Incarto n.
52.2004.294

 

Lugano

11 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 della

 

 

 

RI1

patrocinata da: PA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3468), che esclude l'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da vetraio occorrenti alla nuova scuola media di __________;

 

 

viste le risposte:

-    15 settembre 2004 dell'ULSA

-    24 settembre 2004 della Sezione della logistica

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 23 aprile 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di vetri per tetti piani occorrenti alla nuova scuola media di __________ (FU n. 33, pag. 2950 seg.);

 

che alla posizione 15.1 il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

 

- economicità                                               40%

- qualità dei prodotti                                    30%

- termini                                                        20%

- formazione apprendisti                            10%

 

che alla stessa posizione era chiesto ai concorrenti di indicare i tempi d'esecuzione in giorni lavorativi; la richiesta era formulata come segue:

 

DA COMPLETARE DALL'OFFERENTE: tempi di esecuzione .. .. giorni lavorativi

 

che alla gara hanno partecipato 12 ditte, fra cui la ricorrente RI1 (__________) con un'offerta di fr. 222'689.-;

 

che con decisione 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della ricorrente poiché ometteva di indicare i tempi di esecuzione;

 

che contro la predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

che l'insorgente sostiene di aver indicato un termine di 15 giorni; produce al riguardo una bozza del capitolato compilata a matita, che alla posizione tempi di esecuzione espone la cifra 15; sostiene che la sua offerta sarebbe stata manipolata;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, producendo l'originale dell'offerta inoltrata dalla ricorrente, compilato a penna con una grafia palesemente diversa da quella della bozza compilata a matita, prodotta dalla __________ con il ricorso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivamente inoltrato all'istanza competente (art. 36 LCPubb) da una concorrente legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che, giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude le offerte tardive e quelle che presentano lacune formali rilevanti;

 

che la mancata indicazione dei tempi di esecuzione costituisce una lacuna rilevante, che non può in nessun caso essere corretta; l'indicazione è infatti determinante per valutare l'offerta dal profilo dei termini d'esecuzione;

 

che la ricorrente non ha indicato i tempi d'esecuzione; la sua offerta è quindi incompleta su un aspetto determinante;

 

che nulla permette di ritenere che la ricorrente abbia indicato i tempi d'esecuzione preventivati e che l'indicazione sia sparita dopo l'inoltro dell'offerta; alla posizione 15.1 tempi di esecuzione, il modulo d'offerta inoltrato dalla __________ non presenta alcun segno di cancellazioni;

 

che l'accusa di aver manipolato l'offerta, rivolta all'amministrazione cantonale è del tutto gratuita, priva di qualsiasi supporto probatorio, oltre che infamante;

 

che la decisione di escludere l'offerta è quindi pienamente giustificata;

 

che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario