principale.
2.3. In concreto, le otto voliere sono state installate nel giardino di uno stabile d’appartamenti, che sorge all’interno di una zona destinata all’insediamento residenziale intensivo. Grazie alle loro dimensioni complessive (circa 75 mq/160 mc) sono in grado di ospitare un numero rilevante di volatili. Stando ai parametri applicabili ai pollai (cfr. RS 455.1 allegato n. 1 all’ordinanza sulla protezione degli animali – OPAn n. 13 cifra 21) la capienza totale delle voliere permetterebbe di allevare almeno un centinaio di galline ovaiole.
La domanda di costruzione non precisa né quali, né quanti volatili il ricorrente intenda custodirvi. Stando alle fotografie agli atti sembrerebbe trattarsi di fasianidi, ossia di volatili paragonabili a galline, che, anche se esigono più spazio del pollame, potrebbero essere custoditi in numero rilevante nelle controverse voliere. Il municipio, dal canto suo, non ha subordinato la licenza ad alcun limite in tal senso.
Al di là di queste evidenti carenze, non v’è comunque chi non veda come un complesso di voliere, comparabile ad un pollaio per oltre un centinaio di galline, non possa essere considerato una costruzione accessoria, conforme alla funzione residenziale intensiva della zona in esame. In un simile impianto non è ravvisabile alcun rapporto di subordinazione funzionale con l’attiguo stabile d’appartamenti. Nelle zone residenziali intensive si può al massimo ammettere la presenza di minuscoli canili o di piccole gabbie per uccelli. L’insediamento di pollai è invece da escludere (RDAT 1995 I n. 33; EGVSZ 2002 pag. 185-191).
Già dal profilo della conformità di zona, il ricorso non può dunque essere accolto.
3. 3.1. A norma dell’art. 8 cpv. 8 NAPR di __________, si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che non siano destinate all’abitazione o al lavoro, che non siano più alte di 3.00 m e non superino la lunghezza di 10.00 m per ogni facciata. Se non presentano aperture possono sorgere a confine (art. 9 cpv. 2.2 NAPR).
Per essere considerate accessorie, le costruzioni devono porsi in un rapporto di subordinazione con una costruzione principale tanto dal profilo della destinazione, quanto dal profilo degli ingombri. Devono quindi essere prive di una destinazione autonoma ed avere dimensioni contenute (RDAT 2003 I n. 24; 1994 II n. 51; 1986 n. 39; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE, n. 849 seg.). Lo sviluppo verticale delle costruzioni accessorie è di regola limitato a 3.00 m. Alcuni ordinamenti edilizi, come quello di __________, limitano anche l’estensione orizzontale.
3.2. Stando ai piani prodotti dallo stesso insorgente, le tre voliere costruite in contiguità lungo il confine verso il fondo della resistente sono lunghe complessivamente 12.00 m. Il Consiglio di Stato ne ha dedotto che non potessero essere autorizzate, perché superano largamente le misure massime imposte dal PR per le costruzioni accessorie.
Il ricorrente rimprovera al Governo di non aver meglio esplicitato questa deduzione. La censura non giova comunque alla sua causa, perché l’imprecisione non l’ha limitato nell’esercizio dei suoi diritti di difesa. È in effetti innegabile, oltre che evidente, che la lunghezza totale delle voliere erette lungo il confine verso il fondo della resistente supera di 2.00 m la lunghezza massima ammessa dall’art. 8 cpv. 8 NAPR.
Dal profilo della loro lunghezza, le voliere non possono beneficiare della licenza in sanatoria.
3.3. Altrettanto incontestabile è l’inosservanza dell’art. 9 cpv. 2.2 NAPR, che permette di edificare costruzioni accessorie a confine soltanto a condizione che siano prive di aperture. La griglia a maglia fitta, che chiude le voliere lungo il confine tra i fondi delle parti, non risponde di certo al requisito dell’assenza di aperture. Anche da questo profilo, sul quale il ricorrente evita di prendere posizione, il ricorso non può essere accolto.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali tra il comune ed il ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1, 2, 6 e 46 RLE; 22 LPT; 3, 18, 19, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3.Le ripetibili di fr. 1'200.- sono suddivise in parti uguali fra il comune ed il ricorrente.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario