Incarto n.
52.2004.274

 

Lugano

6 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 agosto 2004 di

 

 

 

RI1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 luglio 2004 del Consiglio di Stato, n. 3304, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 maggio 2004 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha subordinato la sua riammissione alla guida di veicoli a motore alla presentazione di diversi esami medici attestanti la sua idoneità alla guida;

 

 

vista la risposta 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 


ritenuto,          in fatto

 

A.  a) RI1 ha ottenuto la licenza di condurre autoveicoli nel 1975. Da allora è stato oggetto di sei misure amministrative. Un revoca di due mesi nel 1975 per guida in stato di ebrietà, una revoca di due mesi nel 1985 per aver superato il limite di velocità ed aver effettuato una pericolosa manovra di sorpasso, una revoca di due mesi nel 1986 per aver omesso di consegnare la licenza di condurre, una revoca a tempo indeterminato per infrazione alla LStup nel 1986 (riammissione alla guida nel 1995) e nel 1997 (riammissione alla guida nel 2000), e una revoca di tre mesi nel 2000 per aver circolato con un motoveicolo in stato di ebrietà e per essersi opposto alla prova del sangue.

 

b) In seguito al consumo di sostanze stupefacenti, il 30 gennaio 2003 la Sezione della circolazione ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di sicurezza per inidoneità alla guida dovuta a tossicodipendenza. A titolo cautelare l'autorità cantonale gli ha nuovamente revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, precisando che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo sulla base della documentazione medica richiestagli con scritto del 2 agosto 2002. Tale risoluzione è passata in giudicato incontestata.

 

c) Dopo vicissitudini che non occorre ricordare, il 18 marzo 2004 la Sezione della circolazione ha comunicato al ricorrente che avrebbe proceduto ad un eventuale riesame del suo caso alle seguenti condizioni:

·        esperimento di un esame tossicologico del capello comprovante il mancato consumo di sostanze stupefacenti negli ultimi 6 mesi;

·        effettuazione di un controllo medico settimanale con analisi tossicologiche dell'urina per una durata di 3 mesi;

·        presentazione di un certificato medico attestante, sulla base dei predetti esami e di ulteriori verifiche cliniche e paracliniche, l'affrancazione dal consumo di sostanze stupefacenti e la sua idoneità psico-fisica a condurre con sicurezza veicoli a motore;

Il 13 maggio 2004 l'autorità cantonale ha ribadito tali oneri in una decisione impugnabile.

                                  B.   Adito da RI1, con giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette imposizioni, ritenendo che le circostanze le giustificassero e che, trattandosi di una revoca di sicurezza, il ricorrente non potesse far valere alcun bisogno professionale di disporre della licenza di condurre.

 

 

                                  C.   Contro questa pronuncia governativa RI1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione della licenza di condurre.

                                         In sostanza, il ricorrente sostiene di non assumere alcun tipo di farmaco, di non aver commesso alcuna infrazione alla LCStr e di non essere stato coinvolto in alcuna inchiesta di polizia riguardante stupefacenti. Asserisce di trovarsi in uno stato di indigenza e di non opporsi agli esami richiesti dall'autorità cantonale, ma di non disporre di sufficienti risorse economiche per farvi fronte. La sua cassa malati rifiuterebbe infatti il rimborso di tali spese. Concludendo, ribadisce la necessità professionale di condurre autoveicoli.

 

 

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

                                         Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

                                         1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

 

 

                                   2.   Dinanzi a questo Tribunale il ricorrente non contesta la fondatezza della revoca di sicurezza della licenza di condurre per dipendenza da sostanze stupefacenti, peraltro cresciuta in giudicato e dunque inimpugnabile. Egli si limita unicamente a denunciare l'impossibilità di assumersi i costi delle misure oggetto della decisione 13 maggio 2004, in particolare le spese dell'analisi del capello.

 

 

3.   Giusta i combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania, che possono diminuirne l'idoneità alla guida.

      La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania, oppure per motivi caratteriali o altri motivi. In tal caso la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).

      L'art. 17 cpv. 3 LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni imposte o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.           

 

 

4.   Nel caso in esame, il ricorrente presenta un importante vissuto di dedizione alla droga. La Sezione della circolazione ha pertanto rettamente subordinato la sua riammissione alla guida alla presentazione di alcuni documenti atti a dimostrare l'avvenuta affrancazione dal consumo di stupefacenti e la ritrovata idoneità alla guida.

All'autorità cantonale non può essere mosso alcun rimprovero in relazione all'imposizione delle misure oggetto del provvedimento impugnato. Nel loro insieme esse risultano adeguate e proporzionali, anche qualora dovessero comportare dei costi accresciuti. Le controverse imposizioni, in quanto dettate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale escludendo dal traffico i conducenti che non soddisfano le condizioni legali per l'ammissione alla guida di un veicolo a motore, sono giustificate da un interesse pubblico considerevole, preponderante rispetto a quello puramente economico vantato dal ricorrente.

Per essere riammesso alla guida, al ricorrente sarebbe bastato dimostrare l'adempimento dei requisiti sanciti dalla legge per il rilascio della licenza di condurre, sottoponendosi agli esami richiesti. In questi mesi egli non ha tuttavia affrontato alcun controllo. La doglianza sollevata in merito ai costi delle analisi che la cassa malati non coprirebbe, in particolare quelli cagionati dall'esame del capello, è pertanto manifestamente pretestuosa. L'assenza di copertura assicurativa per tali esami non costituisce infatti motivo sufficiente per soprassedere alle condizioni legali e a quelle imposte dall'autorità cantonale nell'ottica di un riesame della situazione. Discorso analogo vale per la presunta indigenza del ricorrente, priva di qualsiasi riscontro negli atti di causa.

 

 

                                   5.   Quanto alla necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dal ricorrente, trattasi di esigenza che può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l’idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di sicurezza come quello in esame l’argomentazione addotta dal ricorrente si avvera dunque improponibile.

 

 

                                   6.   Da quanto precede consegue che quand'anche le condizioni imposte all'insorgente dovessero procurargli costi rilevanti, non ricorrono gli estremi per modificare la decisione della Sezione della circolazione e quella del Governo che la tutela. Il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16, 17 LCStr; 33 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61, 62 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

o;

a;

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario