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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Flavio Canonica, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 6 settembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 17 agosto 2004 (n. 3576) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 16 giugno 2004 del CO 1 in materia di mancata conferma del rapporto di nomina; |
viste le risposte:
- 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 21 settembre del CO 1;
preso atto della replica 13 ottobre 2004 e delle dupliche:
- 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;
- 2 novembre 2004 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 17 settembre 2002 il CO 1 ha nominato RI 1 Capo della Sezione amministrativa dei Servizi urbani comunali (SUC) a far tempo dal 7 ottobre 2002.
A seguito di vicissitudini note alle parti, che non occorre rievocare in questa sede, il 16 giugno 2004 il municipio ha risolto di non confermare il qui ricorrente nel rapporto di impiego al termine del periodo amministrativo, giunto a scadenza il 4 ottobre 2004. L'esecutivo comunale ha giustificato il provvedimento rilevando che le prestazioni lavorative dell'insorgente ed i suoi rapporti con alcuni colleghi dei quadri superiori non sarebbero migliorati rispetto alla valutazione effettuata dal direttore dei SUC dopo i primi sei mesi di servizio. Nel frattempo sarebbe inoltre venuta meno la fiducia nei suoi confronti. L'autorità comunale ha disposto che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
B. Con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dal ricorrente. Disattese le censure di ordine formale, il Governo ha in sostanza ripreso le motivazioni addotte dal municipio, rilevando che lo stesso ricorrente avrebbe ammesso di essere stato progressivamente escluso da alcune mansioni di sua competenza.
D. Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e che la sua nomina venga di conseguenza confermata; in via provvisoria ha chiesto che al ricorso venisse conferito l'effetto sospensivo.
Il ricorrente contesta dettagliatamente le motivazioni poste a fondamento della risoluzione municipale ed essenzialmente riprese nel giudizio impugnato. Egli evidenzia in particolare che le qualifiche del maggio 2003 esprimerebbero anche considerazioni positive sul suo operato e che egli avrebbe continuato a svolgere con successo le proprie mansioni. Rileva inoltre che dagli atti non emergerebbe alcun riscontro probatorio che consenta di ritenere compromesso l'ordinato andamento dell'attività lavorativa a seguito di un conflitto grave ed insanabile con colleghi e superiori, tale da giustificare la decisione impugnata. Egli lamenta infine una violazione del suo diritto di essere sentito: diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, l'autorità comunale avrebbe dovuto ascoltarlo prima di emanare la propria decisione. Delle ulteriori contestazioni relative all'inchiesta amministrativa che il 16 agosto 2004 il municipio ha avviato pendente causa contro RI 1 si dirà semmai nei seguenti considerandi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, che il municipio.
F. Con decreto 1. ottobre 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'istanza con cui il ricorrente ha chiesto in sostanza di poter provvisoriamente restare in carica durante il successivo periodo amministrativo.
G. Con la replica il ricorrente ha recisamente contestato alcune critiche ulteriormente addotte dal municipio nel proprio memoriale di risposta. Dal canto suo, l'esecutivo comunale si è riconfermato nelle proprie tesi, allegazioni e conclusioni, mentre il Governo non ha formulato particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza assumere prove (art. 18 PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Se la fattispecie è stata accertata in modo incompleto, il tribunale può infatti annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. I dipendenti comunali sono di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo determinato, con scadenza generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni comunali (art. 125 e 127 LOC). Resta riservato il caso in cui il comune si sia avvalso della facoltà di deroga concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC per regolare il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali secondo le disposizioni della LOrd, che ha abrogato il cosiddetto periodo amministrativo, per passare al sistema della nomina a tempo indeterminato.
Durante il periodo di nomina, i dipendenti godono di una notevole garanzia di stabilità del rapporto d'impiego, che di principio può essere rescisso dall'autorità soltanto per motivi disciplinari o per decadenza dei presupposti della nomina. Alla scadenza del periodo di nomina, siffatta garanzia si attenua per contro in misura significativa, sino a dare al municipio la possibilità di porre termine al rapporto di lavoro anche per motivi meno importanti. Deve comunque trattarsi di motivi giustificati (art. 127 cpv. 3 LOC; art. 83 regolamento organico dei dipendenti del comune di Bellinzona e delle sue aziende municipalizzate; ROD). Ciò significa che la mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina deve essere sorretta da un motivo sufficiente, oggettivamente sostenibile (DTF 99 Ib 99; RDAT 1981 n. 28 e 35; 1985 n. 28). Non deve essere dato un motivo grave e nemmeno una colpa del dipendente. Basta che si verifichi una situazione incompatibile con il buon andamento del servizio, che pregiudichi il compiuto soddisfacimento dell'interesse pubblico e renda ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto instaurato fra le parti.
Pur fruendo di un ampio margine discrezionale, l'autorità di nomina non può comunque decidere come le pare e piace, ma è tenuta a rispettare i principi generali del diritto. Censurabili da parte delle autorità di ricorso sono le decisioni di mancata conferma che integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento.
3. 3.1. In concreto, il municipio ha in primo luogo motivato la propria decisione sulla scorta della valutazione professionale espressa nell'ambito del colloquio di discussione delle qualifiche risalente al mese di maggio del 2003. Il relativo rapporto rileva in particolare quanto segue:
"[…] Di fronte ad un comportamento corretto e ad una volontà positiva da parte del Caposezione amministrativa, vi sono degli aspetti non ancora soddisfacenti, quali:
- Priorità nell'evasione dei compiti: non è data la dovuta attenzione nel distinguere le urgenze. Tendenza ad eseguire un lavoro dopo l'altro e non in parallelo.
- Concisione: eccessivo formalismo negli scritti e nella presentazione orale.
- Giusto peso all'evento: viene dedicato un impegno eccessivo a certi oggetti di secondaria importanza, che si traduce in tempi non giustificati anche se il risultato è ottimo.
- Tempi di allestimento ed evasione: manca una certa velocità d'esecuzione ed organizzazione del lavoro. Molto probabilmente a causa degli aspetti già citati, oltre che per una normale mancanza d'esperienza nell'amministrazione comunale.
- Informazione al dir. SUC: l'informazione è buona, da migliorare quella relativa all'inizio di una nuova attività (non informare solo nel corso o alla conclusione della pratica).
In occasione dei colloqui sono pure stati esaminati i seguenti aspetti:
- Nuove incombenze da altri settori SUC: si dovrebbe poter trovare spazio per un passaggio alla Sezione amministrazione di lavori del ramo, attualmente effettuati da settori tecnici (p.es. gestione contratti sedimi comunali).
- Rapporti con colleghi: in generale buoni, ad eccezione di alcune tensioni con uno/due colleghi (diverso metodo di lavoro rispetto al predecessore, richiami per urgenze non sempre apprezzati). Il sig. RI 1 si lamenta di una certa mancanza di collaborazione da parte dei colleghi del settore tecnico. […]"
A fronte di una serie di critiche volte a migliorare le prestazioni lavorative del ricorrente dal profilo quantitativo e qualitativo, la surriferita valutazione esprime pure degli apprezzamenti positivi sulla qualità del lavoro svolto e del rapporto intrattenuto con la maggior parte dei colleghi, ad eccezione di due funzionari dirigenti del settore tecnico.
In simili circostanze non si può ritenere, senza violare il divieto d'arbitrio, che tale valutazione costituisca di per sé stessa un motivo sufficiente ed oggettivamente sostenibile per giustificare la decisione municipale di non riconfermare la nomina dell'insorgente. Questa conclusione si impone a maggior ragione, se si considera il lungo tempo trascorso dal colloquio di discussione delle qualifiche, avvenuto oltre un anno prima.
3.2. Il municipio ha comunque pure motivato la propria decisione, asserendo che RI 1 non avrebbe nel frattempo colmato le lacune riscontrate in occasione della suddetta valutazione e che il rapporto di fiducia con quest'ultimo sarebbe ormai compromesso ("la mancanza dei presupposti di fiducia hanno inoltre condizionato negativamente la collaborazione dal mese di novembre 2003"; doc. U pag. 2). Il ricorrente ha però sin dall'inizio recisamente contestato tali allegazioni, che non sono suffragate agli atti dal benché minimo riscontro probatorio. A tale proposito giova in particolare rilevare che, dopo il mese di maggio 2003, egli non è apparentemente più stato valutato dai suoi superiori gerarchici nell'ambito di una procedura in contraddittorio. In simili circostanze, il Consiglio di Stato non poteva respingere le prove offerte dall'insorgente, affermando in modo apodittico che gli atti consentivano di statuire sul ricorso senza istruttoria. Allorquando i fatti su cui si fonda la decisione di mancata conferma sono controversi – come è il caso nella fattispecie in esame – l'autorità di ricorso non può infatti limitarsi ad accreditare la tesi del datore di lavoro, ma deve promuovere i necessari accertamenti. Sarà solamente nell'ambito della valutazione delle prove raccolte che essa potrà eventualmente accreditare gli elementi di giudizio posti a fondamento della decisione municipale (cfr. STA 23.3.2005 in re V., consid. 4.2.).
L'accertamento dei fatti non deve necessariamente implicare l'esperimento di complesse istruttorie, ma deve comunque offrire al dipendente la possibilità di dimostrare che la misura adottata nei suoi confronti scaturisce da un esercizio abusivo del potere discrezionale riservato all'autorità di nomina. Possibilità, questa, che il Consiglio di Stato ha in concreto negato al ricorrente.
3.3. Quanto alle nuove accuse rivoltegli in merito a presunti abusi riscontrati nel conteggio delle ore straordinarie, è evidente che esse non possono essere accreditate in questa sede, poiché sprovviste di qualsiasi riscontro probatorio.
4. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, un'eventuale lesione del suo diritto di essere sentito prima del rilascio della decisione municipale è stata in ogni caso sanata e non ne ha dunque comportato la nullità, ritenuto che egli ha avuto modo di contestarne in modo congruo e concreto le motivazioni nel corso della susseguente procedura ricorsuale davanti al Consiglio di Stato. Carente non è peraltro la motivazione della decisione ma l'accertamento dei fatti su cui si fonda.
5. Sulla scorta dei precedenti considerandi, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome fondata su un accertamento incompleto della fattispecie. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa istruttoria.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di un tassa di giustizia; quella relativa al decreto pronunciato da questo tribunale il 1. ottobre 2004 segue invece la soccombenza (art. 28 PAmm).
Il CO 1 verserà al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 125, 127, 135, 208 LOC; 83 regolamento organico dei dipendenti del CO 1 e delle sue aziende municipalizzate; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 agosto 2004 (n. 3576) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa istruttoria.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario