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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3553), che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la decisione 14 maggio 2003 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per cambiamento di destinazione attuato senza permesso nel capannone che sorge sulla part. n. __________ RF; |
viste le risposte:
- 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 23 settembre 2004 del municipio di CO 2;
- 30 settembre 2004 della __________;
- 12 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio (SPAA);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 dicembre 1971 il municipio di CO 2 ha autorizzato la __________ SA a costruire un capannone ad uso deposito su un terreno (part. n. __________ RF), situato in località __________, nella zona __________ del PR allora in vigore. Nel 1973 la società è stata autorizzata ad insediarvi il suo laboratorio di confezioni ed una fabbrica di penne a sfera (__________SA).
A questi permessi ha fatto seguito un'ulteriore licenza del 16 marzo 1975, con la quale il municipio ha autorizzato la costruzione di alcuni appartamenti sopra l'ultimo dei sei elementi che compongono il capannone.
Il 16 marzo 1978 è stata rilasciata un’ultima licenza, con la quale sono state approvate alcune modifiche del precedente progetto. I piani allegati alla domanda di costruzione prevedevano in particolare che l’elemento sul quale sorgono gli appartamenti sarebbe stato occupato dalla ditta __________ SA. Verso la fine del 1978, l’elemento in questione è stato occupato dalla ditta __________ SA, che li utilizzava come deposito. A questa ditta nel 1984 è subentrata la __________ SA, attiva nel campo della produzione di penne a sfera ed accendini, che nel 1989 ha lasciato il posto alla __________ SA, che fabbrica e vende macchine d'ufficio.
B. Nel 1987 era nel frattempo entrato in vigore il nuovo PR, che ha assegnato il fondo delle ricorrenti alla zona residenziale estensiva (R2). La situazione delle aziende esistenti all’interno delle zone residenziali è stata regolata dall’art. 58 NAPR che ha imposto il loro trasferimento nella zona artigianale / industriale in caso di cambiamenti del tipo di produzione o di miglioramenti sostanziali di natura tecnologica con forti investimenti di capitali (lett. a).
C. Nel 1993 nei vani situati sotto gli appartamenti, di cui si è appena detto, si è insediata senza particolari formalità la CO 1 (__________), che stampa materie plastiche, costruisce stampi e commercia materiale plastico.
Dopo aver sostituito i macchinari, alcuni anni orsono, la CO 1 ha iniziato a lavorare anche di notte. Un inquilino di un appartamento situato sopra lo stabilimento, che aveva sino a quel momento sopportato i rumori derivanti dall'attività diurna della fabbrica, non ha tollerato il cambiamento. Si è quindi rivolto al municipio per contestare le immissioni foniche notturne.
Esperite alcune misurazioni, il 14 maggio 2003 il municipio ha ordinato ad RI 1, nuove proprietarie dell'immobile, di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione, da deposito a fabbrica, che sarebbe stato attuato senza permesso con l'insediamento della CO 1.
D. Con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Dopo aver rilevato che dopo il 1978 non erano stati rilasciati ulteriori permessi di costruzione per lo stabilimento in oggetto, il Governo ha in sostanza ritenuto che nell'insediamento della CO 1 fossero ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso.
E. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine censurato.
Le insorgenti rilevano in sostanza che il cambiamento di destinazione da deposito a fabbrica è già stato autorizzato con la licenza 14 marzo 1978. Nell'insediamento della CO 1, che svolge attività analoghe a quelle esercitate dalle ditte che avevano sino a quel momento occupato lo stabilimento, non sarebbero dunque ravvisabili gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto a permesso.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, che sottolinea come l'insediamento della CO 1 non sia mai stato autorizzato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle insorgenti, direttamente e personalmente toccate dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 18 PAmm).
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria si configura come un provvedimento incoercibile, mediante il quale l'autorità amministrativa, accertato che una determinata opera edilizia è stata realizzata od è utilizzata senza la necessaria autorizzazione od in contrasto con il permesso accordato, sollecita il proprietario a promuovere la procedura necessaria per accertare se l'opera realizzata senza permesso o l'utilizzazione abusiva possano essere poste al beneficio dell'autorizzazione mancante (RDAT 2003 I n. 26). Oggetto dell'ordine è essenzialmente l'accertamento dell'esistenza di un abuso edilizio di natura formale, ossia della realizzazione o dell'utilizzazione non autorizzata di un'opera rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni.
2.2. Oggetto del contendere, in concreto, è la questione a sapere se l'insediamento della CO 1 nello stabilimento delle ricorrenti dovesse essere preventivamente autorizzato, in quanto configurante un cambiamento di destinazione, rispettivamente se per questo stesso motivo l'attività notturna avviata da tale ditta alcuni anni orsono fosse soggetta a permesso di costruzione.
3. 3.1. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (RDAT 1992 II n. 28; STA 26.6.96 in re Chiesa; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE n. 16 seg.; Erich Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.). Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili l'uso preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 17.9.2002 in re __________, testualmente riprodotta a pag. 6/7 del giudizio impugnato)
3.2. Nell’evenienza concreta, l’attività insediata dalla CO 1 nei locali sottostanti gli appartamenti è sostanzialmente diversa da quella delle ditte che li avevano occupati sino a quel momento. Le attività della __________ SA, attiva nel campo della produzione di penne a sfera ed accendini, e della __________ SA, che fabbrica e vende macchine d'ufficio, non hanno praticamente nulla in comune con quella della CO 1, che stampa materie plastiche, costruisce stampi e commercia materiale plastico.
Già dal profilo dei principi generali che reggono l’istituto del cambiamento di destinazione non si può negare che l’insedia-mento dell’attuale locataria negli spazi in discussione abbia modificato le condizioni d’uso in misura tale da rendere inevitabile l’avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione al fine di verificare se la nuova attività fosse conforme alle prescrizioni del diritto pianificatorio, edilizio ed ambientale concreta-mente applicabili.
Invano sostengono le ricorrenti che l’attività della CO 1 sia da considerare autorizzata in base alle precedenti licenze, accordate tra il 1973 ed il 1978 per insediare una fabbrica nei locali in oggetto. La generica destinazione autorizzata vent’anni prima non è di certo in grado di legittimare la nuova attività, del tutto diversa da quelle che vi erano state esercitate sino a quel momento. Tanto meno quando si consideri che nel frattempo era entrata in vigore la LPAmb (1985) ed era stato radicalmente rivisto il PR (1987). Anche se si volesse ammettere che le licenze in questione autorizzassero l'insediamento di fabbriche di qualsiasi genere, con l'adozione dell'art. 58 lett. a NAPR, che ha imposto espressamente di trasferire alla zona artigianale / industriale le aziende esistenti all’interno delle zone residenziali in caso di cambiamenti del tipo di produzione, nell'avvicendamento tra una fabbrica di macchine d'ufficio ed una fabbrica che stampa materie plastiche e produce stampi per la lavorazione di materie plastiche non si può non ravvisare un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione.
Né soccorre le ricorrenti l’art. 72 LALPT, che nelle zone edificabili tutela le situazioni acquisite, permettendo di conservare edifici ed impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la relativa zona di utilizzazione (cpv. 1) e consentendo, a determinate condizioni, ampliamenti o migliorie tecniche nel processo produttivo (cpv. 2). Indipendentemente dalla questione a sapere se l’insediamento della CO 1 configuri un ampliamento o una miglioria tecnica nel processo produttivo delle attività preesistenti, non si può ragionevolmente negare che la modifica delle condizioni di utilizzazione configuri un cambiamento di destinazione richiamante una verifica della sua conformità con il diritto entrato nel frattempo in vigore.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'estensione dell'attività della CO 1 durante la notte. Anche se gli orari d'esercizio delle attività industriali insediate nello stabilimento non sono mai stati concretamente definiti, l'inizio di un'attività notturna, che non è mai stata svolta dalle precedenti locatarie, si configura come una modifica delle condizioni di utilizzazione rilevante dal profilo dell'applicazione della legislazione ambientale. Non essendo mai stata autorizzata, l'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria appare inevitabile.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando l'ordine 14 maggio 2003 con cui il municipio di CO 2, dopo aver accertato che l'insediamento della CO 1 nello stabilimento delle ricorrenti configura un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia, ha ingiunto alle stesse di promuovere una procedura di rilascio del permesso mancante.
La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 58 NAPR1987 di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario