Incarto n.
52.2004.326

 

Lugano

10 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 settembre 2004 di

 

 

RI 1, ,

patrocinata da: avv. PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 3970), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 4 marzo 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 ad CO 1 per ristrutturare, trasformare e ampliare il rustico esistente ai mappali n. 3604 e 3605 RFP __________ in località __________ (__________);

 

 

viste le risposte:

-    11 ottobre 2004 di CO 1;

-    12 ottobre 2004 del municipio di CO 2;

-    18 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    19 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 9 agosto 2001 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di trasformare in residenza secondaria un rustico, formato da due corpi contigui (part. 3604 e 3605 ) situato nel nucleo di __________, in val B__________. L'intervento prevede fra l'altro di innalzare il tetto di 70 cm di entrambi i corpi, allo scopo di ricavare uno spazio abitabile nel sottotetto. Prevede inoltre di aggiungere un ripostiglio (2.5 mq) e una cantina (10.25 mq) al piano seminterrato, di formare una scala esterna, di modificare alcune aperture e di dotare l'edificio di una canna fumaria con relativo comignolo.

Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1, proprietaria di un rustico (part. 154), situato immediatamente a monte, in posizione obliqua, che sfiora con l'angolo sud la facciata nordest del rustico dei resistenti.

 

b. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 30 ottobre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'avviso cantonale. Ha inoltre imposto la sostituzione della finestra progettata sul timpano ovest del rustico con una feritoia di cm 10x55, accogliendo su questo punto l'opposizione della vicina.

 

c. Con giudizio 13 maggio 2003 (n. 2083) il Consiglio di Stato ha annullato il predetto provvedimento, ritornando gli atti al Dipartimento del territorio, affinché - esaminate anche le questioni relative all'inquinamento dell'aria, alla protezione contro gli incendi ed all'inserimento nel quadro del sito dichiarato pittoresco - formulasse un nuovo preavviso, a cui avrebbe dovuto seguire una nuova decisione municipale.

 

 

                                  B.   Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, preso atto del nuovo preavviso favorevole 23 dicembre 2003 dell'autorità cantonale, il 4 marzo 2003 il municipio ha rilasciato ai resistenti una nuova licenza edilizia, che confermava in sostanza la precedente.

 

 

                                  C.   Con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Respinte le censure riguardanti il comignolo, L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la ristrutturazione, non modificando il rustico dal profilo tipologico, fosse conforme all'art. 24 NAPR della __________ (NAPR/VB). Pur concernendo un edificio che non rispetta la distanza minima (4.00 m), prescritta dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB verso edifici con aperture, l'ampliamento rientrerebbe comunque nei limiti di una trasformazione ammissibile giusta l'art. 39 RLE. Il pregiudizio arrecato alla vicina non sarebbe maggiore di quello che subirebbero i coniugi CO 1 qualora non fosse loro concessa la licenza.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza. L'insorgente contesta le tesi sviluppate dal Consiglio di Stato in relazione all'ampliamento del rustico ed all'inosservanza della distanza minima tra edifici prescritta dalle NAPR/VB. L'intervento, obietta, non sarebbe soltanto contrario a tali norme, ma anche a quelle del PR di __________ (NAPR/C) ed alle prescrizioni del DLBN.

La ristrutturazione, oltre a non essere necessaria per rendere abitabile il rustico, non avrebbe neppure carattere di eccezionalità come richiede l'art. 24 NAPR/VB. Il previsto ampliamento provocherebbe un'inammissibile perdita d'insolazione al proprio fondo.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio e i beneficiari del permesso, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - nei seguenti considerandi.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica.

 

 

2.2.1. Secondo l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB nella zona del nucleo di __________, i fabbricati esistenti possono essere trasformati, riattati o ricostruiti in ossequio alle disposizioni di carattere tipologico, architettonico e di materiali prescritti dalle presenti normative.

L'ampliamento dei fabbricati destinati alla residenza è ammesso unicamente a titolo eccezionale ed alla condizione che il restauro sia riferito per quanto possibile ad un preciso modello tipologico. Per le stalle e le cascine valgono gli stessi criteri ad eccezione del riferimento tipologico e l'ampliamento in generale è escluso (...). Non sono ammesse nuove costruzioni salvo quelle previste come restauro morfologico (completazione dell'edificazione) a San Carlo alla condizione di ossequiare il posizionamento indicato e le disposizioni di carattere tipologico, architettonico e di materiali previsti per gli interventi sui fabbricati esistenti (...).

Definiti i concetti di tipologia, di elementi architettonici e di materiale (cpv. 2), la norma stabilisce in seguito (cpv. 3) che valgono le seguenti distanze minime:

        verso un fondo aperto: a confine o a m 1.50;

        verso un edificio senza aperture: in contiguità o a 3.00 m;

        verso un edificio con aperture: a 4.00 m.

Per casi particolari, soggiunge, ad es. quando si qualifica per il recupero o il mantenimento della tipologia, degli elementi architettonici e di materiali previsti dalla presenti norme, sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle prescritte qualora non risultino lesi interessi di terzi.

L’art. 24 NAPR/VB persegue finalità di natura conservativa. Per principio, esso ammette infatti unicamente la conservazione della sostanza edilizia esistente, che può essere riattata o trasformata, cambiandone la destinazione, ma mantenendone l'identità morfologica. Nuove costruzioni sono di regola escluse. Ampliamenti possono essere autorizzati soltanto a titolo eccezionale ed unicamente nel caso di edifici ad uso abitativo. Ampliamenti di stalle e di cascine sono in generale esclusi.

Non essendo per principio ammesse nuove costruzioni, l'ordinamento delle distanze vale quindi soprattutto per gli ampliamenti, che - salvo eccezioni - possono essere autorizzati soltanto nel caso di edifici, che le rispettano.

Il concetto di titolo eccezionale, al quale l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB subordina l'ammissibilità degli ampliamenti è di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto normativo, esso riserva all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni prive di giustificazioni oggettive e pertinenti, lesive dei principi fondamentali del diritto o altrimenti insostenibili. Riserbo, questo, che appare ancor più giustificato ove si consideri che la norma appartiene al diritto comunale autonomo.

Analoghe considerazioni valgono per la nozione di caso particolare, dalla quale l’art. 24 cpv. 3 NAPR/VB fa dipendere la concessione di deroghe alle distanze minime prescritte.

 

2.2. Il controverso intervento prevede in concreto di trasformare in abitazione secondaria una vecchia stalla, situata nel nucleo di __________, innalzando fra l'altro di 70 cm il tetto in lastre di granito. Il cambiamento di destinazione non è in discussione. Oggetto di contestazione è essenzialmente l'innalzamento del tetto, ovvero l'ampliamento verticale della costruzione, autorizzato dal municipio.

Per l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB aumenti orizzontali o verticali della volumetria degli edifici dei nuclei sono ammessi soltanto a titolo eccezionale. Ora, l'autorità comunale non ha minimamente giustificato l'eccezionalità del caso. Nulla ha in effetti addotto il municipio per rendere quantomeno plausibile che la situazione della stalla dei resistenti è particolare, ovvero diversa da quella degli altri edifici e possa di conseguenza legittimare il rilascio di un permesso speciale, in deroga al divieto generale di modificare la volumetria degli edifici esistenti. Né è dato di scorgervi alcunché di straordinario. La stalla dei ricorrenti è del tutto simile a quella degli altri edifici del nucleo. Già da questo profilo, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al municipio nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati del diritto autonomo comunale, la licenza non appare dunque conforme al diritto.

Per giustificarla, il municipio si è richiamato alla prassi invalsa, che ammetterebbe senza particolari restrizioni modici ampliamenti verticali, destinati a rendere abitabili i rustici. Prassi, di cui la stessa ricorrente ha peraltro beneficiato una decina di anni fa.

Una simile prassi, da cui l'autorità non sembra volersi scostare, non può tuttavia legittimare il permesso in contestazione. Il principio della parità di trattamento nell'illegalità può in effetti essere invocato con successo soltanto se prevale sull'interesse all'attuazione del diritto oggettivo. Presupposto, questo, che - in concreto - non è dato, non soltanto perché la situazione dell'edificio da ampliare non soddisfa il presupposto del caso eccezionale, sancito dall'art. 24 cpv. 1 NAPR/VB, ma anche perché l'ampliamento, riferito ad una costruzione che non rispetta la distanza minima di 4.00, prescritta dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB verso edifici con aperture, lede in misura apprezzabile gli interessi della ricorrente, facendo così apparire prevalente l'interesse di quest'ultima all'attuazione del diritto oggettivo su quello dei resistenti alla parità di trattamento nell'illegalità.

La maggior parte della costruzione da ampliare si situa infatti all'interno della fascia larga 4.00 m, che secondo l'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB dovrebbe risultare libera da costruzioni davanti alle facciate sudest e sudovest, munite di aperture, della casa di vacanza della ricorrente. L'ampliamento verticale (+ 70 cm) non è inoltre minimo e di trascurabile entità, ma rappresenta un ingombro supplementare, che per rapporto alla provenienza della luce pregiudica in misura significativa l'illuminazione naturale dei locali della casa della ricorrente. Anche nell'ottica dell'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB non sono date le condizioni per autorizzare l'intervento. La situazione dell'edificio da ampliare, dal profilo dalla sua posizione rispetto a quello della ricorrente, è invero singolare, ma in questa particolarità non sono ravvisabili le connotazioni del caso eccezionale, suscettibile di legittimare la concessione di una deroga alle distanze minime da edifici fissate dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB. Né l'eccezione può essere ammessa in considerazione del fatto che il diniego del permesso pregiudicherebbe i resistenti in misura maggiore rispetto al vantaggio ritratto dalla ricorrente. La deroga alle distanze minime fissate dalla norma in questione non dipende infatti dalla ponderazione degli interessi privati contrapposti, ma dall'esistenza di un caso particolare e dall'assenza di pregiudizi per i vicini.

Pur tenendo conto dei limiti fissati dall'art. 61 PAmm al potere di cognizione di questo tribunale nell'ambito del controllo dell'apprezzamento esercitato dal municipio in applicazione di norme e di concetti giuridici indeterminati del diritto autonomo comunale, la licenza in contestazione non può dunque essere confermata nemmeno dal profilo dell'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB. Trattandosi di un difetto che può essere facilmente corretto, la licenza non va tuttavia annullata, ma unicamente subordinata all'obbligo di mantenere le attuali quote della gronda e del colmo del tetto.

 

 

3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e subordinando la licenza alla condizione di cui si è appena detto.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili di entrambe le istanze sono invece a carico di quest'ultimi secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 5, 24 NAPR/VB; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.           la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 3970) è annullata.

1.2.           la licenza edilizia 4 marzo 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 ai resistenti è confermata alla condizione che vengano mantenute le attuali quote del colmo e della gronda.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente ed i resistenti.

 

 

                                   3.   I resistenti rifonderanno alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario