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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 17 agosto 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 giugno 2004 (n. 2794) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato; |
vista la risposta 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza svizzera di condurre veicoli a motore della categoria B il 17 novembre 2000.
Prima di allora, il 13 settembre 1995, era stata sanzionata quale titolare di una licenza di condurre straniera con un divieto di circolazione a tempo indeterminato per consumo di stupefacenti e bevande alcoliche, emerso in relazione ad un incidente della circolazione verificatosi il 1° luglio 1995.
Il 6 agosto 1998, sulla base di un rapporto peritale negativo, l'autorità cantonale ha respinto una sua prima istanza di riesame.
Nel novembre del 1999, sulla scorta di un esame medico e tossicologico, di una perizia STCA (società ticinese di cura contro l'alcolismo) e di informazioni di polizia, le è stata data la possibilità di sostenere nuovi esami di condurre, che ha regolarmente superato conseguendo la licenza di condurre.
B. a) Verso le ore 3.45 del 21 agosto 2002, dopo un alterco con il marito, la ricorrente ha inseguito il coniuge ponendosi alla guida di un'autovettura in stato di profonda agitazione. Durante la corsa in quel di Bellinzona ha urtato vari paletti, abbattuto un palo di cemento, danneggiato tre automobili parcheggiate, superato il limite sinistro della strada e cozzato contro un muretto. Terminata la corsa contro la siepe di un'abitazione, ha infine abbandonato il veicolo ormai distrutto ed è rientrata a piedi al proprio domicilio. Alle 14.15 dello stesso giorno si è presentata in Polizia. Sottoposta al prelievo del sangue, le è stata riscontrata un'alcolemia compresa tra 0.47 e 1.72 g/kg.
A seguito di questi avvenimenti, il 17 luglio 2003 l'autorità cantonale le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, in via preventiva e cautelativa, per sospetta dedizione al bere, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).
b) Statuendo su opposizione in relazione ai medesimi fatti, il 23 maggio 2003 la Pretura penale ha dichiarato RI 1 colpevole di circolazione in stato di ebrietà, ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio.
Adita dall'interessata, con sentenza 7 luglio 2004 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) ha annullato il dispositivo di condanna per titolo di guida in stato di ebrietà. Accertato che quel giorno l'insorgente aveva guidato in preda ad una furente e cieca gelosia e ad un rabbioso sconvolgimento interiore, l'autorità di ricorso ha rinviato gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio ritenendo in sostanza che contro di essa si sarebbe dovuto procedere per sottrazione alla prova del sangue.
C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale nel frattempo rassegnato da __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. b e c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, con decisione 29 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha revocato alla ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre 2005. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 18 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico psichiatrico comprovante la sua idoneità alla guida.
D. Il 22 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine psichiatrico. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.
E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente che al gravame venga concesso l'effetto sospensivo. Nel merito, la ricorrente postula in via principale l'annulla-mento della decisione impugnata, in via subordinata l'esperi-mento di una nuova perizia previa restituzione della licenza di condurre e in via ancor più subordinata la riconsegna della patente, affiancata ad un rapporto mensile di un istituto peritale neutro sulla sua reale e attuale idoneità alla guida, rispettivamente la riammissione alla guida nel dicembre del 2004 dietro presentazione degli esami alcoolimetrici.
L'insorgente contesta in sostanza l'imparzialità e l'oggettività del perito, nonché i metodi di valutazione utilizzati e le risultanze del suo referto. In quanto basata esclusivamente su tale perizia, la decisione impugnata non sarebbe di conseguenza sufficientemente motivata.
Ricorda infine che, ad esclusione dell'episodio del 1995, non è mai stata trovata alla guida in stato di ebrietà, evidenziando che i gli abusi alcolici di cui si è resa protagonista sono legati a conflitti familiari estranei alla circolazione stradale.
Altre argomentazioni saranno riprese per quanto necessario nei considerandi successivi.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
G. Il 19 ottobre 2004 la ricorrente ha trasmesso a questo tribunale un certificato medico. Il 18 gennaio 2005 ha inoltre prodotto ulteriore documentazione medica e le risultanze del programma di monitoraggio attualmente eseguito presso __________.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La fattispecie va quindi esaminata alla luce del vecchio diritto.
3. L'insorgente rivolge innanzitutto delle censure alla persona del perito. A tal proposito si osserva che __________ è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. In diverse occasioni, la validità delle sue valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza la ricorrente avrebbe dovuto contestare la scelta del perito al momento in cui ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è invece sottoposta all'esame dell'esperto, che peraltro già conosceva, senza sollevare obbiezioni, cosicché ora non può più metterne in dubbio le capacità per avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Ad evasione delle ulteriori censure sollevate in tema dalla ricorrente basta osservare che la designazione di __________ quale perito chiamato a stabilire il grado di idoneità alla guida dei conducenti è avvenuta regolarmente, ad opera del Consiglio di Stato, sulla scorta dell'art. 51 RLACS.
4. 4.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore (art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. b vLCStr). Identico trattamento deve essere riservato al conducente dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c vLCStr). In simili evenienze, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 OAC) e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis vLCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 33 OAC). Negli altri casi deve essere invece fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis vLCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 vLCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2180 ss., in particolare n. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.
La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 ss.). L'autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).
4.2. In passato la ricorrente è stata oggetto di una sanzione amministrativa particolarmente importante. Come accennato in narrativa, nel 1995 le è stato infatti inflitto un divieto di circolazione di durata indeterminata per infrazione alla LFStup e guida in stato di ebrietà. L'interessata è stata ritenuta inidonea alla guida sia per problemi alcolcorrelati che per abuso di sostanze stupefacenti. È stata riammessa al volante a distanza di oltre quattro anni, dopo aver comprovato mediante adeguati referti medici e psicologici la sua ritrovata idoneità alla guida.
Il 21 agosto 2002, trascorso appena un anno e mezzo dal conseguimento della licenza di condurre svizzera, la ricorrente ha nuovamente commesso una serie di gravi infrazioni, che hanno indotto la competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità alla guida. Giustamente, poiché al contrario di quanto sembra supporre l'insorgente, una simile iniziativa non dipende dagli esiti dei procedimenti penali che vengono normalmente avviati a seguito di violazioni più o meno gravi alle norme del traffico; basta che in relazione ad accadimenti come quelli verificatisi la notte del 21 agosto 2002 nasca il giustificato sospetto che un conducente non è più idoneo alla guida e possa quindi costituire un pericolo per la sicurezza del traffico. Nel contesto di un provvedimento di sicurezza come quello in esame, il fatto che il 7 luglio 2004 la CCRP abbia prosciolto RI 1 dall'accusa di guida in stato di ebrietà si avvera quindi del tutto irrilevante. Il provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti è giustificato da meri motivi di sicurezza del traffico e non dipende dall'accertamento o meno di un'infrazione alle norme della circolazione (DTF 122 II 359 consid. 2c; Pérrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, p. 134).
4.3. Le autorità inferiori hanno fondato la controversa revoca sulla perizia 4 aprile 2004 allestita dal __________, aspramente contestata dalla ricorrente.
Il perito incaricato ha avuto due colloqui personali con l'interessata (il 22 settembre 2003 e il 1° aprile 2004), l'ha sottoposta a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze dei referti medici stilati da vari specialisti.
Lo psicologo ha evidenziato che dopo il matrimonio è nata una periodica conflittualità importante che ha condotto a tutta una serie di problematiche, tra cui il ripetuto consumo smodato di bevande alcoliche della peritanda e (...omissis…) diversi ricoveri psichiatrici alla e altrove. A quest'ultimo proposito, il certificato 8 ottobre 2003 del dott. med. () raccolto dal perito conferma che “la paziente ci è nota per tre brevi ricoveri nel periodo dicembre 2002 - aprile 2003 motivati in due casi da intossicazioni patologiche da alcool nell'ambito di una situazione di disagio coniugale che si riacutizza ciclicamente. La paziente aveva effettuato altri tre brevissimi ricoveri nel periodo marzo 1998 - aprile 1999 ... La paziente presenta un'anamnesi etilica sin dall'età di 20 anni. Negli anni antecedenti il 1998 ella fu seguita dal signor presso il STCA e fu tentato un trattamento avversivo con Antabus. Sembra che negli anni successivi ella abbia limitato l'abuso, in genere riservato alle ore serali. Una nuova situazione di disagio coniugale, dal dicembre 2002 sembra segnalare una recrudescenza del problema di dipendenza segnalato dai controlli ematici da noi eseguiti nei recenti ricoveri”. Lo stesso medico ha infine sottolineato che “si apprezza una scarsa agganciabilità della paziente ad una terapia” ed inoltre che “l'abilità psichiatrica attuale alla guida dipende dal grado di astinenza raggiunto”.
Nel certificato 2 dicembre 2003 dell'allora medico curante dott. med., si annota inoltre che “la signora RI 1 fa uso di sostanze alcoliche quando ha violenti litigi con il marito. A causa di questa situazione sono stato chiamato al loro domicilio in varie date … il 15.11.2003 sono stato chiamato alle ore 22.50 e ho constatato che la signora RI 1 era in stato di ebrietà … il giorno successivo, in accordo con il dr. specialista FMH in psichiatria, ho fatto ricoverare la paziente alla Clinica per le cure del caso. Faccio notare che alla visita del 15.11.2003 ho trovato per la prima volta la paziente in stato evidente di ebrietà vera e propria e in forte depressione nervosa. Viste dunque le condizioni di salute attuali con chiaro peggioramento, non ritengo più la signora RI 1 idonea a condurre”.
Questi e altri elementi hanno indotto il perito __________ a concludere che “per quanto concerne la guida sicura, al di là della dimostrata eccessiva sottovalutazione della pericolosità per la guida degli stati di intossicazione da sostanze psicoattive, appare presente un'instabilità o una sensibilità emotiva che facilita sia l'insorgenza di abusi alcolici che di comportamenti inappropriati di alta emotività che ne riducono la lucidità e la critica necessarie a garantire una condotta compatibile con la guida sicura. … Alla base vi è a tutta evidenza una fragilità e un'emotività personale che richiedono un adeguato e specialistico supporto psicoterapico, a beneficio di tutti gli interessati dai comportamenti della summenzionata”.
Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Non è pertanto necessario effettuare ulteriori indagini, né è possibile tener conto dei documenti prodotti in questa sede, attestanti invero un'evoluzione positiva della situazione, ma irrilevanti ai fini del presente giudizio, volto unicamente a verificare la legittimità del giudizio prolato dal Consiglio di Stato a tutela della revoca di sicurezza disposta il 29 aprile 2004 dalla Sezione della circolazione.
Sotto questo profilo, le argomentazioni esposte nel gravame, orientate su una prognosi futura soggettiva e sui buoni propositi della ricorrente, non possono essere prese in considerazione. Ciò che conta è l'assodato stato di inidoneità alla guida in cui si trovava RI 1 al momento in cui è stata colpita dal provvedimento di sicurezza dedotto in giudizio.
4.4. La ricorrente si trova confrontata con un problema di abuso etilistico e di instabilità psichica che dura oramai da molti anni. Dalle tavole processuali risulta infatti che dal 1995 al momento della revoca qui impugnata essa ha fatto regolarmente capo a specialisti ed è stata periodicamente ricoverata in cliniche psichiatriche per problemi alcolcorrelati. A scadenze regolari, non appena si è ripresentata una situazione di conflittualità con il marito, il problema dell'abuso etilistico si è riacutizzato facendola cadere sistematicamente in uno stato di grave malessere. In tali condizioni, solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un suo reale cambiamento nel contesto del difficile rapporto che ha intrattenuto con l'alcool.
Alla luce di questi elementi, la riammissione alla guida non prima del mese di dicembre 2005 appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare a tal fine.
5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'adozione delle misure provvisionali chieste dalla ricorrente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b e c, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 lett. d, cpv. 1bis, cpv. 3 e 23 vLCStr; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario