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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 20 settembre 2004 di
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RI 1RI 1
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contro |
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la decisione 31 agosto 2004 (n. 3839) del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia in sanatoria 1. aprile 2004 rilasciata dal municipio di CO 3 al ricorrente, per la posa di comignoli sullo stabile al mappale n. __________, rinviando gli atti al municipio affinché – sottoposta la notifica alla competente autorità cantonale – statuisca nuovamente; |
viste le risposte:
- 24 settembre 2004 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
- 28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 6 ottobre 2004 del municipio di CO 3;
- 8 ottobre 2004 di CO 1 e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 maggio 2002 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno stabile di 3 appartamenti sul mappale n. __________. I piani allegati non prevedevano camini o comignoli, mentre dalla relazione tecnica risultava che la casa sarebbe stata provvista di camini prefabbricati con canna fumaria e canna del riscaldamento in acciaio.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 settembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Il dipartimento (SPAAS) ha in particolare ritenuto che le emissioni dovranno essere ridotte il più possibile, evitando in ogni caso di causare molestie al vicinato. Dovranno inoltre essere rispettati i valori limite fissati dall’OIAT e le raccomandazioni dell’UFAFP, segnatamente in merito all’altezza minima dei camini sui tetti. Infine ha evidenziato che l’uscita della caldaia del riscaldamento dovrà essere munita di un apposito silenziatore in modo da contenere, entro i valori previsti dall’OIF, le immissioni foniche prodotte.
B. Il 12 febbraio 2004 il ricorrente ha notificato in sanatoria al municipio la realizzazione di cinque comignoli sullo stabile al mappale n. __________, in quanto non previsti nel progetto precedentemente approvato.
Alla notifica di costruzione, regolarmente pubblicata e notificata ai vicini, si sono opposti CO 1, CO 2 e __________, proprietari di fondi vicini.
Il 1. aprile 2002 il municipio, senza postulare alcun preavviso all’autorità cantonale, ha approvato la notifica in sanatoria, respingendo le opposizioni.
Contro questa decisione i vicini CO 1 e CO 2 sono prontamente insorti dinanzi al Consiglio di Stato.
C. Il 16 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la licenza 1. aprile 2004 e rinviando gli atti al municipio affinché sottoponga la notifica di costruzione alla competente autorità cantonale e statuisca nuovamente nel merito. In sostanza il Governo, pur non contestando l’applicazione della procedura di notifica alla fattispecie, evidenzia che il municipio avrebbe dovuto richiedere il preavviso del Dipartimento del territorio. La realizzazione di comignoli e camini deve infatti rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in ambito ambientale, segnatamente dalla LPA e dalle relative ordinanze elencate nell’allegato 1 al RLE cifra 2.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga confermata la licenza rilasciata. L’insorgente sostiene innanzitutto che, trattandosi di procedura di notifica, non sia necessario un preavviso da parte del Dipartimento del territorio. A mente del ricorrente, lo stesso dipartimento aveva già avuto modo di esprimere il proprio preavviso nell’ambito della precedente procedura edilizia. Infatti, benché dai piani non apparivano comignoli, dalla relazione tecnica risultava l’esistenza nel progetto di camini e canne fumarie. Sostiene infine che, qualora il preavviso dipartimentale fosse necessario, per economia processuale il Governo avrebbe dovuto interpellare egli stesso il Dipartimento del territorio e decidere nel merito, senza annullare la licenza edilizia e rimandare gli atti all’autorità comunale.
E. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato.
Ad identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Il Dipartimento del territorio, pur sottolineando che l’autorità cantonale non ha avuto modo di esprimersi sulla domanda in oggetto, in quanto è stata trattata come semplice notifica, si esime tuttavia dal proporre in questa sede ulteriori considerazioni.
Il municipio, da parte sua, postula l’annullamento del giudizio, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm).
L’impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l’art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità (art. 1 cpv. 1 LE). La licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Non è invece necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE).
2.2. In principio, la licenza edilizia è rilasciata secondo la procedura ordinaria retta dagli art. 4-10 LE. Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il Dipartimento del territorio, che è chiamato ad esprimere un preavviso sull’applicazione di norme di diritto federale e cantonale rimessegli per il giudizio. Per lavori di secondaria importanza è invece prevista una procedura semplificata, dalla quale l’autorità cantonale resta in linea di massima esclusa (art. 11-13 LE). Ciò non esclude la consultazione preventiva del Dipartimento in casi particolari (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 11 LE n. 839).
Gli interventi soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola generale. Quelli sottoposti alla procedura di notifica sono invece elencati secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1 RLE). Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 2 RLE).
La procedura della notifica, riservata agli interventi posti in zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), è fra l’altro applicabile alle costruzioni accessorie, alla costruzione di muri, nonché alla formazione di balconi senza modifica sostanziale dell’aspetto (art. 6 cpv. 1 RLE).
2.3 La nullità di un’autorizzazione concessa in base a semplice notifica in luogo della procedura ordinaria è data solo quando il vizio procedurale e la violazione del diritto materiale ravvisabile nella costruzione fossero evidenti e gravi (STA 30 novembre 1986 in re comune di S.). Dal momento che la distinzione tra lavori soggetti alla procedura ordinaria e soggetti a quella di notifica è solo questione di competenza, determinante è sapere se nel caso in esame entrano o meno in considerazione competenze dell’autorità cantonale. Non fosse il caso, l’annullamento della licenza edilizia costituirebbe formalismo eccessivo. Se al contrario viene accertata una competenza dell’autorità cantonale, la questione dovrebbe essere risolta, per economia di giudizio, direttamente dall’autorità di ricorso, previa audizione del Dipartimento. Il problema dell’audizione dei vicini non si pone invece se è stata osservata la procedura della pubblicazione e dell’avviso (art. 12 cpv. 1 e 2 LE) (A. Scolari, op. cit., ad. art. 11 LE n. 846; Borghi/Corti, Commentario di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59 PAmm n. 1a).
3. 3.1. In concreto, i cinque comignoli (due canne fumarie e tre prese di ventilazione), in quanto piccoli corpi sporgenti (cfr. Scolari, op. cit., ad. art. 39 LE n. 1202; RDAT I-1992 n. 39), sono di per sé opere soggette alla procedura di notifica. In quanto impianti stazionari ai sensi degli art. 7 cpv. 2 cifra 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, all’edificazione degli stessi torna tuttavia applicabile la legislazione federale di tutela contro l’inquinamento atmosferico e fonico. Per la realizzazione dei comignoli è dunque necessario un preavviso del Dipartimento del territorio (art. 6 cpv. 2 RLE, Allegato 1 cifra 2 RLE). Viste le evidenti ripercussioni sull’ambiente, è infatti indispensabile una verifica del rispetto delle norme suesposte, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell’autorità cantonale.
3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare evidente che il Dipartimento del territorio non abbia dato il proprio preavviso alla realizzazione dei comignoli già al momento della precedente procedura di rilascio della licenza edilizia per l’edificio principale. In effetti, dai piani allegati alla domanda di costruzione 10 maggio 2002 non risultavano né comignoli, né canne fumarie. Il fatto che dalla relazione tecnica risultasse la creazione di “camini prefabbricati” o di “canna del riscaldamento” non permette di giungere a diversa conclusione. Per di più qualora la realizzazione dei comignoli fosse già stata oggetto della precedente procedura edilizia, non si vede per quale motivo il ricorrente abbia inoltrato la successiva notifica.
3.3. Nel caso che ci occupa quindi, la domanda di costruzione, presentata sotto forma di notifica, conformemente alle prescrizioni del RLE, è regolarmente stata pubblicata all’albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti all’autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.
Ora, l’emendamento di questo difetto non giustifica, né la ripetizione dell’intera procedura e neppure il ritorno degli atti all’autorità comunale. All’omissione può infatti essere posto rimedio raccogliendo il preavviso mancante e statuendo nel merito, dopo aver dato alle parti la possibilità di prendere posizione al riguardo. Nulla impediva al Consiglio di Stato di procedere in tal senso.
4. Stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca nel merito sul ricorso degli opponenti.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 7 cpv. 2 cifra 7 LPAmb; 2 cpv. 1 OIAt; 1, 4, 11 segg. LE; 5, 6 cpv. 1 e 2 RLE; art. 1, 3, 18, 43, 46, 60, 65 cpv. 2 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 31 agosto 2004 (n. 3839) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del consid. 3.3.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario