Incarto n.
52.2004.306

 

Lugano

27 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 agosto 2004 (n. 3727) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 1. luglio 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

 

 

vista la risposta 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, classe 1948, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 28 febbraio 1968. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:

 

7.05.1974          ammonimento, per aver circolato a 86/81 km/h (limite 60 km/h);

 

5.12.1979          revoca di 1 mese per aver circolato a velocità eccessiva (165/158 km/h in luogo dei 130 km/h prescritti);

 

26.03.1986        revoca di 2 mesi e 7 giorni per aver circolato in stato di ebrietà;

 

8.07.1988          ammonimento, per aver circolato a 90/85 km/h (limite 60 km/h);

 

23.01.1991        revoca di 1 anno per aver circolato in stato di ebrietà;

 

7.05.1993          ammonimento, aver circolato a 112/106 km/h (limite 80 km/h);

 

30.08.1995        revoca di 2 anni per aver circolato in stato di ebrietà ed essersi opposto alla prova del sangue;

 

14.05.1998        revoca di 1 mese per aver circolato a 114/108 km/h (limite 80 km/h);

 

6.02.2003          revoca di 8 mesi per aver circolato in stato di ebrietà il 23 novembre 2002.

 

                                         RI 1 ha impugnato quest'ultima decisione davanti al Consiglio di Stato, ottenendo la restituzione provvisoria della patente di cui era stato privato il giorno del reato. Una volta rigettato il gravame, la Sezione della circolazione ha stabilito che l'insorgente avrebbe dovuto depositare la licenza di condurre dall'8 settembre 2003 al 3 febbraio 2004 per scontare il periodo di revoca residuo.

 

 

                                  B.   L’8 settembre 2003, verso le ore 00.05, RI 1 è stato fermato dalla polizia mentre si trovava ebbro (tasso di alcolemia alla prova etanografica di 1.25 gr per mille) al volante dell’autovettura  . Dal rapporto di polizia risulta che l’interessato si è opposto alla prova del sangue e non ha sottoscritto il verbale d'interrogatorio, né quello di sequestro della licenza di condurre. Emerge inoltre che ha dovuto effettuare la prova etanografica a tre riprese, in quanto le prime due volte non aveva soffiato correttamente.

                                         Per questi fatti, il 3 febbraio 2004 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado, centro di cura per l’alcolismo (in seguito Ingrado).

 

 

                                  C.   Con sentenza 18 marzo 2004 la Pretura penale si è pronunciata sui fatti avvenuti l’8 settembre 2003. RI 1 è stato dichiarato autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr).

 

 

                                  D.   Con decisione 1. luglio 2004, la Sezione della circolazione, preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 4 aprile 2004 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di febbraio del 2006. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti – dopo un periodo di 12 mesi – l’avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psicotecnico.

 

 

                                  E.   Il 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il gravame contro di essa interposto da RI 1.

                                         In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale.

 

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando in via preliminare la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria, in via provvisionale il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame e in via principale l’annullamento della decisione impugnata. In sintesi il ricorrente, che contesta l’imparzialità e l’indipendenza dell'esperto nonché le risultanze del suo referto, mette pure in discussione il grado di ebrietà risultante dal rapporto di polizia. In particolare postula, previo esperimento di un'ulteriore perizia, che la misura venga mutata in una revoca a scopo di ammonimento.

                                         Altre argomentazioni saranno riprese per quanto necessario nei considerandi successivi.

 

 

                                  G.   Il Consiglio di Stato si è opposto all’accoglimento dell’impugna-tiva senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

                                         1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all’erroneo apprezzamento di un fatto e all’eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

 

 

                                   2.   L’insorgente si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), annotando che l’Esecutivo cantonale non si è espresso su tutte le argomentazioni addotte e non ha dato seguito alla richiesta di procedere ad un’ulteriore perizia.

 

                                         2.1. L’obbligo di motivare le decisioni, giusta gli art. 29 Cost. e 6 CEDU, impone effettivamente all’autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente nel caso in cui l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone dunque l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 26 n. 2).

                                         Nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso puntualmente posizione su determinate censure sollevate dall’insor-gente, motivando la propria decisione in modo succinto. Ciononostante le spiegazioni esposte dal Governo risultano sufficienti per comprendere le ragioni che l'hanno indotto a respingere il gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente abbia potuto rendersi pienamente conto della portata del giudizio, tant'è che l'ha impugnato in modo congruo e completo. Ogni lamentela sull'argomento appare pertanto priva di fondamento.

 

                                         2.2. Per quanto concerne le censure rivolte alla persona del perito, si osserva che __________ è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell’autorità e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. In più occasioni, la validità delle sue valutazioni è stata confermata dall’istituto di medicina legale dell’Università di __________, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza il ricorrente avrebbe dovuto contestare la scelta del perito al momento in cui ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è sottoposto all'esame dell'esperto senza sollevare obbiezioni, cosicché ora non può più metterne in discussione le capacità per avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Ad evasione delle ulteriori censure sollevate in tema dal ricorrente basta osservare che la designazione di __________ quale perito chiamato a stabilire il grado di idoneità alla guida dei conducenti è avvenuta regolarmente ad opera del Consiglio di Stato sulla scorta dell’art. 51 RLACS.

 

                                         2.3. In merito all’asserita mancanza di indipendenza e obiettività del perito a cagione dei suoi rapporti con Ingrado, si rileva che se nella forma potrebbe manifestarsi una certa conflittualità, nella sostanza l’attività del perito si svolge in maniera del tutto indipendente e come tale esente da critiche. In effetti, __________, perito designato dal Consiglio di Stato grazie alla sua qualifica di psicologo della circolazione SPC, esegue le perizie volte a stabilire l’idoneità alla guida di conducenti dediti all’alcool in maniera assolutamente autonoma. L’eventuale, successivo periodo di controllo imposto ai conducenti dichiarati inidonei alla guida per problemi alcolcorrelati viene invece effettuato da altre persone, attive presso uno dei consultori della Fondazione Servizio di cura dell’alcolismo (Ingrado) sparsi sul territorio cantonale. La censura appare pertanto priva di fondamento.

 

 

                                   3.   3.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev’essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l’idoneità alla guida.

                                         Conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre deve inoltre essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi negativa in merito al futuro comportamento del conducente (RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che l’interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). In caso di dubbio dev’essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).

 

                                         3.2. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (art. 16 cpv. 1, art. 14 cpv. 2 lett. c) o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, op. cit. n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.

                                         La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss., n. 2202 e seguenti).

                                         L’autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale degli elementi a favore nonché a sfavore per operare un pronostico il più sicuro possibile sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

 

 

                                   4.   In passato il ricorrente è stato oggetto di diverse misure amministrative di ammonimento, tra cui quattro revoche della licenza di condurre per guida in stato di ebrietà.

                                         Come accennato in narrativa, l’8 settembre 2003, giorno previsto per il deposito della licenza di condurre in relazione al delitto di guida in stato di ebrietà commesso il 23 novembre 2002, RI 1 è stato fermato in preda ai fumi dell'alcool mentre guidava la propria vettura con a bordo la famiglia. A seguito di tale evento, occorso a soli dieci mesi di distanza dalla precedente, identica infrazione, la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente per una durata indeterminata, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del febbraio 2006. Il Consiglio di Stato ha confermato tale misura di sicurezza.

                                         Il rapporto peritale 4 aprile 2004 di __________ sottolinea infatti che l’interessato mostra un quadro altamente problematico sia per la gestione delle bevande alcoliche che per il profilo caratteriale. L'esperto ha evidenziato che il consumo alcolico non sembra essere cronicamente elevato ma piuttosto a impronta occasionale ma in ogni caso troppo dissociato dalla critica. In ogni caso, a mente del perito, preoccupante nel caso in esame è soprattutto l’anamnesi segnata da diverse misure amministrative che evidentemente non hanno conseguito lo scopo educativo e preventivo divisato. La perizia appare fondata e attendibile e il suo impianto puntuale e scrupoloso. Non è pertanto necessario effettuare ulteriori indagini. Né occorre disquisire con maggior precisione - nel contesto di una revoca di sicurezza come quello in esame - sull'intensità dell'alcolemia di cui era affetto RI 1 l’8 settembre 2003. Quanto accaduto quella notte e i precedenti reati di guida in stato di ebrietà, dimostrano peraltro l'effettiva pericolosità e inaffidabilità del ricorrente, al quale occorrerà certamente un lasso di tempo importante per recuperare l’idoneità alla guida di cui è attualmente privo per dedizione al bere e labilità caratteriale.

                                         Alla luce di questi elementi, la revoca della patente a tempo indeterminato e le condizioni poste per la riammissione alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla natura e alla commisurazione del provvedimento amministrativo da adottarsi.

 

 

                                   5.   La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale va a sua volta respinta, in quanto il ricorso era manifestamente privo di probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non occorre quindi determinare lo stato di indigenza del ricorrente.

 

 

                                   6.   Sulla scorta di queste conclusioni il ricorso va dunque respinto.

                                         L’emanazione del presente giudizio rende superflua l’adozione delle misure provvisionali chieste dall’insorgente.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17 e 23 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 43, 46, 61, 62 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’insorgente.

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria