Incarto n.
52.2004.287

 

Lugano

3 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 3 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 agosto 2004 (n. 3595) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l’istanza 26 febbraio/12 marzo 2004 dei ricorrenti volta ad ottenere la revisione della risoluzione governativa 18 giugno 2003 (n. 2695), in materia di tasse di soggiorno;

 

 

viste le risposte:

-                   14 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-                   28 settembre 2004 dell’Ente turistico di CO 1;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 16 maggio 2001, l’Ente turistico di CO 1 (in seguito Ente) ha chiesto ai coniugi RI 1 il pagamento della tassa di soggiorno per gli anni 2000 e 2001, riferita alla loro residenza di;

 

                                         che con giudizio 4 luglio 2001, il CO 2, pur confermando nel principio l’obbligo per gli interessati al versamento di una tassa di soggiorno, ha accolto il ricorso degli stessi e rinviato gli atti all’Ente, affinché stabilito il numero di letti presenti nello stabile, si pronunciasse nuovamente;

 

                                         che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con giudizio 18 giugno 2003, il Governo ha dichiarato irricevibile lo scritto inoltrato dagli interessati a seguito del precetto esecutivo spiccato dall’UEF di __________ su richiesta dell’Ente, per tasse di soggiorno scoperte relative agli anni 2000, 2001 e 2002; tale decisione è rimasta incontestata;

 

                                         che con sentenza 11 febbraio 2004, il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto in via provvisoria, limitatamente a fr. 750.- oltre a spese accessorie, l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo menzionato;

 

                                         che, con scritto 26 febbraio 2004, RI 1 hanno chiesto al CO 2 di riconsiderare la loro richiesta di esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno, per motivi medici; il 12 marzo 2004, hanno indicato che tale scritto era da intendere quale istanza di revisione della decisione governativa 18 giugno 2003;

 

                                         che il Governo, con risoluzione 17 agosto 2004, ha dichiarato irricevibile l’istanza, in quanto non erano dati i presupposti della revisione;

 

                                         che avverso il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che all’accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato che l’Ente;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale è data dall’art. 60 PAmm;

 

                                         che nella misura in cui contestano il giudizio d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, i ricorrenti sono senz’altro legittimati a ricorrere;

 

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

                                         che giusta l’art. 35 PAmm, la revisione è data:

“a) se l’autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

b)      se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)      se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante;

d)      se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.”;

 

                                         che in concreto, nelle argomentazioni addotte dagli interessati nell’istanza interposta dinanzi al Consiglio di Stato non è ravvisabile alcun motivo di revisione;

 

                                         che, a ben guardare, i ricorrenti avversano la decisione governativa 18 giugno 2003 con l’intento di indurre l’autorità a procedere ad un riesame della fattispecie volto all’esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno scoperte;

                                         che nella decisione 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile lo scritto 24 aprile 2003 di RI 1, in quanto non adempiva i requisiti di legge (art. 9 PAmm);

 

                                         che la revisione non è ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato impugnando la decisione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 35);

 

                                         che, in quel caso, nulla impediva PA 1 di avversare, mediante ricorso, la decisione governativa 18 giugno 2003 dinanzi a codesto Tribunale;

 

                                         che il fatto che al momento della notifica del giudizio governativo in oggetto RI 1 fosse da poco rientrato dall’ospedale non permette di giungere a diversa conclusione; nemmeno i requisiti posti dall’art. 12 PAmm per una restituzione in intero contro il lasso dei termini sono dati;

 

                                         che non permette di giungere a conclusioni più favorevoli trattare l’istanza quale richiesta di riesame; in effetti, per costante giurisprudenza, possono essere oggetto di riesame soltanto le decisioni delle autorità amministrative: sfuggono per contro a tale rimedio straordinario quelle degli organi giurisdizionali o giudiziari (STF del 18 agosto 2001 nella causa 2P.49/2001, consid. 3d/cc; STF del 12 aprile 2001 nella causa 2P.267/2000, consid. 2b/bb; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, pag. 947 n. 1 e pag. 948);

 

                                         che, l’istanza in questione, indipendentemente dal fatto che fosse considerata di revisione o di riesame, andava pertanto dichiarata irricevibile in ogni caso;

 

                                         che di conseguenza il presente ricorso dev’essere respinto;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

 

                                         che i ricorrenti rifonderanno all’Ente, che si è avvalso di un patrocinio legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

 

 

3.I ricorrenti verseranno all’Ente turistico CO 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria