Incarto n.
52.2004.322

Lugano

20 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

RI 2

patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4093), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 novembre 2002 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia per la realizzazione di una casa plurifamiliare;

 

 

preso atto che il 15 dicembre 2004 il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto lo stralcio della procedura poiché, nel frattempo, il municipio di CO 1 ha rilasciato la licenza edilizia, rendendo privo d’oggetto il ricorso;

 

 

ritenuto che non si è proceduto ad uno scambio d’allegati, per cui non si giustifica alcuna corresponsione per ripetibili al patrocinatore del comune;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

patr. da: avv. __________, __________;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario