Incarto n.
52.2004.317

 

Lugano

21 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 20 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3850) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 18 maggio 2004, rilasciata dal municipio di CO 2 alla CO 1 per installare un WC in un fabbricato ad uso deposito (part. n. __________ RF) e per consolidare la sottostante riva del lago;

 

 

viste le risposte:

-      6 ottobre 2004 della CO 1;

-      7 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    12 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;

-    20 ottobre 2004 del municipio di CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La resistente CO 1 è proprietaria di un distributore di benzina e di un chiosco (part. n. RF), situati a __________, a monte della strada che costeggia il __________, a circa 200 m dal valico doganale. Sul lato opposto della strada, lungo il lago, la stessa resistente è inoltre proprietaria di un altro fondo (part. n. RF), sul quale sono installate alcune colonne di distribuzione del carburante in disuso, una tettoia ed un piccolo fabbricato (m 3.50 x 5.50) adibito a deposito; manufatto, che nell'ambito di una transazione giudiziale conclusa con il vicino qui ricorrente, titolare di un analogo commercio, la CO 1 si è impegnata a non utilizzare quale supporto per il commercio del mini-mercato esistente sul lato opposto della strada (STA 13.3.1997 in re RI 1.

 

 

                                  B.   Il 4 luglio 2003, la CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di installare un WC con lavabo nel manufatto adibito a deposito e di consolidare le opere di sostegno del fondo lungo la riva del lago mediante la posa di massi da scogliera e la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato.

Alla domanda si è opposto RI 1, ritenendo in sostanza che l'intervento fosse volto ad estendere sul lato a lago della strada l'attività commerciale della stazione di servizio esistente sul lato a monte.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 18 maggio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

 

 

                                  C.   Con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1, ma subordinando la licenza alla condizione che il WC del deposito fosse utilizzato soltanto dal personale del chiosco posto di fronte, ad esclusione della clientela.

Le opere di consolidamento del terreno lungo la riva del lago sono state a loro volta ritenute conformi al diritto.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente rileva che la CO 1 ha nel frattempo abusivamente ripristinato la parte in disuso della stazione di servizio, che sorge sul lato a lago della strada cantonale. Il WC e gli interventi di consolidamento non sarebbero fini a sé stessi, ma si integrerebbero in questo disegno. Il servizio igienico si porrebbe d'altro canto in contrasto con il contenuto della transazione conclusa nel 1997 e non sarebbe inoltre allacciato alla canalizzazione. Le opere di consolidamento lungo la riva del lago non sarebbero infine conformi alle disposizioni del PR.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del territorio si riconferma nei preavvisi espressi, mentre il municipio si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, sottolineando l'enorme dispendio amministrativo occasionato dalla guerra commerciale in atto tra le parti.

La CO 1 sollecita a sua volta il rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo situato nella immediate vicinanze e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è infatti perfettamente nota a questo Tribunale, che ha già dovuto occuparsi a più riprese di questi fondi. (cfr. STA 23.12.1994 in re CO 1; 24.7.1997 in re RI 1).

 

                                   2.   Procedura

 

Il ricorrente si duole anche in questa sede del fatto che il WC e gli interventi di consolidamento della riva non siano stati oggetto di due distinte domande di costruzione. La censura è manifestamente infondata.

Nulla impedisce invero al proprietario di un fondo di chiedere il permesso di costruzione per più di un'opera con un'unica domanda. Il fatto che le opere non abbiano nulla in comune è irrilevante. L'eterogeneità degli interventi previsti non limita i diritti di difesa degli opponenti. Semmai ne favorisce l'esercizio, permettendo di verificarne la legittimità nell'ambito di un esame globale.

 

 

                                   3.   WC

 

3.1. Il controverso servizio igienico verrebbe realizzato in un piccolo fabbricato adibito a deposito, che secondo la transazione stipulata fra le parti nel 1997 non deve servire quale supporto per il commercio del mini-mercato esistente sul lato opposto della strada. Il Consiglio di Stato, pur respingendo il ricorso del vicino opponente, ha imposto quale condizione che l'uso del WC resti riservato al personale del chiosco, ad esclusione della clientela.

Con questa limitazione supplementare, accettata dalla CO 1, è escluso che la controversa installazione, di natura accessoria, disattenda in qualche modo gli impegni assunti dalla resistente. La parte rimanente del fabbricato continua in effetti ad essere utilizzata come deposito, mentre il servizio igienico costituisce una semplice infrastruttura di servizio, del tutto inidonea a potenziare l'attività commerciale del chiosco.

 

3.2. Dal profilo delle prescrizioni di PR, nulla osta d'altra parte al rilascio della licenza. Nella misura in cui non dovesse già di per sé risultare conforme alle norme di PR che disciplinano l'attività edilizia nella zona della riva del lago, l'intervento rientrerebbe comunque nei limiti delle opere ammissibili secondo gli art. 70 LALPT e 39 RLE. Nemmeno il ricorrente sostiene che li travalicherebbe.

 

3.3. Il ricorrente eccepisce inoltre la conformità del previsto allacciamento provvisorio dell'impianto ad un pozzo perdente in attesa di quello definitivo alla canalizzazione.

Secondo l'art. 17 lett. a LPAc, il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione. Ove, per ragioni perentorie, l'allacciamento alla canalizzazione non può ancora essere realizzato, possono tuttavia essere concessi permessi per edifici ed impianti minori situati all'interno del perimetro delle canalizzazioni a condizione che l'allacciamento risulti possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente (art. 18 cpv. 1 LPAc).

Nell'evenienza concreta, gli atti dell'incarto non permettono a questo tribunale di pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sul rispetto delle condizioni poste dalle norme succitate. Gli atti permettono soltanto di stabilire che l'impianto verrebbe a trovarsi all'interno del piano generale di smaltimento (PGS) in un settore di protezione A. Non permettono tuttavia di verificare se l'allacciamento è possibile a breve termine, né se il pozzo perdente assicuri un'eliminazione delle acque di scarico rispettosa delle particolari esigenze poste dal settore di protezione delle acque Ao, che secondo l'allegato 4 all'OPAc comprende le acque superficiali e la zona ripuale limitrofa.

Entro questi limiti il giudizio impugnato appare fondato su accertamenti carenti. Va quindi annullato rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver completato l'istruttoria.

 

 

4.Opere di consolidamento lungo la riva del lago

 

4.1. Secondo l'art. 42 NAPR, gli interventi ammissibili nella zona residenziale a lago (RL), dovranno rispettare i criteri di protezione espressi al capitolo E (art. 48 - 52). L'art. 48 NAPR definisce gli obbiettivi di protezione, stabilendo che nel comprensorio di protezione della riva del lago sono da salvaguardare e da valorizzare tutti gli aspetti caratteristici dell'ambiente lacuale, in modo da consentire al massimo la godibilità e anche l'accessibilità da parte del pubblico.

L'art. 52 NAPR, recante il titolo marginale ripristino e consolidamento della riva, stabilisce in particolare che possono essere autorizzate opere per il ripristino dell'aspetto naturale ed accorgimenti necessari per il consolidamento della riva, purché non in contrasto con gli obbiettivi sopra descritti.

La norma conferisce al municipio un vasto margine d'apprezzamento, il cui esercizio può essere censurato da parte delle autorità di ricorso soltanto nella misura in cui, tenuto conto dei limiti imposti dall'autonomia comunale, integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso potere.

 

4.3. Nel caso concreto, le opere in contestazione sono volte a sistemare la riva del lago mediante la posa di massi da scogliera ed a consolidare il muro che sostiene il piazzale sul quale sorge il deposito di cui si è detto sopra.

Il municipio ha ritenuto che rientrassero nei limiti degli interventi di ripristino e di consolidamento ammissibili secondo l'art. 52 NAPR.

La valutazione operata dall'autorità comunale resiste alle generiche critiche dell'insorgente. Il fatto che altri accorgimenti, quali il consolidamento della riva mediante pali in legno, potrebbero essere preferibili non basta per renderla insostenibile.

In quanto riferita a queste opere, la licenza va quindi confermata.

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato nella misura in cui è riferito al WC e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente previo completamento dell'istruttoria.

La tassa di giustizia è posta a carico delle parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 17, 18 LPAc; 42, 52 NAPR; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3850) è annullata.

1.2.           la licenza edilizia 18 maggio 2004, rilasciata dal municipio di CO 2 alla CO 1, è confermata limitatamente alle opere di consolidamento della riva del lago e del muro di sostegno del fondo part. n. __________ RF.

1.3.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché completati gli accertamenti si pronunci nuovamente sulla legittimità della predetta licenza in quanto riferita al WC.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.- e della resistente per la differenza.

 

 

                                   3.   Il ricorrente rifonderà alla resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario