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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 18 agosto 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 21 luglio 2004 (n. 3289) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 5 aprile 2004 con cui il municipio di CO 2 gli ha negato il permesso edilizio a posteriori per la sistemazione esterna del fondo n. 618 RFD di __________ situato al di fuori della zona edificabile; |
viste le risposte:
- 27 agosto 2004 del Dipartimento del territorio;
- 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato;
- 28 settembre 2004 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario del fondo n. 618 RFD di __________, assegnato dal PR 1976 alla zona non edificabile, su cui sorge un edificio abitativo un tempo utilizzato come grotto.
Sulla scorta di uno schizzo, disegnato a mano libera dallo stesso ricorrente, con risoluzione 2 aprile 2003 il municipio ha approvato alcuni interventi edilizi volti a modificare la sistemazione esterna della proprietà, senza tuttavia raccogliere il preavviso del Dipartimento del territorio.
b. Il 17 giugno, rispettivamente il 29 luglio 2003, il municipio ha ordinato al ricorrente di sospendere i lavori in corso siccome difformi rispetto a quanto approvato.
Il 30 settembre 2003 egli ha quindi presentato una domanda di costruzione a posteriori per la sistemazione esterna della proprietà (realizzazione di alcune aiuole, di alcuni muri di sostegno, di un caminetto, come pure di un'opera di terrazzamento).
Sulla scorta dell'opposizione dipartimentale, il 5 aprile 2004 il municipio ha autorizzato la realizzazione delle aiuole, negando tuttavia il permesso edilizio per la costruzione degli ulteriori manufatti.
c. Con risoluzione 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR del comune di Rovio abrogando formalmente il PR 1976 (ad eccezione dei disposti concernenti alcuni piani particolareggiati; cfr. dispositivo n. 6.2.). Evidenziata la vocazione edilizia del fondo di proprietà del ricorrente e di quello confinante (mapp. n. 617), l'Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di determinarne l'edificabilità completa, previo accertamento del limite del bosco a contatto con l'area edificabile.
B. Con giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la predetta risoluzione municipale.
Il Governo ha innanzitutto rilevato la nullità assoluta delle autorizzazione edilizia che il municipio aveva a suo tempo rilasciato senza raccogliere il necessario preavviso dell'autorità dipartimentale (art. 25 LPT), ritenendo che in base al PR 1976 il fondo in esame fosse situato fuori della zona edificabile. Ha quindi escluso che i manufatti dedotti in licenza potessero beneficiare di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 ss LPT, non essendo ad ubicazione vincolata.
C. Contro il predetto giudicato governativo il ricorrente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, rispettivamente che gli venga concessa l'autorizzazione per tutti i lavori di sistemazione esterna effettuati sul fondo di sua proprietà.
Contestualmente all'approvazione del nuovo PR, il Consiglio di Stato avrebbe a suo dire risolto di attribuire la particella alla zona edificabile. Il modesto intervento di sistemazione esterna, già notificato al municipio, che lo aveva avallato il 2 aprile 2003, beneficerebbe pertanto di un sufficiente titolo autorizzativo.
Ammesso che il fondo in esame sia tuttora assegnato alla zona non edificabile, il ricorrente sarebbe comunque tutelato nell'affidamento riposto nelle suddette autorizzazioni comunali, ancorché rilasciate senza raccogliere il necessario avviso dipartimentale.
Subordinatamente, egli rileva che l'intervento di sistemazione esterna beneficerebbe comunque della tutela delle situazioni acquisite (art. 24c LPT) siccome insuscettibile di alterare l'identità della costruzione esistente. Esso sarebbe inoltre compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, poiché il fondo sarebbe perfettamente insinuato nella zona edificabile.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC, senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio contesta dettagliatamente le allegazioni del ricorrente con argomenti, che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. Un sopralluogo non appare pertanto idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'intervento di sistemazione esterna sarebbe già stato autorizzato dal municipio il 2 aprile 2003. A torto.
2.1. Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT, per tutti gli interventi edilizi fuori della zona edificabile l'autorità cantonale decide se essi siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata. In quest'ordine di idee, l'art. 7 cpv. 5 LE prescrive che il dipartimento dichiari il proprio consenso in forma esplicita per le costruzioni e gli impianti fuori delle zone edificabili, a prescindere dalla loro importanza. In caso contrario, l'autorizzazione eventualmente accordata dall'autorità comunale non esplica alcun effetto. Nella misura in cui la dichiarazione di consenso sia esclusa anche a posteriori, la determinazione comunale non costituisce un valido titolo autorizzativo e si configura alla stregua di una decisione nulla (STA 26.1.1995 in re C&C, consid. 3; DTF 111 Ib 220 s, consid. 5b).
2.2. In concreto, con risoluzione 2 aprile 2003 il municipio ha autorizzato l'intervento edilizio di sistemazione esterna omettendo tuttavia di raccogliere il necessario preavviso del Dipartimento del territorio. Ritenuto che esso sarebbe stato in ogni caso negativo (cfr. consid. 4 e seg.), la predetta determinazione municipale è pertanto nulla. In simili circostanze, contrariamente a quanto assume il ricorrente, egli non può nemmeno prevalersi del principio di tutela dell'affidamento. Secondo la dottrina dominante esso è infatti per principio inapplicabile alle decisioni nulle (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, pag. 167; Grisel, Droit administrativ, pag. 204 ss; Grisel, Droit administratif suisse, pag. 187). Nemmeno la voce dottrinale citata dal ricorrente (Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 7, n. 801) consente di sovvertire tale deduzione. Questo autore sembra comunque riferirsi soltanto alla facoltà del privato senza particolari conoscenze in materia edilizia di invocare il diritto alla tutela della buona fede, qualora l'autorità comunale ometta di trasmettere gli atti a quella dipartimentale (art. 6 cpv. 5 LE) nell'ambito di una procedura edilizia concernente interventi edilizi all'interno della zona edificabile.
3. Contestualmente all'approvazione dell'attuale PR, il Consiglio di Stato ha evidenziato la vocazione edilizia del fondo di proprietà del ricorrente come pure del fondo n. 617 ordinando al comune di determinarne l'edificabilità completa (cfr. risoluzione governativa pag. 37, cfr. 3.5.3 e dispositivo n. 5.2. punto F.). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, sebbene il tenore del dispositivo possa dare adito a qualche perplessità, l'Esecutivo cantonale non ha inteso assegnare d'ufficio il fondo alla zona edificabile. Lo si deduce già dal fatto che esso ha subordinato l'inserimento di entrambi i fondi nella zona edificabile all'accertamento dei limiti del bosco che li lambisce (cfr. risoluzione governativa pag. 37, cfr. 3.5.3 in fine).
Il PR 1976 è stato invero abrogato al momento dell'approvazione di quello revisionato ma il fondo del ricorrente come in passato risulta tutt'ora escluso dal perimetro edificabile. È questa la circostanza decisiva ai fini del presente giudizio (v. STA 27.10.2004 in re comune di S.).
4. Il ricorrente non nega che l'art. 24 lett. a LPT escluda di rilasciargli il permesso richiesto. Né potrebbe contestare con successo le pertinenti considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato. I manufatti dedotti in licenza non sono evidentemente ad ubicazione vincolata. Il fatto che essi siano al servizio dell'edificio principale non consente di giungere a diversa conclusione. Dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto, senza che sia necessario esaminare se all'intervento dedotto in licenza si oppongano interessi pubblici preponderanti (lett. b).
5. 5.1. Lex specialis per rapporto all'art. 24 LPT, l'art. 24c LPT regolamenta in modo esaustivo la tutela delle situazioni acquisite fuori della zona edificabile. In queste zone, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
5.2. Nel caso in esame, tutti gli interventi dedotti in licenza non modificano la sostanza immobiliare dell'edificio. Non costituiscono dunque una trasformazione parziale dello stesso giusta l'art. 24c cpv. 2 LPT, bensì nuove costruzioni che già per questo motivo non possono dunque beneficiare della tutela delle situazioni acquisite (cfr. in proposito STF 14.05.2001, inc. n. 1°.269/2000, consid. 3c, peraltro citata dallo stesso ricorrente). Irrilevante è pertanto la deduzione ricorsuale - oltretutto opinabile – secondo cui i controversi manufatti non sarebbero suscettibili di alterare sostanzialmente l'identità qualitativa dell'edificio cui sono asserviti.
6. In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve dunque essere respinto confermando il giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 24, 24c, 25 LPT; 1, 7, 21 LE; 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario