|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 14 settembre 2004 (n. 4102) del Consiglio di Stato, mediante la quale è stato respinto il gravame dell’insorgente avverso la decisione 15 giugno 2004 con cui l’assemblea patriziale di __________ ha evaso la mozione che chiedeva la parcellazione dell’azienda __________; |
viste le risposte:
- 12 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;
- 21 ottobre 2004 di __________;
- 26 ottobre 2004 del patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il
patriziato di __________ è proprietario dell’azienda agricola __________, costituita
da un fondo di circa mq 60'000. Il 17 dicembre 2003 RI 1 ha inoltrato presso
l’ufficio patriziale una mozione con la quale chiedeva che, in vista della
prossima pubblicazione del concorso per l’affitto di questa azienda, il suddetto
sedime fosse parcellato.
Il 4 giugno 2004 l’ufficio patriziale ha quindi preavvisato favorevolmente la proposta.
B. Il 14 giugno 2004 si è riunita in seduta ordinaria l’assemblea patriziale
di __________, la quale ha tra l’altro proceduto ad esaminare la citata mozione.
Dopo ampie discussioni sono state messe in votazione due proposte, vale a dire
quella con cui veniva chiesto di suddividere il fondo in 6 particelle da mq
10'000 ciascuna e quella che domandava di non lottizzare l’intero sedime. Scartata
la prima opzione a causa del minor numero di voti raccolti (33 a 29),
l’assemblea ha accettato in votazione finale la proposta di non parcellare il
fondo con 42 voti favorevoli, 17 contrari e 9 astenuti. La decisione è poi
stata pubblicata all’albo patriziale a partire dal 15 giugno 2004.
C. Il 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso questa
risoluzione, respingendo le censure sollevate da RI 1 in merito al modo con il
quale l’assemblea patriziale aveva evaso la sua mozione. L’Esecutivo cantonale,
pur riconoscendo che nel corso dei lavori assembleari la proposta contenuta
nella mozione non era stata sottoposta al voto dei cittadini patrizi presenti
in sala, ha ritenuto che non si giustificava di annullare la risoluzione
avversata, giacché in ogni caso la procedura di votazione per eventuali messa
in atto nel caso concreto aveva chiaramente evidenziato la volontà dei patrizi
di non parcellare il bene in oggetto.
D. Avverso questo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Contesta nuovamente il modo con il quale è stata trattata la sua mozione.
Sostiene che all’assemblea patriziale non sarebbe stato dato modo di
pronunciarsi sulla questione di principio di sapere se il fondo in oggetto vada
parcellato o meno, visto che ai voti è stata messa una ben precisa proposta di frazionamento,
la quale non era mai stata evocata nella mozione.
All’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il
presidente dell’assemblea patriziale __________, che il patriziato di __________,
adducendo degli argomenti di cui dirà, per quanto necessario, qui appresso.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 147 lett. a LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.Giusta l’art. 77 LOP, il regolamento
del patriziato stabilisce le modalità di funzionamento dell’assemblea (cpv. 1).
Esso deve, tra le altre cose, disciplinare le interpellanze e le mozioni con le
forme e i termini di presentazione (cpv. 2 lett. e).
A questo proposito l’art. 46 del regolamento patriziale di __________ del 21 dicembre
1998 (RP di __________) prevede che ogni cittadino patrizio può presentare per
iscritto nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza
dell’assemblea.
Sempre secondo la medesima norma, se l’ufficio patriziale dà preavviso
favorevole, l’assemblea decide definitivamente.
3.3.1. Nel caso di specie, diversamente da quanto è stato assunto
dalla precedente autorità di giudizio, la mozione in esame non verteva su di un
oggetto di competenza dell’assemblea. Premesso in effetti che la proposta
formulata dalla ricorrente era chiaramente finalizzata ad ottenere la
suddivisione materiale dell’attuale sedime in un numero imprecisato di nuove
particelle di più piccole dimensioni, va detto che l’adozione di un simile
provvedimento è di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale, trattandosi di
un atto di mera amministrazione dei beni patriziali, ai sensi dell’art. 92
lett. g LOP, di per sé privo di conseguenze dal profilo patrimoniale. Prova ne
è d’altronde che per poter iscrivere a registro fondiario il frazionamento di
un fondo fuori zona edificabile appartenente ad una collettività pubblica è di principio
sufficiente allegare all’istanza una copia della risoluzione con cui l’organo
esecutivo ha deliberato in tal senso, oltre naturalmente che al piano di
mutazione e all’autorizzazione della Sezione dell’agricoltura. Nulla muta a
questo proposito che nel caso di specie la suddetta proposta sia stata presentata
nella prospettiva di procedere in un secondo tempo all’affitto dell’azienda
agricola mediante pubblico concorso.
Per queste ragioni la mozione in parola doveva essere dichiarata inammissibile dall’assemblea
ed andava trattata alla stregua di un’interpellanza intesa ad accertare la
disponibilità dell’ufficio patriziale a frazionare il sedime in parola, allo
scopo di agevolarne l’affitto a terzi. In simili circostanze l’atto presentato
dalla ricorrente, non doveva nemmeno essere sottoposto al voto assembleare, ma
era da ritenersi evaso con la risposta resa dall’organo esecutivo (art. 77 cpv.
2 lett. g LOP e art. 45 RP di __________).
4.4.1. Contrariamente a quanto affermato dal patriziato nel suo allegato
di risposta, il fatto che la mozione presentata da RI 1 non riguardi un oggetto
di competenza dell’assemblea non permette di dichiarare il suo gravame
inammissibile, ma impone a questo tribunale di accoglierlo, anche se per motivi
diversi da quelli invocati dall’insorgente. Di conseguenza, vanno annullate sia
l’avversata delibera assembleare, che la decisione governativa impugnata,
ritenuto comunque che per i motivi sopra esposti la proposta della ricorrente
non deve più essere sottoposta al voto dei patrizi.
4.2. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a
carico del patriziato di __________, (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 92, 146, 147 LOP, 45 e 46 del regolamento patriziale di __________, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 14 settembre 2004 (n. 4102) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione 15 giugno 2004 con cui l’assemblea patriziale di __________ ha risolto di non procedere al frazionamento del fondo costituente l’azienda agricola __________.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del patriziato di __________.
|
3. Intimazione a: |
|
|
terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario