Incarto n.
52.2004.299

 

Lugano

2 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 10 settembre 2004 del

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3660) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione 15 marzo 2004 con cui il municipio di CO 1 gli nega la licenza edilizia per ristrutturare una casa d’abitazione situata in località __________ (part. n. 127 RF);

 

 

 

viste le risposte:

-    28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-      8 ottobre 2004 del municipio di CO 1;

-    13 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 14 gennaio 2004 RI 1 ha chiesto in via preliminare al municipio di CO 1 il permesso di ristrutturare ed ampliare una casa d’abitazione situata in località __________ (zona R2; part. n. 127 RF). L’edificio è posto su un terrazzo, sorretto da un muro di sostegno alto m 2.60, che delimita il ciglio verso monte della strada cantonale che costeggia il lago. L’intervento prevede fra l’altro di praticare nel muro di sostegno del terrazzo un varco largo circa 6 m per realizzare nel retrostante terrapieno un’autori-messa interrata per un veicolo.

 

 

                                  B.   Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio per motivi riferiti alla distanza dal bosco ed all’estetica dell’ampliamento.

Facendo proprio il preavviso negativo dell’autorità cantonale, il 15 marzo 2004 il municipio ha negato la licenza edilizia.

 

 

                                  C.   Con giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dagli istanti in licenza contro la predetta decisione municipale, annullandola limitatamente all’ampli-amento della casa d’abitazione, ma confermandola nella misura in cui era riferita all’autorimessa interrata.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che l’autorimessa disattendesse l’art. 47 NAPR, che impone a porte, cancelli, catene e barriere di accesso a garages o posteggi prospicienti a strade o piazze di rispettare un arretramento di 5 m dal campo stradale.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

L’insorgente afferma che il posteggio sarebbe necessario anche per migliorare la sicurezza dell’accesso pedonale alla casa, che attualmente, in assenza di marciapiede, sbocca direttamente sul campo stradale.

 

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

L’Ufficio delle domande di costruzione conferma il preavviso favorevole formulato dalla Divisione delle costruzioni, mentre il municipio conferma le osservazioni presentate in prima istanza, nella quali aveva rilevato il contrasto dell’intervento con l’art. 47 NAPR.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Giusta l’art. 47 cpv. 3 NAPR, porte, cancelli, catene, barriere, ecc. di accesso a garages o posteggi prospicienti a piazze, strade cantonali, comunali, consortili o private aperte al pubblico transito devono avere una distanza minima di almeno 5.00 m dal confine con l’area carrozzabile o pedonale della strada.

La norma persegue lo scopo di evitare che i veicoli in entrata o in uscita da garages o posteggi situati di fronte a strade o piazze intralcino la circolazione, sostando sul campo stradale durante le manovre di apertura o chiusura di porte, cancelli o barriere.

 

2.2. Nel caso concreto, l’autorimessa sotterranea è priva di porte, cancelli, barriere o catene. Nulla osta dunque, dal profilo della norma in esame, alla concessione della licenza richiesta.

Entro questi limiti il giudizio impugnato non può essere confermato, siccome lesivo del diritto.

 

 

                                   3.   3.1. L’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR dispone tuttavia che le distanze dalle strade e piazze sono fissate dalle linee di arretramento del piano del traffico. Ove queste manchino, deve essere rispettata una distanza minima di 10.00 m dall’asse delle strade principali.

In ogni caso deve essere rispettato un arretramento di 4.00 dal bordo esterno del campo stradale. A quest’ultima distanza, il municipio può però concedere deroghe.

 

3.2. In concreto, l’autorimessa che il ricorrente intende realizzare nel terrazzo situato a confine con la strada cantonale non rispetta nemmeno l’arretramento minimo prescritto dalla norma succitata. Può dunque essere autorizzata soltanto se il municipio concede una deroga; ipotesi, questa, che l’autorità comunale ha tuttavia omesso di verificare.

Non potendo questo tribunale sostituirsi al municipio nella concessione di deroghe, il giudizio governativo va quindi annullato nella misura in cui conferma il diniego della licenza per l’autori-messa. Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché verifichi se possa essere autorizzata mediante la concessione di una deroga alla distanza di 4 m dalla strada prescritta dall’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR.

 

 

                                   4.   Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 9, 47 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3660) e la decisione 15 marzo 2004 del municipio di CO 1 sono annullate nella misura in cui negano la licenza edilizia per la costruzione dell’autori-messa.

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio affinché esamini se la licenza possa essere rilasciata mediante la concessione di una deroga alla distanza di 4.00 dalla strada prescritta dall’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario