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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 agosto 2004 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3568) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 maggio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS; |
viste le risposte:
- 7 settembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni;
- 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 1° febbraio 2003 il cittadino italiano __________ RI 1 (1944) è entrato in Svizzera allo scopo di vivere presso il fratello __________, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa valido fino al 31 gennaio 2005 in quanto beneficiava di un'assicurazione malattia e infortuni e aveva dichiarato di possedere mezzi finanziari sufficienti. Egli disponeva infatti di una pensione INPS di € 807 mensili (pari a fr. 1'170.–) e suo fratello aveva fornito garanzie finanziarie e di sostentamento in suo favore.
b) Con risoluzione 14 gennaio 2004, la Commissione tutoria regionale 14 di Bellinzona ha privato provvisoriamente __________ RI 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandogli il fratello __________ quale suo rappresentante.
B. Il 15 marzo 2004 __________ RI 1 ha ottenuto una rendita semplice di invalidità di fr. 1'407.– mensili con effetto dal 1° febbraio 2003.
Il 3 maggio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che l'interessato aveva presentato una domanda di prestazione complementare alla rendita AVS/AI.
C. Preso atto della comunicazione dell'IAS, il 25 maggio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a __________ RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2004 per lasciare il territorio elvetico.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito alla richiesta di prestazioni complementari alla rendita AI.
La decisione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS e degli art. 2, 24 Allegato I ALC e 16, 23 OLCP.
D. a) Contro la predetta decisione __________ RI 1 è insorto il 9 giugno 2004 dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ha dichiarato di avere mezzi finanziari sufficienti per poter vivere senza dover ricorrere alle prestazioni complementari alla rendita AI e che avrebbe pertanto ritirato la relativa domanda. Ha soggiunto che tali prestazioni non equivalgono in ogni caso a un aiuto da parte dell'assistenza sociale.
b) Preso atto di ciò, in fase di risposta la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si è dichiarata disposta ad annullare la propria decisione in virtù dell'art. 50 PAmm non appena il ricorrente avesse dimostrato quanto sostenuto nel gravame.
c) Il 23 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha quindi invitato l'interessato a documentare, entro 10 giorni, che l'IAS confermava che egli aveva ritirato della propria domanda di prestazioni complementari, invano.
d) Con giudizio 17 agosto 2004 il Governo ha quindi confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi fossero gli estremi per procedere alla revoca del permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, il ricorrente ribadisce gli argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale, documentando il ritiro della propria domanda di prestazioni complementari AI.
F. A seguito della nuova documentazione prodotta, il Consiglio di Stato e il dipartimento propongono di accogliere il gravame, quest’ultimo opponendosi tuttavia all'assegnazione di ripetibili all'insorgente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 25 maggio 2004 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa di __________ RI 1, valido fino al 31 gennaio 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC; RS 0.142.112.681), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
2.2. Ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).
Secondo l'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3. 3.1. In concreto, il 1° febbraio 2003 __________ RI 1 è entrato in Svizzera per vivere presso il fratello __________.
Visto che il ricorrente beneficiava di un'assicurazione malattia e infortuni e disponeva di un pensione INPS di € 807 mensili (= fr. 1'170.–), e ritenuto inoltre che suo fratello aveva fornito delle garanzie finanziarie e di sostentamento in suo favore, il dipartimento gli ha quindi rilasciato un permesso di dimora CE/AELS destinato ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica.
Il 3 maggio 2004 l'IAS ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che __________ RI 1, il quale aveva ottenuto il 15 marzo 2004 una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'407.– mensili con effetto dal 1° febbraio 2003, aveva presentato una domanda di prestazione complementare alla rendita AI.
Il 25 maggio 2004 il dipartimento ha quindi revocato il permesso di dimora all'insorgente, ritenendo che non fossero più adempiute le condizioni previste agli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.
La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, dopo che aveva invitato inutilmente il ricorrente a dimostrare che egli avesse effettivamente ritirato la domanda di prestazioni complementari come sostenuto nel gravame, condizione posta dal dipartimento per ripristinare la sua autorizzazione di soggiorno.
3.2. Dinnanzi al Tribunale __________ RI 1 ha finalmente versato agli atti la conferma del 28 luglio 2004 dell'IAS alla rinuncia di prestazioni complementari AVS/AI (doc. B e C).
Di conseguenza, la decisione di revoca del permesso di dimora dell'insorgente dev'essere annullata così come quella del Governo che la tutela, senza che la presente vertenza necessiti di ulteriore disamina.
Del resto, nemmeno le autorità inferiori si oppongono all'accoglimento del gravame in seguito alla documentazione prodotta in questa sede.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Non si assegnano per contro ripetibili all'insorgente (art. 31 PAmm).
Giova ricordare che, allorquando il ricorrente omette di presentare all'autorità precedente degli atti e questi conducono ad accogliere il gravame, il tribunale può rinunciare ad attribuirgli un'indennità per ripetibili (DTF 103 Ib 192 consid. 4a).
Nulla impediva infatti all'insorgente, tanto più che egli era stato espressamente invitato in tal senso, di trasmettere all'Esecutivo cantonale la dichiarazione con cui il 28 luglio 2004 dell'IAS confermava che egli rinunciava a ottenere le prestazioni complementari AI.
La dichiarazione, ricevuta dal patrocinatore di __________ RI 1 il 4 agosto 2004, avrebbe portato il 17 agosto successivo all'accoglimento del suo gravame dinnanzi al Consiglio di Stato ed evitato un'ulteriore - ed inutile - procedura ricorsuale davanti a questo tribunale.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; l'ALC e l'Allegato I; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3568) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 25 maggio 2004 (n. RV COM 8) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario