Incarto n.
52.2004.320

 

Lugano

14 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 22 settembre 2004 di

 

 

 

RI1

patrocinato da: PA1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 3988), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso lo scritto 7 luglio 2004 con cui il municipio di CO1 gli comunica di voler compensare un credito vantato dallo stesso nei confronti del comune con un credito per imposte arretrate, vantato dal comune nei suoi confronti;

 

 

viste le risposte:

-    5 ottobre del municipio di CO1;

-    5 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che nel 2002 è stata sciolta la Cassa pensioni dei dipendenti del comune di CO1;

 

che il capitale libero (fr. 172'000.-) è stato ripartito fra 13 pensionati;

 

che al ricorrente RI1, __________, passato al beneficio della pensione nel 1991, è toccato l’importo di fr. 30'709.52, che è stata depositato presso il comune;

 

che il comune di CO1 è creditore nei confronti dell’insorgente di oltre 37'000.- fr. per imposte arretrate;

 

che, invitato dal ricorrente a versargli l’importo di sua spettanza, il 7 luglio 2004 il municipio gli ha comunicato di essere intenzionato a compensarlo con gli arretrati d’imposta;

 

che contro questa comunicazione RI1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento della somma di fr. 30'079.52;

 

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa; secondo il Governo, la comunicazione censurata non avrebbe valenza di atto amministrativo impugnabile;

 

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto obbligo al comune di mettergli a disposizione l’importo di fr. 30'079.52;

 

che secondo l’insorgente nella comunicazione inviatagli dal municipio sarebbero ravvisabili gli estremi di un provvedimento che tocca i suoi interessi giuridicamente protetti, ossia di una decisione impugnabile;

 

 

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il comune, che ne postula il rigetto, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);

 

che in quanto volto a contestare il giudizio che dichiara irricevibile l’impugnativa inoltratagli da RI1, il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); i fatti non sono peraltro contestati;

 

che come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, con il termine di decisione si intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall’autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l’esistenza, l’inesistenza o l’esten-sione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (art. 5 PA; RDAT 2001 II n. 4; 2000 II n. 16; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, n. 4);

 

che nel caso concreto, allo scritto 7 luglio 2004, con cui il municipio ha comunicato all’insorgente di voler compensare il credito vantato nei suoi confronti per imposte arretrate con il credito da questi vantato nei confronti del comune, non può in nessun caso essere riconosciuto valore di decisione;

 

che, in effetti, lo scritto in questione, configurabile alla stregua di una semplice dichiarazione d'intenti, non costituisce, non annulla e nemmeno accerta diritti od obblighi del ricorrente nei confronti del comune;

 

che la dichiarazione di voler compensare i crediti costituisce una semplice manifestazione di volontà del comune di non dar seguito alla richiesta di versamento della somma rivendicata dall’insorgente;

 

che in quanto manifestazione di volontà la dichiarazione in esame non costituisce un atto impugnabile (cfr. Archiv für schweizerisches Abgaberecht, 50 pag. 571; Max Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B II b; René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);

 

che stando così le cose, il ricorso - temerario - va respinto, addebitando all’insorgente tassa di giustizia e ripetibili;

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61b PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo al comune a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

1. CO1

1 patrocinato da: PA2

2. CO2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario