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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 26 agosto 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione 13 luglio 2004 (n. 3288) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° aprile 2004 con cui la Sezione della circolazione, Dipartimento delle Istituzioni, gli ha revocato per tre mesi la licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali, a scopo di ammonimento; |
vista la risposta 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 22 agosto 1961. Da allora il suo comportamento alla guida non è mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi.
B. Verso le ore 20:30 del 24 agosto 2003 RI1, 1943, alla guida della sua automobile Toyota, ha urtato al fianco destro con lo specchietto laterale destro __________, 1987, in piedi sul ciglio della strada, senza poi arrestare la corsa.
C. Visto il rapporto di polizia del 7 ottobre 2003, con decreto d'accusa 1° dicembre 2003, cresciuto in giudicato, il Procuratore Pubblico ha inflitto al ricorrente una multa di Fr. 1'000.- e trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per infrazione alle norme della circolazione, sottrazione alla prova del sangue ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio.
D. Sulla scorta delle emergenze della procedura penale, la Sezione della circolazione ha disposto la revoca della licenza di condurre veicoli a motore di RI1 a scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali di veicoli F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli artt. 16 cpv. 3 lett. g e 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
E. Adito dal destinatario della misura, con risoluzione 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto integralmente il gravame e confermato la decisione della Sezione della circolazione. Rilevato in via preliminare che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo, considerata la gravità delle infrazioni commesse, ha sostanzialmente ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e conforme al principio della proporzionalità.
F. Contro il predetto giudizio governativo RI1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando sia l'annullamento totale dello stesso, sia la sua riforma nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca della licenza.
L'insorgente evidenzia un accertamento inesatto dei fatti dovuto alle testimonianze dei tre testi sentiti dalla polizia e un'inesistente colpa per essersi sottratto alla prova del sangue, visto che la dinamica e le conseguenze dell'incidente non richiedevano l'intervento della polizia. Inoltre, data la sua impeccabile condotta di guida come pure la necessità effettiva di condurre veicoli a motore per espletare la sua attività professionale, la revoca di tre mesi sarebbe sproporzionata.
G. Il Consiglio di stato ha sollecitato la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere cognitivo, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). O si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue, ordinata o che doveva presumere che la fosse (art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr). La revoca della licenza a titolo d’ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un’infrazione alle regole della circolazione e d’impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso (art. 17 cpv. 1 LCStr), segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., tra tante, DTF 123 II 97 e DTF 121 II 217 consid. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel caso di specie, in particolare a seguito della comunicazione 28 ottobre 2003 della Sezione della circolazione, il ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l’adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Egli non ha tuttavia impugnato presso l'apposita istanza penale il decreto d'accusa proposto dal Procuratore Pubblico, che è così cresciuto incontestato in giudicato. Il ricorrente ha dunque riconosciuto come esatti gli accertamenti fattuali su cui esso si fonda.
Per questo motivo, alla luce della giurisprudenza citata, in questa sede all’insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia il loro apprezzamento compiuto dall’autorità penale e ripreso in seguito dall’autorità dipartimentale.
Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo tribunale è dunque vincolato dall'esposizione dei fatti così come ritenuti dall'autorità penale.
4. 4.1. Urtando __________, sedicenne, che camminava regolarmente insieme ad un coetaneo sul ciglio destro della carreggiata rispetto alla sua direzione di marcia in assenza di un marciapiede, l'insorgente ha violato la norma secondo la quale ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1 LCStr). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). In presenza dei due giovani, al conducente era quindi richiesta nella guida un'attenzione maggiore.
4.2. In virtù dell'art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. In specie, il ricorrente ha violato questo disposto, poiché sebbene avesse percepito un colpo sul veicolo proprio passando accanto ai due ragazzi, non ha ritenuto di doversi fermare per accertarsi dell'origine di tale rumore. Egli si è limitato, verosimilmente dallo specchietto retrovisore, a constatare che i ragazzi erano in piedi, per cui ha creduto ad un colpo intenzionale provocato dai medesimi. Nonostante dopo qualche centinaio di metri si sia accorto di aver perso lo specchietto laterale destro, il conducente ha comunque continuato la corsa fino al suo domicilio senza, nemmeno a quel momento, ritornare sul luogo dell'impatto per verificare l'esatta dinamica dell'incidente.
Così agendo, l'insorgente non si è neppure sincerato delle condizioni di salute di __________, che poteva anche essere stata seriamente ferita senza necessariamente essersi casciata al suolo. Il ricorrente si è unicamente fidato di quanto – erroneamente - ritenuto in un primo tempo, ma questo suo comportamento configura una violazione dell'art. 51 cpv. 2 prima frase LCStr, secondo cui tutte le persone coinvolte nell'infortunio devono prestare soccorso alle persone ferite.
Le spiegazioni addotte in proposito dal rappresentante del ricorrente non possono essere condivise. È del tutto fuori luogo pretendere che l'impatto del retrovisore laterale con l'anca del pedone non poteva che causarle una lieve contusione e non ferirla, cosicché non era necessario, né tanto meno obbligatorio avvertire la polizia (art. 51 cpv. 2 seconda frase LCStr). Poiché la vittima, colpita dalla vettura, si teneva il fianco con le mani, la polizia doveva invece essere avvertita, in modo tale che tutte le persone coinvolte collaborassero all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 2 terza frase LCStr). E fino al suo arrivo, nessuno poteva abbandonare il luogo dell'infortunio (art. 51 cpv. 2 quarta frase LCStr).
4.3. Il conducente che lascia il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia ricorre nel reato di sottrazione alla prova del sangue solo quando viola, nel contempo, l'obbligo di avvisare la polizia e quando l'ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla luce delle circostanze pertinenti del caso, che lui conosceva (DTF 124 IV 175). Per ammettere l'elusione della prova del sangue dalla omessa comunicazione dell'infortunio alla polizia è dunque necessario disporre sia di un elemento oggettivo che di un elemento soggettivo (DTF 109 IV 137).
Entrambe le condizioni – tratte dall'art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr - sono adempiute. D'un canto, RI1 non ha avvertito la polizia dell'infortunio; d'altro canto, sapendo di aver ingerito quel pomeriggio dell'alcol, dopo l'urto non si è fermato ed ha così accettato di eludere la prova del sangue. In virtù del predetto disposto la licenza di condurre è stata quindi correttamente revocata.
5. 5.1. L'insorgente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali (art. 33 cpv. 2 OAC). La giurisprudenza riconosce tale necessità con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 123 II 574; DTF 122 II 24 segg.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato dalla revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria attività professionale (DTF 123 II 572 consid. 2c).
5.2. Per RI1, titolare di un'impresa costruzioni nel comune di domicilio, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza citata. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Gli impedimenti che la revoca della licenza di condurre gli causerebbero possono invero essere mitigati con diversi accorgimenti. Va infatti evidenziato che egli potrebbe comunque far capo all'utilizzo dei mezzi pubblici oppure ricorrere all'aiuto di colleghi o di familiari. Conformemente alla decisione impugnata, per i suoi spostamenti professionali il ricorrente potrebbe inoltre avvalersi di veicoli a motore della categoria F.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che la misura revocatoria a scopo d'ammonimento di tre mesi sia del tutto adeguata (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr) e pienamente rispettosa del principio di proporzionalità (art. 33 cpv. 2 OAC).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 26 e 31 LCStr; 30, 32 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi Fr. 1’000.-, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
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4. Intimazione a: |
; ; Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria