Incarto n.
52.2004.314

 

Lugano

14 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 17 settembre 2004 della

 

 

 

RI1

patrocinata da: PA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3849) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 21 maggio 2004 rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF);

 

 

viste le risposte:

-    23 settembre 2004 di CO1;

-    24 settembre 2004 del Dipartimento del territorio;

-    28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-      1. ottobre 2004 del municipio di CO2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 15 dicembre 2003 il resistente CO1 ha chiesto al municipio di Bellinzona il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF);

 

che l'accesso è previsto attraverso il fondo contermine (part. n. 4383 RF), di proprietà della RI1, gravato da una servitù di passo personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, iscritta a RF a favore del resistente e di CO1, consistente nel diritto di utilizzare come passaggio a piedi o con i loro veicoli il viale (sub. g), che raggiunge la strada comunale;

 

che alla domanda si è opposta la RI1, contestando la sufficienza dell'accesso;

 

che il 21 maggio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina, che nel frattempo aveva promosso davanti al Pretore di __________ un'azione volta ad accertare la portata effettiva del diritto di passo;

 

che con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente;

 

che il Governo si è in sostanza limitato ad affermare di non nutrire dubbi in merito al fatto che il fondo in oggetto disponga di un accesso sufficiente; non sarebbe necessario attendere l'esito della causa civile; a maggior ragione se si considera che il resistente ha nel frattempo ottenuto il permesso di costruire una pista attraverso le part. n. 6185 e 6309, di sua proprietà, che gli consente di raggiungere il fondo dedotto in edificazione per le esigenze del cantiere;

 

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;

 

che l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze con riferimento alla sufficienza dell'accesso;

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ne postula il rigetto senza formulare osservazioni;

 

che ad identica conclusione pervengono il municipio e CO1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato;

 

che il fondo è considerato urbanizzato solo se è dotato di un accesso sufficiente, ossia commisurato alle necessità dell'utilizzazione prevista (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 LALPT);

 

che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, l'esigenza di un accesso sufficiente discende soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico, alla polizia sanitaria, nonché a quella del fuoco; l'accesso deve quindi essere tale da permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza difficoltà (RDAT 1997 I n. 59; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 77 LALPT, n. 570; Zimmerlin, Das Baugestz des Kt. Aargau, II. ed., Aarau, 1985, § 156, n. 8; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna, 2001, n. 700 seg.; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, Bern 2002, pag. 255 seg.; Jomini, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, ad art. 19 n. 18 seg.);

 

che l'accessibilità del fondo deve essere garantita in modo durevole tanto dal profilo fattuale, quanto dal profilo giuridico; se passa attraverso fondi di terzi, l'accesso deve essere assicurato da un'adeguata servitù (ZBl 1981, 463 seg.; OWVGE VIII, n. 56 consid. 2a; DFGP, op. cit., ibidem);

 

che un diritto di passo, costituito sotto forma di servitù, è sufficiente solo se assicura l'accesso al fondo con ogni veicolo a tutta la cerchia dei potenziali interessati, prescindendo dalla persona del proprietario pro tempore; per principio, la servitù deve dunque essere di natura prediale;

 

che un diritto di passo, costituito come servitù personale, non è per principio sufficiente, perché permette di accedere al fondo soltanto al suo titolare; non assicura, in particolare, alcun diritto di accesso né ai mezzi di soccorso, né ai parenti, agli amici, ai conoscenti, ai fornitori o ad altri interessati a raggiungere la costruzione;

 

che il diritto di passo, di cui beneficiano il resistente CO1 e __________, è stato costituito sul fondo della ricorrente come servitù personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, ad utilizzare come passaggio a piedi o con i loro veicoli privati il viale sub. g della part. n. 4383 RF;

 

che tale diritto è strettamente limitato alle persone dei suoi beneficiari; non si estende né ai familiari, né ai loro successori in diritto, né ad altri interessati a raggiungere il fondo dedotto in edificazione; in caso di vendita o di cessione del fondo a terzi, il nuovo proprietario non potrebbe accedervi;

 

che, contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, la controversa servitù di passo non garantisce di conseguenza un accesso sufficiente al fondo;

 

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa che a torto la conferma;

 

che la tassa di giustizia è a carico del resistente, ritenuto che il comune ne va esente, siccome comparso in causa - senza successo - soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare suoi interessi particolari (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b);

 

che le ripetibili di entrambe le istanze sono invece suddivise in parti uguali fra il comune ed il resistente secondo soccombenza (art. 31 PAmm);

 

 

 

per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 77 LALPT; 781 CCS; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3849);

1.2.   la licenza edilizia 21 maggio 2004 rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF);

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente.

 

 

                                   3.   Il comune ed il resistente rifonderanno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO1

1 patrocinato da: PA2

2. CO2

3. CO3

4. CO4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario