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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Tanja Balmelli |
statuendo sul ricorso 11 settembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 24 agosto 2004 (n. 3693) del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso presentato da CO 1 contro la concessione 2 giugno 2004 del municipio di CO 2 di chiudere con dei mattoni di vetro-cemento la finestra sottotetto posta sulla facciata nord del mappale n. __________ RF di proprietà del qui insorgente; |
viste le risposte:
- 24 settembre 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;
- 28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 30 settembre 2004 del municipio di CO 2;
- 1° ottobre 2004 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con domanda di costruzione 19 gennaio 2004 RI 1 ha chiesto l'autorizzazione per rifare le facciate dell'abitazione situata sulla part. n. 257 RF di __________, detenuta in comproprietà in ragione di ½, per modificare alcune aperture, sostituire i serramenti ed eseguire piccoli lavori di manutenzione;
che raccolto il preavviso cantonale, in difetto di opposizioni nel termine di pubblicazione, il 17 marzo 2004 il municipio di CO 2 ha concesso all'istante la licenza per eseguire i citati lavori;
che questa risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato;
che il 2 giugno 2004 l'esecutivo comunale ha confermato all'istante l'accordo per chiudere la finestra sottotetto con vetro-mattoni arretrati di 5 cm rispetto alla facciata nord;
che il 9 giugno 2004 CO 1, proprietaria del fondo n. 258 RF a contermine, si è aggravata al Consiglio di Stato chiedendo di respingere questa domanda di variante sia per il materiale scelto, sia poiché il municipio, utilizzando l'errata procedura della notifica senza pubblicazione anziché quella ordinaria, non l'avrebbe interpellata in proposito;
che i comproprietari della part. n. 257 hanno resistito giudicando corretta la procedura adottata dall'esecutivo comunale e che il materiale scelto era conforme alle norme del piano particolareggiato del nucleo in cui è situata l'abitazione da ristrutturare;
che con risoluzione governativa 24 agosto 2004 il Governo ha annullato la licenza edilizia e rinviato gli atti al municipio per statuire di nuovo sulla notifica di costruzione dopo che avrà raccolto il preavviso della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio, siccome il nucleo di __________ è considerato sito pittoresco;
che il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro l'accollamento, in solido con l'altra comproprietaria, delle spese e della tassa di giudizio di Fr. 400.- e della rifusione di Fr. 500.- a titolo di ripetibili alla ricorrente, non accettando di dover sopportare delle spese scaturite da un errore procedurale commesso dal municipio; egli non avrebbe agito in modo errato, per cui nulla gli può essere rimproverato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia edilizia discende dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm);
che nel caso di specie questo tribunale è chiamato a decidere sulla fondatezza delle spese e delle tasse di giustizia come pure delle ripetibili accollate al ricorrente dall'autorità di prima istanza;
che nei limiti del principio della proporzionalità, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone in materia di tasse di giudizio di un ampio potere d'apprezzamento ed un'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire soltanto se questa autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l'ha ecceduto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28);
che il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm);
che in virtù dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza, ossia il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo possono applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che varia da Fr. 10.- a Fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario e da Fr. 10.- a Fr. 10'000.- in quelli pecuniari;
che soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31);
che nel caso concreto RI 1 ha resistito, insieme all'altra comproprietaria del fondo n. 257, al ricorso 9 giugno 2004 interposto da CO 1, prendendo espressamente posizione su entrambe le censure da essa sollevate e chiedendo di confermare la concessione edilizia 2 giugno 2004 della variante della finestra sulla facciata nord dell'abitazione in oggetto;
che il Governo ha accolto il ricorso della vicina per un vizio procedurale operato dal municipio di CO 2, il quale ha autorizzato detta variante senza avere prima interpellato la commissione delle bellezze naturali e del paesaggio, per cui gli ha rinviato gli atti per nuova decisione;
che il Governo ha correttamente ripartito la condanna nelle spese contro più persone in via solidale fra di loro (art. 28 cpv. 2 PAmm), per cui spetta all'insorgente accordarsi con la comproprietaria sull'ammontare dovuto da ciascuno;
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di indennità alla controparte;
che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente rappresentata da un legale iscritto nel registro cantonale degli avvocati è obbligatoria;
che l'indennità deve essere liquidata in maniera equa e ragionevole appoggiandosi alla TOA; occorrerà pertanto avere riguardo all'insieme delle circostanze (complessità e valore della causa, della competenza professionale, della situazione sociale e patrimoniale delle parti, dell'esito conseguito e della sua prevedibilità, del tempo e della diligenza impiegati) (RDAT 1994 II n. 12);
che considerata la natura della lite di esiguo valore patrimoniale, per il procedimento ricorsuale dinanzi all'autorità di prima istanza l'attribuzione di Fr. 500.- appare equa e plausibile, ritenuto come i resistenti debbano comunque risponderne solidalmente;
che anche in questa sede, si giustifica di liquidare con Fr. 400.- le tasse di giustizia e le spese e con Fr. 100.- le ripetibili, tutte a carico del ricorrente, soccombente;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le tasse di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 400.-, sono posti a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente rifonderà Fr. 100.- a titolo di ripetibili a CO 1.
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4. Intimazione a: |
__________ ; ; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria