Incarto n.
52.2004.307

 

Lugano

16 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Tanja Balmelli

 

 

statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

RI 2

tutti patrocinate da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3719), che conferma la licenza edilizia 27 maggio 2004 concessa dal municipio di CO 1 per la costruzione di una casa monofamiliare sulla part. 975 con deroga a 7 m dal limite del bosco (part. n. 122);

 

 

viste le risposte:

-    21 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    28 settembre 2004 del Dipartimento del territorio, sezione forestale;

-    29 settembre 2004 del municipio di CO 1;

-      7 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;

-    12 ottobre 2004 di CO 2;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   CO 2 è proprietario del mappale n. 975 RF di __________. Il fondo di forma irregolare, confina ad est con la particella n. 1014, in procinto di essere edificata, a nord con la particella n. 122 ricoperta di bosco, ad ovest con una strada privata (part. n. 966) ed a sud-est con diversi altri fondi, fra cui quelli di proprietà delle qui ricorrenti.

 

 

                                  B.   Il 15.03.2004 CO 2 ha chiesto all’allora municipio di __________ il permesso di costruire una casa d’abitazione unifamiliare sul suddetto mappale di sua proprietà. Alla domanda si sono opposte RI 1 e RI 2, che hanno contestato sia l'edificazione, già iniziata, portante pure su un'area a confine con il loro fondo, benché fosse stata concordata una distanza minima libera da ogni edificazione, sia la concessione di una deroga alla distanza dal bosco e dalla strada privata.

Seguendo l'avviso cantonale dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 27 maggio 2004 il municipio ha rilasciato la postulata licenza edilizia per una costruzione suddivisa in due blocchi collegati da una passerella vetrata (il primo, ad ovest, di dimensioni quasi doppie rispetto al secondo, posto ad est del mappale). L'esecutivo comunale ha concesso una deroga a 3 m dalla strada privata ed a 7 m dal limite del bosco.

 

 

                                  C.   L'11 giugno 2004 le opponenti hanno riproposto le medesime lamentele al Consiglio di Stato, il quale non ha ravvisato alcuna violazione del diritto da parte del municipio e della sezione forestale che hanno autorizzato la deroga a 7 m dal bosco.

Illustrate le finalità delle norme sulle distanze dal bosco e di quelle sulla concessione di deroghe, il Governo ha in sostanza ritenuto che la configurazione del terreno e le motivazioni date dall'istante fossero tali da giustificare la concessione di una deroga. Il rispetto della distanza di 10 m dal bosco comprometterebbe in misura intollerabile l'edificazione del fondo. La questione della servitù di arretramento dal confine sud-est dovrebbe essere rinviata al foro civile.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo e, riproponendo integralmente le motivazioni addotte davanti la precedente istanza, chiedono l'annullamento della licenza edilizia.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. L'UDC si riconferma nelle sue precedenti prese di posizione ed allega il parere della Sezione forestale che ha ribadito le motivazioni alla base del rilascio del preavviso favorevole alla deroga. Il municipio di CO 1 ed il beneficiario della licenza di costruzione respingono il ricorso e si riconfermano nella concessione della licenza edilizia.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle insorgenti, proprietarie di fondi situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi risulta chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

 

 

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 6 LCFo, la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco è fissata dal PR (cpv. 1), che non può comunque prevedere distanze inferiori a 10 m (cpv. 2). L'art. 3.1.4 NAPR di __________, stabilisce in effetti una distanza minima di 10 m dal limite del bosco.

Le norme sulle distanze dal bosco, come rettamente rileva il Consiglio di Stato, perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, IV ed., 420 seg.).

 

                                         2.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia al municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale. In quest'ordine di idee, l'art. 3.1.4 NAPR permette al municipio di concedere deroghe al fine di consentire l'effettiva edificabilità del fondo.

Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Max Imboden/ René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).

Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia data una situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di deroghe, è essenzialmente questione di diritto. Quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga. Riservata la latitudine di giudizio che compete alle autorità decidenti nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati, l'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso. L'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere (cfr. STA 24 novembre 2003 in re S.C.; STA 16 luglio 2001 in re M.P., consid. 2.2.).

 

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il fondo n. 975 (632 mq) ha la forma simile ad un rettangolo, ma il lato ovest – che confina con la strada privata e la piazza di giro di cui al mappale n. 966 RF – taglia parzialmente verso l'interno la particella, mentre il lato nord si apre verso il bosco, con cui confina, per ricongiungersi più a nord con il predetto lato ovest. Ciò comporta che il terreno boschivo entra come una sorta di punta verso il mappale in esame ed il suo apice dista sia 7.13 m dal lato nord della casa monofamiliare che misura circa 21 m di lunghezza (su 30 m del fondo), sia 20 m dal confine sud.

L'altro lato (sud) orizzontale della casa, spezzato in due blocchi, dista 4.83 m dal suo punto più vicino alle particelle contermini a sud, mentre lo spigolo sud/est dista 4.06 m dal mappale n.
795. La distanza della parete ovest (7.80 m) dalla strada privata contermine è di 3 m, mentre il locale adibito a deposito/giardino al piano terra rispettivamente a garage al piano superiore, parte da una distanza di 1.52 m dal confine e si sviluppa verso nord-est per 8.20 m fino ad arrivare ad 81 cm dalla strada adiacente ed a 7 m dal limitare del bosco. Da qui, mantenendo sempre questa distanza, il lato esterno del deposito/garage si estende parallelamente al confine del fondo n. 122 verso l'interno per 5.74 m.

La parete est, anch'essa lunga 7.80 m, è posta a 6.88 m dal fondo confinante (n. 1014) nel suo punto più vicino ed a 7.32 m nel suo punto più lontano.

A confine con il mappale n. 122 c'è un passo pedonale comunale che attraversa il fondo n. 975 da est (part. n. 1014) ad ovest (part. n. 966).

 

3.2. L'edificazione del fondo n. 975 soggiace alla distanza di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 3.1.4 NAPR, alla distanza dal confine, che dev'essere pari a 2/3 dell'altezza dell'edificio, ritenuto un minimo di 3 m (art. 4.7.3.5 NAPR) ed alla distanza di 4 m dalla strada privata. Soggiace inoltre ad una servitù di posa siepe, d'arretramento di costruzione e di limitazione d'altezza a favore dei fondi 767-772, mentre beneficia di un diritto di divieto di costruzione e posa di manufatti e piantagioni a carico della part. n. 1014 con la quale confina ad est come pure di un diritto di costruzione in deroga alle distanze legali a carico del medesimo mappale.

3.3. La particolare conformazione del fondo, la pendenza sfavorevole (circa 5 m di dislivello da monte a valle), la distanza dal bosco, dalla strada privata e dal confine, quest'ultima fissata in funzione dell'altezza, limitano in misura incisiva le possibilità edificatorie. Rispettando sia la distanza minima di 4 m dalla strada privata e la distanza di 3 m dal confine, che limitano l'altezza delle pareti a 6 m rispettivamente a 4,50 m, sia la distanza di 10 m dal bosco, la parte edificabile del fondo si riduce ad una fascia di terreno larga appena 7 m (su 20 m, nel punto più vicino, e su circa 24 m nel punto massimo) e lunga all'incirca 23 m, fermo restando comunque il rispetto degli indici di sfruttamento e d'occupazione massimi.

Fatta astrazione dalla servitù di arretramento, di cui si dirà ancora più avanti, i fattori oggettivi, che definiscono la situazione del fondo, permettono tutto sommato di ritenere dati gli estremi per concedere una deroga.

La forma irregolare del fondo, contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, non è dovuta a frazionamenti attuati in epoca recente e nemmeno è imputabile ad atti di disposizione del suo proprietario. Già in passato il fondo costituiva in effetti una parte del mappale n. 120, dal quale è stato staccato. Nemmeno il suo frazionamento nell'attigua part. n. 1014 ha reso più difficile l'edificazione, poiché le difficoltà maggiori si hanno con l'obbligo di mantenere la distanza di 10 m dal limitare del bosco. Imputabile al proprietario, semmai, è soltanto la servitù di arretramento dal confine sud-est costituita nel lontano 1991 a favore dei fondi nn. 767-772, ossia anche delle ricorrenti.

Il bosco, che si insinua nella zona edificabile sino a ricoprire la part. n. 122, si estende lungo tutto il confine nord del fondo del resistente, ossia su una lunghezza di circa 20 m. Data la sua ubicazione, il bosco incide in misura particolarmente marcata sull'insieme delle possibilità edificatorie del terreno. Anche per rapporto all'ubicazione ed all'estensione dell'area forestale, la situazione della particella presenta dunque connotazioni del caso eccezionale.

Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruiscono le autorità decidenti nell'interpretazione delle nozioni giuridiche indeterminate, fra le quali rientra quella di caso eccezionale (Imboden Rhinow, op. cit., n. 66 B II; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II ed., parte generale, n. 396 seg.), la valutazione della situazione del fondo del resistente operata dalla sezione forestale, e su questa scorta, dal municipio, appare tutto sommato sostenibile. Il sacrificio che il proprietario dell'edificando mappale sarebbe chiamato a sopportare per rispettare la distanza di 10 m dal bosco appare eccessivo tanto per rapporto alle esigenze di tutela dell'area boschiva da costruzioni troppo vicine, quanto dal profilo della salvaguardia della sua casa d'abitazione dagli inconvenienti derivanti alle costruzioni da un'insufficiente distanza dal bosco.

 

3.4. Resta da verificare se l'estensione della deroga a 7 m dal limite del bosco accordata dal municipio sulla scorta del preavviso favorevole della sezione forestale - e confermata dal Consiglio di Stato - proceda da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento, che deve essere riconosciuto alle autorità decidenti ai fini dell'individuazione dei provvedimenti più idonei per rimediare all'eccezionalità della situazione o se invece integri gli estremi di una violazione del diritto per abuso di potere.

 

Ammessa l'eccezionalità della situazione che giustifica la concessione di una deroga, la ricerca della distanza più confacente deve ottemperare alle esigenze di protezione del bosco ed alla necessità di assicurare una ragionevole utilizzazione del terreno.

Le soluzioni possibili in casi di questa natura sono sempre numerose. I parametri che le determinano sono infatti interdipendenti, cosicché modificandone uno, mutano anche gli altri. Occorre dunque limitarsi a considerare le soluzioni più significative, che meglio permettono di individuare quella più adeguata.

Ferme queste premesse, pur tenendo presente che questo tribunale deve evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente, limitandosi a verificare che la soluzione proposta non proceda da un abuso del potere discrezionale, nel caso in esame va osservato che l'istante aveva in un primo tempo presentato una domanda di costruzione con deroga a 6 m dal limitare del bosco. Il Consiglio di Stato, a causa dell'insufficiente motivazione della richiesta di deroga, non ha concesso la relativa licenza edilizia. Con la domanda in oggetto CO 2 ha proposto la costruzione di una casa monofamiliare completamente diversa dalla precedente, con una deroga a 7 m che ha comportato per entrambi i blocchi una larghezza di 7.80 m.

Guardando da ovest verso est, dei tre piani progettati soltanto uno, appartenente al blocco ovest, emerge per 3.72 m dal terreno esistente (piano superiore). Il blocco est, invece, visto da est, si eleva per 5.53 m dal piano inferiore, ma raggiunge soltanto l'altezza del pavimento del terzo piano del blocco antistante. L'altezza massima dell'abitazione raggiunge gli 8 m, per cui è corretto che si sia mantenuta una distanza dal confine sud di circa 5 m.

Quanto alla distanza dal fondo contermine n. 1014, malgrado a RF sia stata iscritta una servitù che prevede la possibilità per l'istante di costruire in deroga alle distanze legali, ossia avvicinandosi alla particella confinante ad est, una traslazione della casa in questa direzione non muterebbe la necessità di beneficiare di una deroga alle distanze dal bosco. Anzi, la situazione peggiorerebbe, poiché l'appendice destinata al garage ed al deposito si sposterebbe anch'essa, ma verso nord, cosicché la distanza dal bosco si ridurrebbe ulteriormente. Quest'appendice è stata infatti così progettata al fine di rispettare al meglio, in virtù della particolare morfologia del fondo, la distanza dal terreno boschivo.

Considerati dunque gli sforzi profusi dal proprietario per conciliare le proprie esigenze edificatorie sia alla conformazione del terreno che alle norme legali, appare tutto sommato sostenibile autorizzare la costruzione, così come è stata progettata, alla distanza di 7 m dal bosco. Entro questi limiti, l'apprezzamento dell'autorità non appare censurabile.

Per aumentare ulteriormente la distanza dal bosco, riducendo nel contempo l’importanza della deroga, si potrebbero invero ipotizzare anche altre soluzioni. Una riduzione della larghezza della casa già oggi esigua comporterebbe tuttavia un sacrificio eccessivo per rapporto all’importanza del vantaggio che ne potrebbe derivare dal profilo della tutela del bosco da costruzioni troppo vicine. L'interramento di due piani dell’edificio ovest permette già in modo consistente di ridurre l’altezza fuori terra e quindi anche la distanza dal confine sud-ovest. Guardando dal bosco, la casa risulta alta 6.50 m, mentre da est soltanto 5.53 m. Pertanto, la distanza richiesta appare convenientemente rapportata sia alle differenti altezze, sia allo sviluppo orizzontale della facciata prospiciente il bosco (9.30 m il blocco ovest, 6 m la passerella vetrata e 5.40 il blocco est).

Altri accorgimenti potrebbero invece danneggiare la pregevole espressione architettonica dell’edificio, che già ha cercato di limitare al massimo la sua imponenza esterna preferendo interrare in parte dei piani ed estendendosi in lunghezza, senza tuttavia comportare vantaggi tangibili né per rapporto alla salvaguardia del bosco, né per quanto attiene alla tutela degli edifici da un'eccessiva vicinanza al bosco. Dal profilo giuridico, una ricerca esasperata delle soluzioni atte ad aumentare la distanza dal bosco, minimizzando l'entità della deroga, finirebbe inoltre per tradursi in un esercizio scorretto del potere di cognizione di questo tribunale, che deve limitarsi a rilevare che la decisione impugnata non sia inficiata da una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere.

In quest'ordine di idee si può anche ammettere che la servitù di arretramento dal confine sud-est, costituita a carico del fondo del resistente ed a favore delle part. nn. 767-772, non abbia condizionato le scelte architettoniche adottate dal progettista in modo da rendere necessaria la concessione di una deroga di maggiore entità alla distanza dal bosco. Anche senza questa servitù, come visto, la traslazione dell'intera costruzione verso est comporterebbe infatti un’ulteriore diminuzione della distanza dal bosco.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la licenza edilizia rilasciata dal municipio al resistente va dunque confermata e così pure la decisione del Consiglio di Stato, mentre il ricorso deve essere respinto integralmente.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico delle ricorrenti, secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3.1.4, 4.7.3.5 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno Fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

;

a.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario